Cassation annuls preventive seizure order due to insufficient motivation regarding periculum in mora and asset volatility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's order upholding a preventive seizure of funds, ruling the justification for the risk of loss was legally flawed. The defendant argued the seizure lacked proper motivation, noting the court ignored her substantial assets of over 400,000 euros and her lack of evasive conduct. The court held that merely citing the volatility of money is insufficient; the decision must specifically evaluate the defendant's actual wealth and behavior to justify the risk of asset dispersion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 240, cod. pen.: The preventive seizure order aimed at confiscation must concisely motivate the periculum in mora by specifically assessing the recipient's asset solidity and absence of evasive conduct, rather than relying on general assumptions about money's volatility.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Amicone Maria Teresa, nata il 22/10/1964 a Vastrogirardi, avverso l'ordinanza del 07/11/2023 emessa dal Tribunale della Libertà di Isernia; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto che l'ordinanza sia annullata con rinvio limitatamente al periculum in mora.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7 novembre 2023 il Tribunale della libertà di Isernia ha rigettato la richiesta di Maria Teresa Amicone di revocare il decreto di sequestro preventivo di euro 55.407,44 emesso nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia ex artt. 321, comma 2, 322-ter e 240 cod. proc. pen. e in relazione a reati ex artt. 110, 81, comma 2, 479, 640 e 640-bis cod. pen., concernenti il rilascio di ideologicamente false attestazioni di pascolo in favore di imprenditori per indurre in errore l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) sulla effettiva estensione e disponibilità delle superfici di terreno (comunale ma gravato da uso civico di pascolo) utili per ottenere dei fondi europei.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di Amicone si chiede l'annullamento dell'ordinanza per mancanza di motivazione circa la sussistenza del periculum in mora giustificativo del sequestro. Si rileva che il Tribunale ha fondato il periculum in mora sulla considerazione della naturale volatilità del denaro e della facilità del suo occultamento, con una motivazione che risulta giuridicamente erronea e sostanzialmente apodittica perché si limita a ipotizzare eventi futuri e incerti, trascurando la concreta consistenza del patrimonio della ricorrente (proprietaria di oltre 40 ettari di terreno, di una abitazione, nonchè di somme di denaro, per un valore di oltre 400.000 euro) e l'assenza di condotte distrattive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve ribadirsi che il provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, tranne nei casi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, nei quali la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez.
U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848; Sez. 6, n. 20649 del 15/02/2023, Costingo,, Rv. 284757; Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022, dep. 2023, Martortano, Rv. 284145). In particolare/ quando il vincolo reale derivante dall'applicazione della misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca riguarda una somma di denaro, vanno adeguatamente considerate la entità e la solidità del patrimonio del destinatario del sequestro, perché queste influiscono sul pericolo di dispersione dei beni e dei valori (Sez. 6, n. 7302 del 10/01/2024, Fazio, non mass.;
Sez. 3, n. 31025 del 06/04/2023, Benzoni, Rv. 285042).
2. Invece, la motivazione del provvedimento in esame, sebbene menzioni le circostanze relative alla condizione patrimoniale e reddituale della ricorrente e all'assenza di sue condotte distrattive (p. 8-9), omette, tuttavia, di valutarle specificamente, perché si limita a evidenziare la naturale volatilità del denaro e la facilità di un suo occultamento come fondamenti del periculum in mora. Pertanto, il provvedimento va annullato con rinvio per un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Isernia, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, co