Italian court dismisses appeal due to loss of interest after lower court revoked the detention order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the applicant lost standing after the lower court revoked the detention order. The defense argued for a review of the original decision regarding the alleged aiding of a criminal clan leader, citing lack of guilt and outdated danger. The court ruled that the revocation eliminated the concrete and current interest required to pursue the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 4, cod. proc. pen.; The loss of interest in the appeal due to the revocation of the contested measure renders the appeal inadmissible without awarding costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Martucci Massinniliano, nato a Cassano allo Ionio il 07/07/1978 avverso l'ordinanza del 19/07/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Massimiliano Martucci propone ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe che ha respinto la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del 20 giugno 2023 emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, ordinanza con la quale era stata applicata al ricorrente la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 378, 416-bis.1. cod. pen. per avere favorito la latitanza di Luigi Abbruzzese, capo del cd. clan degli zingari in 7)) Lauropoli e zone limitrofe, occupandosi di assicurargli i contatti con altri componenti del clan e di procurandogli mezzi di sussistenza.
2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 clisp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, la difesa denuncia: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La lettura delle conversazioni rivela un'unica condotta che non può ritenersi sufficiente ad integrare la condotta favoreggiatrice, peraltro volta a favorire un incontro dell'Abbruzzese con la compagna, per come si evince con chiarezza dai commenti riportati nella conversazione sulla scarsa ospitalità del luogo di ricovero, perché freddo, e, pertanto, neppure rilevante ai fini della condotta agevolatrice dell'associazione ndranghetista; 2.2.violazione di legge e vizio di motivazione per carenza di attualità del pericolo di reiterazione: la motivazione sul punto è gravemente carente con riferimento anche alla finalità agevolatrice dell'associazione e apodittica anche sulla adeguatezza della misura applicata, gravemente invasiva. 3.11 ricorso è stato tratto con procedura scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. In data 4 marzo 2024 è pervenuta dichiarazione sottoscritta personalmente dal ricorrente e dal difensore, avvocato Domenico M.M. Chindamo, di rinuncia al ricorso poiché con decisione del giudice procedente l'ordinanza cautelare è stata revocata. La revoca del provvedimento determina il venire meno dell'interesse alla impugnazione. Anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. peri., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte.
2. Il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura una ipotesi di soccombenza e pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità, non consegue la condanna del ricorrente r(1 é )2 alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di