Cassation court dismisses appeals against preventive asset confiscation due to lack of procedural motivation regarding illicit funds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Antonio and Francesco Gentile inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued that the lower court failed to properly investigate the illicit origin of funds used for property purchases and ignored claims of debt assumption. The court rejected these arguments, noting the appellate court had thoroughly examined the expert report and established the appellants' lack of legitimate resources compared to the value of the confiscated assets.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals against preventive confiscation orders are inadmissible if the lower court's decision lacks objective motivation regarding the illicit origin of funds or the solvency of the accused.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. Gentile Francesco, nato il 12/03/1988 ad Atri 2. Gentile Antonio, nato il 13/09/1956 a Città Sant'Angelo avverso il decreto del 21/04/2023 della Corte di appello di L'Acuila visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; letti i motivi nuovi dell'avvocato Angelo Staniscia.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di L'Aquila, con il decreto impugnato, ha confermato il decreto de! Tribunale di L'Aquila del 2 maggio 2022, con il quale era disposta la confisca dei beni già sottoposti a sequestro di prevenzione riconducibili a Gentile Antonio (partecipazioni sociali totalitarie d " F.G. Holding" e di "Resort Tertenia S.r.l.s." e tutti i beni costituiti in azienda). Il meccanismo criminoso a lui ascritto, nella indagine che ha portato al sequestro di prevenzione, consisteva nell'avvalersi di fatture per operazioni inesistenti al fine di creare crediti di imposta fittizia ceduti poi a terze società.
In base a tale meccanismo, le società a lui riconducibili, "Victory S.r.l. e "Affare Fatto S.r.l.", avevano avuto utili di carattere illecito dell'ordine di circa un milione di euro ciascuna; tali utili erano poi impiegati per l'acquisto degli investimenti immobiliari in Sardegna, tramite società intestate anche al figlio Francesco. 2.Con ricorso a mani dell'avv. Alessandro Perrucci, il terzo interessato Francesco Gentile, in proprio e quale amministratore della "Resort Tertenia S.r.l.s.", impugna il decreto emesso dalla Corte d'appello di L' Aquila, proponendo, come unico motivo, la violazione di legge processuale per omessa o apparente motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi della confisca.
L'assunto è quello secondo il quale il provvedimento impugnato si basa in via esclusiva su ciò che ha accertato e valutato il perito nominato dalla Corte di merito «senza alcuna oggettiva indagine sulle fonti finanziarie con cui si sarebbe provveduto all'acquisto dei beni». La doglianz:a viene quindi svolta censurando la ricostruzione offerta dall'esperto, accolta dal giudice di merito. 3.Con ulteriore ricorso, a mani dell'avv. Angelo Staniscia, impugnano il medesimo provvedimento Francesco Gentile, quale legale rappresentante di "FG. Holding S.r.l." e Antonio Gentile, quale legale rappresentante di "Villaggio Tertenia S.r.l., pure esse società terze interessate.
I predetti denunciano la violazione di legge per mera apparenza della motivazione. In particolare: -quanto alle vicende societarie e alle modalità di acquisizione di "Villaggio Tertenia S.r.l." e "Marea S.r.l.", è mancata, nel provvedimento impugnato, una analisi specifica delle sorti dell'esposizione debitoria delle società in questione, avendo la Corte di appello dato per scontato, senza offrire la benché minima indicazione, che i debiti accollati siano stati saldati: tale omissione si traduce in una violazione di legge; -quanto al reimpiego dei proventi dei reati tributari, dopo la stipula degli atti di cessione in data 6 maggio 2015 di "Villaggio Tertenia S.r.l.' e "Marea S.r.l." in favore della "Gentili Investimenti S.r.l.", non si registra alcun incremento del patrimonio immobiliare; - quanto all'adeguamento da un punto di vista strutturale e funzionale degli immobili di proprietà di "Villaggio Tertenia S.r.l." e "Marea S.r.l.' grazie alle risorse finanziarie provenienti da "Affare Fatto S.r.l." e "Victory S.r.l.", di ciò non parla neppure il decreto di confisca.
Inoltre, non viene specificato in cosa consista detto adeguamento, quando sarebbe stato effettuato e in quali unità immobiliari, e a quanto ammontino gli importi eventualmente versati; -quanto ai versamenti effettuati da "Resort Tertenia sul conto corrente n. 2043 di Intesa Sanpaolo s.p.a. intestato a "F.G. Holding S.r.l.", il mero versamento della somma di 4.000 euro non vale di per sé a dimostrare che l'intestazione delle quote sociali di quest'ultima società fosse fittizia. Era necessario effettuare una verifica della capacità reddituale ed economica dei terzi ricorrenti rispetto allo sforzo finanziario sotteso all'acquisto dei beni oggetto di confisca, attraverso la quantificazione delle poste lecite di produzione del reddito, la valutazione delle sorti dei debiti accumulati e l'indicazione dettagliata degli eventuali investimenti effettuati e del loro ammontare.
Il provvedimento impugnato si è, invece, limitato a recepire acriticamente le valutazioni peritali. 3.1. L'avvocato Angelo Staniscia ha depositato motivi nuovi, nei quali precisa le ragioni del motivo di ricorso sopra sintetizzato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati, non essendo il provvedimento impugnato connotato dalla denunciata mancanza o apparenza di motivazione. Risulta trattarsi di ricostruzione non condivisa dalle difese, situazione che non è sufficiente, in questa sede, a censurare il provvedimento impugnato, che, anche ricorrendo all'elaborato del perito nominato, motiva ampiamente sulla provenienza illecita del denaro utilizzato per l'acquisto dei beni immobili in Sardegna.
2. La Corte di appello evidenzia puntualmente che la misura di prevenzione in parola è stata disposta nel procedimento nei confronti del proposto Antonio Gentile, soggetto coinvolto in numerosi procedimenti giudiziari penali con riguardo a molteplici tipologie di frodi (bancarotta, falsità ideologica, associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di reati tributari, riciclaggio, auto riciclaggio). In particolare, il proposto risulta organizzatore di un'associazione per delinquere finalizzata a fare emergere fittizi crediti di imposta per un totale complessivo ricostruito di credito Iva pari a euro 4.039.852,88. Emerge, altresì, per come analiticamente ricostruito dalla Corte territoriale, che parte di questo importo sia stato riutilizzato per investimenti immobiliari in Sardegna. Il decreto di confisca emesso dal Tribunale è stato impugnato con atto di appello dal proposto sostenendo che:
1) le somme di denaro utilizzate per l'acquisto dei beni confiscati avevano origine lecita;
2) taluni acquisti erano stati attuati senza esborso di denaro ma con accollo dei debiti gravanti sui beni acquistati. La Corte di appello ha, quindi, disposto la nomina di un perito al fine di verificare l'origine - lecita o meno - delle somme impiegate negli acquisti. Il provvedimento impugnato rassegna, quindi, gli accertamenti e le conclusioni del perito ed evidenzia che, tanto il proposto, quanto i suoi familiari (tra i quali il figlio Francesco, odierno ricorrente), mancavano di risorse lecite confrontabili con il valore degli investimenti immobiliari effettuati in Sardegna.
I giudici di merito si sono, altresì, puntualmente, soffermati sul fatto che, per taluni anni, il proposto non aveva dichiarato redditi, mentre per altri anni i suoi redditi erano appena sufficienti per il sostentamento familiare e, comunque, molto lontani dalla capacità di spesa dimostrata con gli acquisti oggetto di confisca. Inoltre, è stato correttamente ritenuto irrilevante che il proposto abbia percepito compensi dalle sue società per euro 750.000, trattandosi di redditi frutto di attività illecite. E, infine, nel provvedimento impugnato si dà atto di quanto accertato in merito al fatto che le società formalmente amministrate dal figlio Francesco erano, comunque, di fatto riconducibili al proposto.
Quanto alla linea difensiva secondo la quale il proposto avrebbe acquistato beni senza erogare denaro, ma mediante il meccanismo dell'accollo dei debiti, il provvedimento impugnato evidenzia trattarsi di "un gioco di parole" perché l'accollo di un debito è, comunque, la premessa per l'erogazione di liquidità. 3.Alla stregua di quanto sopra osservato, le censure svolte dai ricorrenti sono inammissibili e tale conclusione non rende necessario l'esame dei motivi aggiunti. Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna, dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, determinate in via equitativa in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr