Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 15654/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal, annulling suspended sentence due to error in cumulative prior penalty calculation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15654/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the appeal against a conviction for illegal drug possession, annulling only the portion regarding the conditional suspension of the sentence. While the court rejected arguments concerning evidence sufficiency and recidivism, it found the lower court erred in applying Article 164 of the Penal Code. The suspension was invalid because the prior suspended sentence could not be legally cumulated with the new penalty within the required two-year limit.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 164, comma 4, cod. pen.; Art. 164, ultimo comma, cod. pen.: The conditional suspension of a sentence cannot be granted if the prior suspended penalty, when cumulated with the new penalty, exceeds the two-year limit established by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional suspension of sentence cumulation of penalties Article 164 Penal Code prior suspended sentence two-year limit annulment of judgment recidivism assessment recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 164, comma 4, cod. pen.
Art. 164, ultimo comma, cod. pen.
art. 99 cod. pen
Con il secondo motivo erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Averi Angelo, nato a Roma il 29/09/1974 avverso la sentenza del 03/03/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. Nicola Madia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto dall'imputato Angelo Averi avverso la sentenza emessa in data 10 maggio 2022 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 in relazione alla detenzione illecita di 64,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e 3,0 grammi di sostanza stupefacente del tipo marjuana, da cui erano ricavabili complessive 236 dosi medie, e condannato a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato, anche in relazione alle deduzioni in appello. La Corte di appello ha contraddittoriamente considerato a carico del ricorrente i messaggi telefonici trasmessigli da Giorgio Viscato - segnatamente quello in cui questi diceva di avere un debito di 100 euro nei suoi confronti - pur non avendo il ricorrente mai risposto ad essi, risultando irrilevante l'unico suo messaggio e non essendosi accertata la disponibilità di altri canali di comunicazione.

La Corte, inoltre, non ha considerato la dedotta plausibilità delle ragioni lecite di conoscenza del ricorrente con il Viscato. Infine, la stessa Corte non ha confutato adeguatamente la dedotta destinazione personale dello stupefacente detenuto dal ricorrente, dedito da tempo al suo consumo. 2.2. Con il secondo motivo erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. in relazione alla mancata esclusione della recidiva, rinvenendosi un solo precedente per reati totalmente diversi risalente a dodici anni prima ed essendosi incongruamente enfatizzata la condotta oggetto di accertamento. 2.3.

Con il terzo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche e omessa motivazione in relazione alla mancata determinazione della pena nel minimo; violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione di tutti i benefici di legge e, in particolare, della sospensione condizionale della pena non essendo ostativa la pena precedentemente sospesa, ai sensi dell'art. 164, comma 4, cod. .,, - pen.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo in parte fondato e in pari misura deve essere accolto.

2. Il primo motivo è generica riproposizione di questioni in fatto alle quali la Corte di merito ha dato risposta senza incorrere in vizi logici e giuridici rilevando che l'indiscussa detenzione dello stupefacente doveva, in ragione del numero di dosi ricavabili e della strumentazione rinvenuta, ascriversi almeno in parte alla destinazione a terzi, non illogicamente valorizzando i rapporti del ricorrente con Giorgio Viscato, attraverso i contatti telefonici anche il giorno stesso del rinvenimento di questi con una dose di 0,50 grammi di hashish nei pressi della abitazione del ricorrente (31 marzo 2020), che aveva dato origine alla successiva perquisizione del 2 aprile nell'abitazione del ricorrente con il ritrovamento dello stupefacente da lui detenuto (un pezzo di hashish dal peso lordo di 25 grammi, una bustina di cellophane contenente marijuana del peso lordo di grammi 3,50 e 4 ovuli contenenti hashish del peso complessivo di 40 grammi), con un coltello avente tracce di stupefacente e un bilancino elettronico di precisione.

Lo stupefacente, a seguito delle analisi, risultava contenere THC idoneo per 236 singole dosi medie. Quanto al contenuto concludente dei messaggi intercorsi tra i due, incensurabile è la loro valutazione da parte del giudice di appello a giustificazione della almeno parziale destinazione dello stupefacente a terzi: il giorno del controllo il Viscato (il cui numero era memorizzato sul telefono dell'Averi sotto il nome "Giorgio") aveva dapprima chiamato il ricorrente e, successivamente ad esso, gli aveva mandato un messaggio per informarlo dell'accaduto; il giorno precedente alla perquisizione lo stesso Viscato aveva avanzato al ricorrente una non precisata richiesta per un corrispettivo di 5 euro.

Di qui la logica considerazione - in uno agli altri precedenti messaggi di richieste analoghe da parte del Viscato (v. pg. 6 della sentenza) - degli abituali rapporti tra i due, aventi ad oggetto la cessione di stupefacente da parte del ricorrente, con il quale - dalla messagistica esaminata - il Viscato risultava avere un debito di 100 euro non altrimenti giustificato. Infine, la Corte dà puntuale e incensurabile contezza della inattendibilità delle versioni date dal ricorrente circa i rapporti con il Viscato e della loro incompatibilità con il complesso delle emergenze considerate (v. pg. 7 della sentenza).

3. Il secondo motivo costituisce inaccessibile censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito in ordine alla recidiva semplice (v. pg. 8 della sentenza), avendo la Corte adempiuto lo specifico onere giustificativo correttamente individuando nella condotta posta in essere dal ricorrente - espressiva di una certa capacità a delinquere in ragione dei rapporti illeciti con fornitori e acquirenti che l'avevano consentita - una sua più marcata pericolosità rispetto al precedente connotato da una indole violenta, indicativa di una persistenza di stimoli criminogeni.

4. Il terzo motivo, quanto al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con la recidiva semplice e alla determinazione della pena è del pari censura generica in fatto all'incensurabile considerazione della insensibilità del ricorrente al monito proveniente dalla precedente condanna e dalla non occasionalità del fatto accertato. Quanto alla complessiva determinazione della pena, la censura è generica rispetto alla corretta giustificazione da parte della Corte di merito che ha considerato, quali indici della sua congruità, gli elementi di fatto della condotta e la capacità a delinquere del ricorrente desunta dalle modalità della medesima condotta (v. pg. 8 e sg. della sentenza). Quanto, infine, alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena la censura è fondata, limitandosi la Corte di appello ad opporre la ostatività del precedente, nonostante fosse relativo a pena (1 anno) cumulabile con quella inflitta (otto mesi) all'interno del limite dei due anni di cui all'art. 164, ultimo comma, cod. pen.

5. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere, nel resto, rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della