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Sentenza — n. 15668/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15668/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15668/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 7 novembre 2023 il Tribunale della libertà di Isernia ha rigettato la richiesta di Angelo Rotolo, funzionario responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Vastogirardi, di riesaminare il decreto di sequestro preventivo della somma euro 76.667,44 nella sua disponibilità/emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia il 13/10/2023, ex artt. 321, comma 2, 322-ter e 240 cod. proc. pen., in relazione ai reati ex artt. 110, 81, comma 2, 479, 640 e 640-bis cod. pen. concernenti il rilascio di attestazioni di pascolo in favore di imprenditori per indurre in errore l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) sulla effettiva estensione e disponibilità delle superfici di terreno (comunale ma gravato da uso civico di pascolo) utili per ottenere dei contributi dell'Unione europea.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15668/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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concedente aggiudicazione di appalto comunale nozione di amministrazione aggiudicatrice legittimazione del comune ottenimento abusivo di prestazioni dell'aiuto sociale assenza d'obbligo comunale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rotolo Angelo, nato il 18/04/1960 a Vastrogirardi, avverso l'ordinanza del 07/11/2023 emessa dal Tribunale della Libertà di Isernia; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 novembre 2023 il Tribunale della libertà di Isernia ha rigettato la richiesta di Angelo Rotolo, funzionario responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Vastogirardi, di riesaminare il decreto di sequestro preventivo della somma euro 76.667,44 nella sua disponibilità/emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia il 13/10/2023, ex artt. 321, comma 2, 322-ter e 240 cod. proc. pen., in relazione ai reati ex artt. 110, 81, comma 2, 479, 640 e 640-bis cod. pen. concernenti il rilascio di attestazioni di pascolo in favore di imprenditori per indurre in errore l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) sulla effettiva estensione e disponibilità delle superfici di terreno (comunale ma gravato da uso civico di pascolo) utili per ottenere dei contributi dell'Unione europea.

A Rotolo si contesta di avere concorso nella indebita percezione dei contributi attestando falsamente che alcuni terreni erano utilizzati da alcuni agricoltori, mentre con altri provvedimenti tali terreni erano stati concessi in pascolo a altri agricoltori, così permettendo la percezione di contributi non dovuti a coloro che non erano in possesso dei requisiti per ottenerli.

2. Nel ricorso e nei motivi aggiunti presentati dal difensore di Rotolo si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo violazione dell'art. 321 cod. proc pen. per mancanza del fumus commissi delicti. Si assume che non era compito di Rotolo verificare se i terreni comunali oggetto di concessione fossero poi effettivamente (in tutto o in parte) utilizzati per il pascolo, perché questo controllo spettava ai funzionari dell'AGEA, ente che provvede al pagamento dei contributi. Si adduce che negli anni 2015/2018 il Sindaco del Comune (Andrea Lucente) e nel 2019 il vice-Sindaco (Lucia Masciotra) si ingerirono nella procedura e — senza che Rotolo lo sapesse — dopo il rilascio delle concessioni a allevatori residenti da lui effettuato, rilasciarono analoghe concessioni (da loro e non da Rotolo firmate) a allevatori non residenti nel Comune (elencati nel ricorso), come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia i vizi della motivazione che risultano così radicali da rendere l'apparato argonnentativo del provvedimento del tutto mancante o privo dei necessari requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

2. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale ha considerato l'argomentazione secondo cui a Rotolo, che ha precisato di non avere in alcun modo partecipato al rilascio delle concessioni, competeva soltanto verificare che il richiedente la concessione risiedesse a Vastogirardi e avesse dichiarato di possedere bestiame da condurre al pascolo, ma non anche che i terreni fossero selettivamente pascolati e il richiedente avesse pagato quanto dovuto. Tuttavia, il Tribunale ha valutato che il coinvolgimento di Rotolo — nei termini rilevanti perAémissione di un decreto di sequestro preventivo — si deduce dall'esame della documentazione acquisita e delle dichiarazioni di alcuni imprenditori, i quali hanno affermato che, alla presenza di Rotolo, gli impiegati comunali raccomandarono di non dichiarare che erano stati loro concessi terreni per il pascolo perché già concessi a altre persone.

Inoltre, ha richiamato le dichiarazioni di Andrea Lucente e di Lucia Masciotra, Sindaco e Vicesindaco di Vastogirardi, i quali hanno affermato che i provvedimenti da loro sottoscritti erano stati redatti da Rotolo e che egli aveva indicato allevatori non residenti ai quali affidare i terreni per il pascolo perché gli allevatori locali (ai quali i terreni erano affidati di fatto) non li avrebbero utilizzati per i pascoli ma soltanto per ottenere i contributi (p. 5). Infine, nel provvedimento si evidenzia che diverse attestazioni firmate da Rotolo, con la dicitura «si rilascia a richiesta dell'interessato per uso richiesta contributi in agricoltura», erano state protocollate con lo stesso numero e con la stessa data di emissione.

Su queste basi, può concludersi che l'ordinanza impugnata ha ravvisato il fumus commissi delicti esaminando in modo specifico e concreto, peraltro senza incorrere in manifeste illogicità, i dati acquisiti, sicché la sua motivazione non può dirsi mancante o meramente apparente e il ricorso risulta inammissibile.

2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. c=, Così deciso il