Court annuls arrest validation order for resisting public officials, ruling violence sufficient regardless of outcome.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's order validating the arrest of Gianni Cappon without remand. The lower court had rejected the arrest because Cappon's actions against Carabinieri did not physically impede them, citing his mental health issues. The Supreme Court reversed this, holding that violence or threats constitute resistance to public officials regardless of whether the officers' actions were actually obstructed, and that the lower court erred by substituting its own judgment for the police's reasonable discretion at the time of the incident.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 381, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.: In proceedings to validate an arrest, the judge must verify the legality and reasonableness of the police's conduct at the time of the intervention based on available information, and must uphold the arrest if the exercise of police discretion was not unreasonable, even if the defendant's actions did not concretely impede the public official.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova avverso l'ordinanza del 16/10/2023 emessa dal Tribunale di Padova nei confronti di Gianni Cappon, nato a Vigonza il 16/04/1951; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; lette le conclusioni scritte della Sostituta Procuratrice generale Valentina Manuali che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IIl FATTO 1. Con ordinanza del 16 ottobre 2023 il Tribunale di Padova non ha convalidato l'arresto di Gianni Cappon (ora indagato per il reato ex artt. 81 e 337 cod. pen.), effettuato dallarolizia giudiziaria per avere usato violenza nei confronti dei Carabinieri intervenuti (spingendo uno e tentando di mordere la mano dell'altro), perché egli stava inseguendo, armato di un palo, suo fratello Giuseppe Cappon.
Il Tribunale ha valutato che gli spintoni e il tentativo di mordere rivolti ai militari non hanno prodotto altro effetto che quello di consentire a Cappon di sottrarsi momentaneamente alla loro presa. Inoltre, ha escluso la pericolosità dell'indagato, osservando che trattasi di soggetto con gravi problemi di salute mentale, arrestato dai Carabinieri solo perché non era stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio.2. Nel ricorso presentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova si chiede l'annullamento della ordinanza deducendo erronea applicazione dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen.
Si osserva che il Tribunale ha basato la sua motivazione su un'apparente mancanza di effetti delle condotte di Cappon nei confronti dei pubblici ufficiali, trascurando che, a causa di tali condotte, i Cairabinieri hanno dovuto applicargli le manette di sicurezza, sicché deve concludersi che egli abbia reso più difficoltoso il loro intervento. Si rileva che, in occasione della visita neurologica effettuata presso l'ospedale universitario di Padova, sono emerse precedenti condotte aggressive di Cappon, conseguenti a un intervento neurochirurgico per meningioma frontale destro, ma senza crisi comiziali o altri eventi neurologici acuti, sicché non è stato necessario somministrargli una terapia sedativa, e che, su questa base, i Carabinieri, escludendo che si palesasse un'infermità tale da inficiare la capacità di intendere e di volere del soggetto, lo hanno arrestato.
Si evidenzia che il Tribunale non ha considerato che dal casellario giudiziario risulta un decreto di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. per il reato ex art. 651 cod. pen. commesso nel dicembre del 2022 e che Cappon è indagato ex artt. 612- bis, 582 e 577 cod. pen. (oltre che ex art. 651 cod. pen.) per condotte del luglio e del settembre del 2023 sempre nei confronti del fratello Giuseppe. Si conclude che la decisione adottata dal Tribunale ha esorbitato dalla mera verifica della ragionevolezza dell'operato della Polizia giudiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente ribadirsi che per la consumazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, ma basta che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di atto del suo ufficio o servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo prodursi di un ostacolo al compimento di tali atti (Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Soffino, Rv. 278207; Sez. 6, n. 46743 del 06/11/2013, Ezzamouri Rv. 257513).
2. Nel giudizio sulla convalida di un arresto, il giudice, deve verificare l'osservanza dei termini previsti dagli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., e i presupposti dell'arresto, valutando la legittimità e la ragionevolezza dell'operato della polizia in relazione allo stato di flagranza e alla ipotizzabilità di uno dei reati ex artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza considerare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari. In altri termini, il suo giudizio riguarda solo gli elementi che hanno legittimato l'adozione della misura con una verifica ex ante, considerando la situazione che si prospettava alla Polizia giudiziaria al momento dell'intervento, come conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, non le informazioni acquisite successivamente, utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo status hbertabs.
In presenza di un esercizio non irragionevole del potere discrezionale spettante alla polizia giudiziaria - il giudice deve convalidare i l'arresto, rinviando alle successive decisioni le valutazioni sui presupposti per l'applicazione di una misura cautelare in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che ritiene appropriata (ex plurimis Sez. 5, n. 49340 del 16/09/2019, P., Rv. 278382, Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, Barnaba, Rv. 266930; Sez. 4, n. 35558 del 27/04/2015, Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502).
3. Nel caso in esame, il Tribunale non si è attenuto a tali principi perché non si è posto nella stessa situazione in cui è avvenuto l'arresto, ma ha sovrapposto una propria autonoma valutazione sul fatto, osservando come le spinte rivolte ai militari e il tentativo di morso non avessero prodotto effetto. Invece, le modalità della condotta delittuosa e la pericolosità del suo autore risultano congruamente rappresentate nel verbale di arresto e danno conto del ragionevole esercizio dei poteri discrezionali concessi alla polizia giudiziaria.
4. Pertanto, l'ordinanza va annullata e l'annullamento va disposto senza rinvio, ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., trattandosi di situazione in cui appare superfluo che si svolga un giudizio di rinvio riferito a una fase oramai esauritasi, in cui il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente la correttezza della iniziativa a suo tempo assunta dalla polizia giudiziaria e la legittimità dell'arresto e, perciò, l'esistenza dei presupposti che avrebbero giustificato la relativa convalida (ex multis, Sez. 6 n. 45910 del 16/10/2013, Moretti, Rv. 258162; Sez. 3, n. 26207 del 12/05/2010, Camera, Rv. 247706; Sez. 1 n. 5983 del 21/01/2009, Abdelsalam Ibrahim, Rv. 243358; Sez. 6, n. 37009 del 28/09/2007, Ilievski, Rv. 237192).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'ar