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Sentenza — n. 15391/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for substitution of penalty without mandatory procedural safeguards under new code provisions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15391/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore Generale appealed a first-instance judgment substituting a fine with public utility work without activating the new procedural safeguards of Article 545-bis of the Criminal Procedure Code. The court found that the trial judge correctly applied the autonomous rules of Article 73, paragraph 5-bis of the DPR 309/90 and Article 54 of D.Lgs 274/2000, which allow such substitution without the detailed assessment required by the newer article. Consequently, the court declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, ruling that the trial judge did not err in executing the substitution under the existing legal framework.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5-bis d.P.R. 309/90; Art. 54 D.Lgs. 274/2000: The substitution of a fine with public utility work for minor offenses is governed by autonomous provisions that do not require the activation of the procedural safeguards and detailed assessment mandated by Art. 545-bis of the Criminal Procedure Code.

Parole chiave

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substitution of penalty public utility work Criminal Procedure Code procedural safeguards inadmissible appeal minor offenses autonomous provisions piano di esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

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Art. 545-bis cod. proc. pen.
Quest'ultima norma disciplina in modo autosufficiente tale forma di pena, secondo modalità sensibilmente diverse da quelle previste dal sopravvenuto art. 545-bis cod. proc. pen. Tale disposizione non ha, del resto, determinato l'abrogazione dell'art.
Art. 73, comma 5-bis d.P.R. 309/90
1.11 Tribunale di Isernia ha applicato ai ricorrente, su concorde richiesta delle parti, la pena di mesi quattro di reclusione ed euro miile di multa (in relazione al reato di cui all'art. 73, cornma 5, d.P.R.
Art. 54 D.Lgs. 274/2000
309/90, che espressamente consente la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, l'art. 54 d.lgs. 274/2000.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
L'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I.
art. 54 d.lgs. 274/2000
309/90, che espressamente consente la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, l'art. 54 d.lgs. 274/2000.
art. 545-bis cod. proc. pen
Quest'ultima norma disciplina in modo autosufficiente tale forma di pena, secondo modalità sensibilmente diverse da quelle previste dal sopravvenuto art. 545-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte d'appello Di Campobasso avverso la sentenza del 25/05/2023 del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Isernia. nel procedimento a carico di: Di Lonardo Vitaly nato il 30/05/2000 in Russia udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Isernia ha applicato ai ricorrente, su concorde richiesta delle parti, la pena di mesi quattro di reclusione ed euro miile di multa (in relazione al reato di cui all'art. 73, cornma 5, d.P.R. 309/90), sostituendo la pena, previa conversione di quella pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità di mesi quattro e giorni quattro presso la Comunità "Nuovo villaggio del fanciullo Celso e Anna Frascati" in Ravenna. 2.Avverso la sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore Generale di Campobasso, che lamenta la mancata osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 545- cod. proc. pen. (inserito dall'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 150/2022).

La sostituzione della pena è avvenuta erroneamente ae plano, senza la attivazione della procedura di cui ai suindicato articolo che prevede che «il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva, ne dà avviso alle parti» Si apre, quindi, un'apposita procedura che si conclude con un'approfondita valutazione da parte del giudice, che deve avere ad oggetto l'idoneità della sanzione a promuovere il reinserimento sociale del condannato e che deve indicare cori esattezza anche quali sono gli obblighi e le prescrizioni che il condannato dovrà, in ogni caso, osservare.

Il giudice, infatti, acquisito il programma di trattamento e ogni altra documentazione utile, «integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti (art. 545-bis, comma 3, cod. proc. pen.). Nel caso di specie, nulla di tutto ciò è stato compiuto e il giudice si è limitato a disporre la sanzione sostitutiva demandando, in concreto, la determinazione dei contenuti precettivi della sanzione a un mero soggetto privato e quindi senza valutare il programma di trattamento. In altri termini, giudice ha rimesso alla Comunità non la mera esecuzione della sanzione sostitutiva, ma i contenuti medesimi della sanzione, che non sono stati determinati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo.

2. L'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. peti. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. E, nel caso, di specie, è pacifico che non sì è in presenza di una pena illegale. La sostituzione della pena concordata cori quella del lavoro di pubblica utilità è avvenuta conformemente a quanto previsto dalla legge, richiamando la norma di cui all'art. 73, cornma 5-bis d.P.R. 309/90, che espressamente consente la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, l'art. 54 d.lgs. 274/2000. 3.Nell'operare l'indicata sostituzione, il Tribunale ha svolto un esplicito riferimento all'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. cit., che prevede che il giudice, nell'ipotesi di fatti di lieve entità, «con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il Pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste».

Quest'ultima norma disciplina in modo autosufficiente tale forma di pena, secondo modalità sensibilmente diverse da quelle previste dal sopravvenuto art. 545-bis cod. proc. pen. Tale disposizione non ha, del resto, determinato l'abrogazione dell'art. 54 d.lgs. cit., che continua dunque a costituire la norma di riferimento richiamata dall'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. cit. Non ha errato dunque il Tribunale nell'eseguire la sostituzione secondo la previsione dell'art. 54 d.lgs. cit., non risultando applicabile nel caso in esame l'art. 545-bis cod. proc. pen. e, conseguentemente, il ricorse deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così de