Sentenza — n. 16671/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon atto del proprio difensore, Luigi Di Cuozzo impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma del 3 ottobre scorso, che ha confermato il decreto di sequestro preventivo di beni mobili, immobili e denaro, eseguito nei suoi confronti in relazione ai reati di contrabbando di carburanti e corruzione e finalizzato alla confisca per equivalente del profitto da essi ritratto.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 16671/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Fissata la trattazione per l'odierna udienza, l'imputato, con atto scritto, sottoscritto da lui e dal suo difensore e trasmesso in cancelleria il 12 marzo scorso, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo nelle more intervenuto accordo con il Pubblico ministero ex art. 444, cod. proc. pen., anche con riferimento alla confisca.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Cuozzo Luigi, nato ad Airola (BN) il 02/02/1974 avverso la ordinanza del 03/10/2023 del Tribunale di Roma; visti gli atti del procedimento, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere Martino Rosati; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con atto del proprio difensore, Luigi Di Cuozzo impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma del 3 ottobre scorso, che ha confermato il decreto di sequestro preventivo di beni mobili, immobili e denaro, eseguito nei suoi confronti in relazione ai reati di contrabbando di carburanti e corruzione e finalizzato alla confisca per equivalente del profitto da essi ritratto.
2. Il ricorso consta di due motivi. Il primo consiste nell'apparenza della motivazione in punto di c.d. "periculum in mora". Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al "fumus commissi delicti" per una parte delle condotte oggetto d'indagine, segnatamente quelle anteriori all'agosto del 2022, alle quali il ricorrente sarebbe estraneo.
3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
4. Fissata la trattazione per l'odierna udienza, l'imputato, con atto scritto, sottoscritto da lui e dal suo difensore e trasmesso in cancelleria il 12 marzo scorso, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo nelle more intervenuto accordo con il Pubblico ministero ex art. 444, cod. proc. pen., anche con riferimento alla confisca.
5. A norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione ne determina l'inammissibilità.
6. Trattandosi di rinuncia motivata dal venir meno dell'interesse al ricorso per causa sopravvenuta allo stesso e non ascrivibile a negligenza del ricorrente, quest'ultimo non va condannato alle spese di giudizio né al versamento della somm alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 21