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Sentenza — n. 15085/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the aggrieved party lacks standing and failed to comply with mandatory lawyer signature rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15085/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the aggrieved party lacks standing to file a cassation request against a dismissal order. The court found that the document was improperly signed by the aggrieved party and an unqualified lawyer, violating strict procedural requirements for criminal appeals. Consequently, the appeal was rejected without reaching the merits of the alleged crimes.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 459, comma 3 c.p.p.: The aggrieved party lacks standing to file a cassation appeal against a dismissal order and must be represented by a qualified lawyer whose signature is mandatory for admissibility.

Parole chiave

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standing of aggrieved party cassation appeal admissibility mandatory lawyer signature dismissal order appeal criminal procedure rules inchiesta per falsità atti falsa dichiarazione della parte reticenza dolosa dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Ciò in applicazione della regola cristallizzata nell'art. 613 cod.
Art. 459, comma 3 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Art. 173 disp. att. c.p.p.
Con articolati motivi, qui sintetizzati, ai sensi dell'art. 173 disp.
Art. 419 c.p.p.
art. 489 cod. pen
pen.) loro ascritto, perché il fatto non sussiste, e nei confronti di Marcello De Angelis, in ordine al reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Con articolati motivi, qui sintetizzati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
articolo 129 cod. proc. pen
art. 122 cod. proc. pen
art. 613 cod. proc. pen
Ciò in applicazione della regola cristallizzata nell'art. 613 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8995 del 04.02.2015
Anche con riferimento a detta peculiare ipotesi la giurisprudenza ha ribadito la validità del principio generale testé richiamato (Sez. 6, n. 8995 del 04.02.2015, Rv.
Sez. Un., sent. n. 47239 del 30.10.2014
Sez. Un., sent. n. 47239 del 30.10.2014, Borrelli ed altro, Rv.
Sez. 5, n. 32546 del 27/10/2020
pen., non essendo "parte" del processo in senso tecnico (Sez. 5, n. 32546 del 27/10/2020, Pizzuti, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla persona offesa: Lorusso Piero, nato a Bari il 30/08/1967 nel procedimento a carico di:

1. Taglioni Gianluca, nato a Roma il 30/09/1968 2. Zarrella Daria, nata a Roma il 31/08/1967 3. De Angelis Marcello, nato a Velletri il 08/09/1953 avverso la sentenza del 15/02/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria presentata dall'avvocato Massimiliano Cesare Fornari nell'interesse del ricorrente che insiste per l'accoglimento del ricorso; letta la memoria difensiva proposta dall'avvocato Michele Stagnì nell'interesse di t/ Daria Zarella e Marcello De Angelis, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il ricorso. I

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso congiuntamente sottoscritto dall'avvocato Alberto Biasiucci e dall'avvocato Piero Lorusso, persona offesa da: reati, si chiede l'annullamento della sentenza emessa il 15 aprile 2023 dal giudice le indagini preliminari del Tribunale di Velletri con la quale veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Gianluca Taglioni e Daria Zarrella, in ordine al reato di calunnia (artt. 110 e 368 cod. pen.) loro ascritto, perché il fatto non sussiste, e nei confronti di Marcello De Angelis, in ordine al reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

2. Con articolati motivi, qui sintetizzati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, si chiede l'annullamento della sentenza, per vizi in rito e erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente esamina l'iter di un complesso rapporto professionale intercorso tra l'avvocato Piero Lorusso e la società Ploing s.r.I., di cui era amministratore il predetto De Angelis e gli avvocati Gianluca Taglioni e Daria Zarrella, difensori della predetta società, in un giudizio che aveva opposto la Ploing s.r.l. all'avvocato Lorusso per il pagamento di spettanze professionali, contesto in cui vanno collocati i reati di calunnia e uso di atto falso che, secondo la persona offesa, erano ravvisabili nelle dichiarazioni dei predetti professionisti sull'accesso al fascicolo processuale da parte dell'avvocato Lorusso e sulla creazione e uso di una quietanza di pagamento delle spettanze del predetto.

In particolare, il ricorrente denuncia: la nullità del procedimento, ai sensi degli articoli 419 commi 1 e 7 cod. proc. pen. e per l'effetto anche della sentenza emessa ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen., poiché a seguito della presentazione di opposizione avverso decreto penale di condanna emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Velletri e in seguito a fissazione dell'udienza, il giudice aveva emesso sentenza di non doversi procedere omettendo qualunque avviso di fissazione dell'udienza alla parte offesa che non aveva, peraltro, mai ricevuto avviso della emissione del decreto penale di condanna.

Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli articoli 507, 101 e 419 cod. proc. pen. per l'omessa assunzione della prova documentale costituita dall'esposto prodotto dal Lorusso in merito alla calunnia in suo danno. I successivi motivi, dal terzo al decimo, denunciano vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, anche per omissione, sulle ragioni di inattendibilità delle prove allegate dal Lorusso e, in particolare, bilanci, scritture contabili, tabulati telefonici del periodo in cui sarebbe intervenuta la sottoscrizione della falsa quietanza prodotta in relazione al reato di cui all'art. 489 cod. pen. e sulla mancata acquisizione degli atti dei procedimenti in cui l'avvocato Lorusso aveva patrocinato la Plojng. s.r.I.; sul contenuto, grafico e concettuale, di tale atto; sull'uso dello scanner per compilarla; sulle PEC intercorse tra le parti; sulle modalità di pagamento in contanti, mediante acquisizione di estratti conto bancari scritture contabili e bilanci della Ploing s.r.l. e, infine, sulla valenza giuridica della cd. quietanza di pagamento. 3.In data 15 febbraio 2024 il ricorrente, previa revoca dell'avvocato Alberto Biasiucci, ha depositato nuova nomina dell'avvocato Massimiliano Cesare Fornari che, successivamente, ha presentato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni ma, in primo luogo, perché sottoscritto da soggetto non legittimato, ovvero Piero Lorusso, ancorché avvocato e cassazionista e dall'avvocato Alberto Biasucci che, invece, non risulta abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, resa in relazione all'ordinanza di archiviazione che il ricorso per cassazione, proposto avverso il provvedimento di archiviazione nell'interesse della persona offesa dal reato, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, che sia stato nominato mediante dichiarazione resa o consegnata dallo stesso all'autorità procedente ovvero ad essa inviata con raccomandata, non occorrendo peraltro il conferimento al predetto difensore di procura speciale "ad hoc" ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen." (così S.U., n. 47473 del 27.09.2007, Lo Mauro, Rv. 237854), principio al quale la successiva giurisprudenza di legittimità si è sempre attenuta e applicabile, per identità di ratio, a qualunque tipologia di procedimento in cassazione nella quale rilevino la qualità e la posizione della persona offesa dal reato che non è parte del processo in senso tecnico.

Non rileva che il ricorso sia stato sottoscritto personalmente dalla persona offesa che assommi su di sé la qualifica di avvocato legittimato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, come appunto nel caso di specie. Anche con riferimento a detta peculiare ipotesi la giurisprudenza ha ribadito la validità del principio generale testé richiamato (Sez. 6, n. 8995 del 04.02.2015, Rv. 262457). Ciò in applicazione della regola cristallizzata nell'art. 613 cod. proc. pen., a mente della quale, fatta eccezione delle parti processuali in senso tecnico, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'apposito albo, non valendo in ambito penale, in ragione della natura degli interessi coinvolti, il disposto dettato dall'art. 86 cod. proc. civ., che legittima l'esercizio dello ius postulandi da parte di colui che abbia "la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore"; il che si correla, del resto, all'ulteriore principio di ordine generale, in forza del quale le regole dettate dal codice cli rito civile in tema di rappresentanza processuale rilevano unicamente nei limiti in cui sono specificamente richiamate da una norma processuale penale o comunque di legge ordinaria (cfr., in parte motiva, Cass.

Sez. Un., sent. n. 47239 del 30.10.2014, Borrelli ed altro, Rv. 260894). Come anticipato, nel caso in esame il ricorso proposto è stato sottoscritto dalla persona offesa Piero Lorusso, che è avvocato cassazionista, ma che in proprio non può sottoscriverlo, per le ragioni innanzi illustrate, e dall'avvocato Alberto Biasciucci che, come rilevato nella memoria prodotta nell'interesse di Daria Zarrella e Marcello De Angelis, riscontrata dal Collegio, non è iscritto all'Albo dei difensori cassazionisti. Si tratta di una mancanza che attiene all'atto introduttivo in sé, quindi al momento genetico dell'impugnazione, e che non può essere superata dalla intervenuta nomina dell'avvocato Massimiliano Cesare Fornari, abilitato al patrocinio in cassazione. 2.Conclusivamente, va, inoltre, rilevato che non sussiste la legittimazione della persona offesa a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi degli aritt. 459, comma 3, e 129 cod. proc. pen., a seguito di rigetto della richiesta di emissione di decreto penale, in ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni, non essendo tale facoltà riconosciuta da alcuna disposizione di legge, né alla restituzione nel termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 175, comma 2 cod. proc. pen., non essendo "parte" del processo in senso tecnico (Sez. 5, n. 32546 del 27/10/2020, Pizzuti, Rv. 279832). 3.All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa