Sentenza — n. 16085/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 27 giugno 2023 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 12 settembre 2022, con cui Barbara Abate è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di falsa testimonianza. ( 2. Secondo la ricostruzione dei fatti, effettuata conformemente dai giudici del merito, la ricorrente era stata reticente circa la sua presenza nel bar in occasione del ferimento di Massimo Apicella.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 500 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16085/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo la ricorrente l'affermazione della responsabilità sarebbe stata fondata sulle sommarie informazioni da lei rese ma ciò non corrisponde al contenuto della sentenza, da cui emerge che le valutazioni della Corte territoriale non sono state basate solo sulle contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen., ma su ulteriori elementi e, segnatamente, sulle dichiarazioni di Giovanni Abate, padre dell'imputata, che aveva dichiarato nella fase delle indagini e ripetuto in dibattimento che la figlia era presente nel bar in occasione del tentato omicidio di Massimo Apicella.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Abate Barbara, nata a Salerno il 19/8/1974 avverso la sentenza del 27/6/2023 della Corte di appello di Salerno Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 giugno 2023 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 12 settembre 2022, con cui Barbara Abate è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di falsa testimonianza. ( 2. Secondo la ricostruzione dei fatti, effettuata conformemente dai giudici del merito, la ricorrente era stata reticente circa la sua presenza nel bar in occasione del ferimento di Massimo Apicella.
3. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, per essere le sommarie informazioni, rese dalla ricorrente, state utilizzate non già solo ai fini della credibilità del testimone ma quale metro di valutazione di quanto da ella dichiarato in veste di testimone nel processo celebrato nel 2012. Non risulterebbero poi acquisiti dati probatori aggiuntivi, atti a dimostrare la veridicità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente alla polizia giudiziaria, constando, anzi, elementi di segno opposto, non considerati né apprezzati dalla Corte di merito, come, ad esempio, il fatto che l'imputata era stata escussa il 14 maggio 2012 a molta distanza dal fatto, mentre le sommarie informazioni erano state rese nel marzo 2002. La ricorrente ha poi evidenziato che la sua presenza all'interno del bar sarebbe stata circostanza irrilevante ed inidonea ad alterare il convincimento del giudicante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Secondo la ricorrente l'affermazione della responsabilità sarebbe stata fondata sulle sommarie informazioni da lei rese ma ciò non corrisponde al contenuto della sentenza, da cui emerge che le valutazioni della Corte territoriale non sono state basate solo sulle contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen., ma su ulteriori elementi e, segnatamente, sulle dichiarazioni di Giovanni Abate, padre dell'imputata, che aveva dichiarato nella fase delle indagini e ripetuto in dibattimento che la figlia era presente nel bar in occasione del tentato omicidio di Massimo Apicella.
Il Collegio di appello, quindi, ha fatto buon governo dei principi enunciati in questa sede, secondo cui, in tema di falsa testimonianza, non costituisce elemento sufficiente ad integrare la prova del reato il contrasto tra le dichiarazioni rese dal teste in dibattimento e quelle rilasciate in fase procedimentale, utilizzate per le contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen., assumendo tale difformità rilevanza solo unitamente ad altri elementi idonei a riscontrare la veridicità delle prime dichiarazioni e la falsità delle successive. Nel caso in esame, le dichiarazioni del padre dell'imputata hanno riscontrato la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall'imputata in fase procedimentale.2.1.
Quanto alla dedotta irrilevanza della falsa testimonianza dell'imputata, può condividersi il rilievo della Corte di appello, secondo cui il mendacio era astrattamene idoneo a minare la credibilità del dichiarante Giovanni Abate anche in ordine a quanto dallo stesso riferito sulle circostanze dell'attentato a Massimo Apicella e sui suoi autori. Giova ricordare che questa Corte (Sez. 6, n. 51032 del 5/12/2013, Mevoli, Rv. 258507 - 01) è ferma nell'affermare che, ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, è sufficiente che i fatti, oggetto della deposizione, siano pertinenti alla causa e suscettibili di avere efficacia probatoria, anche se, in concreto, le dichiarazioni non hanno influito sulla decisione del giudice.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero - della sanzione pecuniaria di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d