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Sentenza — n. 16672/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16672/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16672/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Attraverso il proprio difensore, Valentina Fedrici impugna la sentenza in epigrafe indicata, che le ha applicato la pena ex art. 444, cod. proc. pen., per i delitti di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, altresì condannandola alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte civile. Il ricorso lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione di tali spese.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 16672/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444, cod. proc. pen., per i delitti di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, altresì condannandola alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte civile. Il ricorso lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione di tali spese.

Parole chiave

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difetto di motivazione motivi di cassazione causa legittima condono delle spese procedurali motivi validi motivazione del mutamento giurisprudenza
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fedrici Valentina, nata a Riva del Garda (TN) il 15/02/1999 avverso la sentenza dell'11/07/2023 del Tribunale di Rovereto; visti gli atti del procedimento, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere Martino Rosati; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Attraverso il proprio difensore, Valentina Fedrici impugna la sentenza in epigrafe indicata, che le ha applicato la pena ex art. 444, cod. proc. pen., per i delitti di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, altresì condannandola alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte civile. Il ricorso lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione di tali spese.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza sul punto.

3. Il motivo di ricorso non è fondato e l'impugnazione dev'essere, perciò, respinta.

4. La motivazione sul punto controverso effettivamente si risolve nell'indicazione della disciplina regolatrice della materia (testualmente: «in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014»). Tuttavia, la somma liquidata («C 1.230,00 per compenso», oltre accessori di legge) è pari al minimo tabellare: ovvero 237 euro per studio, 284 euro per fase introduttiva e 709 euro per fase decisionale (spettante anche nell'ipotesi di semplice assistenza alle discussioni delle altre parti). Pertanto, sul giudice non gravava alcun onere motivazionale ulteriore.

5. Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente la condanna della proponente a sostenerne le spese (art. 616, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21 ma