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Sentenza — n. 15078/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for peculation, ruling generic complaints and lack of decisive testimony inadmissible.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15078/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Ugo De Mattia's appeal against his peculation conviction inadmissible for failing to meet procedural requirements. The court found the first ground of appeal generic as it merely repeated the appellate court's arguments without critical analysis, while the second ground was rejected because the requested testimony was deemed superfluous given existing evidence. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 507 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic, merely reiterating lower court arguments without critical engagement, or if the requested evidence is not decisive and the lower court's assessment of its superfluity is not manifestly illogical.

Parole chiave

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peculation conviction inadmissible appeal generic complaint superfluous testimony court costs fine deposizione inattendibile udienza probatoria oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 507 cod. proc. pen.
In due motivi il ricorso denuncia: I) la violazione dell'art. 507, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sentenza n. 111 del 1993
Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006
111 del 1993; Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Mattia Ugo, nato a Cividale del Friuli (UD) il 04/11/1944 avverso la sentenza del 12/04/2023 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. Alberto Tofful, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Tramite il proprio difensore, Ugo De Mattia impugna la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la condanna per il delitto di peculato. In due motivi il ricorso denuncia: I) la violazione dell'art. 507, cod. proc. pen., nella parte in cui la sentenza impugnata ha respinto il motivo di appello con il quale si eccepiva la nullità dell'ordinanza emessa dal Tribunale a mente di tale disposizione di rito: l'integrazione istruttoria — si sostiene — sarebbe stata irritualmente emessa nella completa inerzia probatoria del Pubblico ministero, che aveva tardivamente t depositato la propria lista testimoniale e non aveva nemmeno chiesto di assumere a prova contraria il testimone poi ammesso ad iniziativa del Tribunale; tale teste, inoltre, non poteva ritenersi assolutamente necessario, non rinvenendosi riferimenti a lui nelle restanti risultanze dibattimentali; //) la mancata assunzione di una testimonianza chiesta dalla difesa, di valenza decisiva per l'esito del giudizio.

2. Nessuno dei suddetti motivi può essere ammesso.

3. Il primo è generico, poiché si limita a reiterare la doglianza proposta in appello, senza alcun confronto critico con la diffusa motivazione spesa dai giudici del gravame per disattenderlo. Inoltre, esso è manifestamente infondato, per le ragioni correttamente illustrate dalla sentenza impugnata, con pertinenti richiami alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità da tempo sedimentatasi sulla questione dell'iniziativa probatoria officiosa del giudicante e sulla compatibilità della stessa con la funzione riconosciuta al processo penale nel nostro ordinamento, quella, cioè, di metodo per la ricerca e l'accertamento della verità e non di semplice strumento regolatore di liti tra parti contrapposte (per tutte: Corte cost., sentenza n. 111 del 1993; Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234907).

4. Egualmente generico è il secondo motivo di ricorso. La sentenza d'appello spiega puntualmente perché la testimonianza richiesta dalla difesa fosse superflua, vale a dire perché sul relativo tema di prova erano già stati acquisiti plurimi contributi testimoniali; ed il ricorso, anziché esporre le ragioni per cui tale valutazione si sia rivelata erronea e, di conseguenza, la motivazione della sentenza debba reputarsi manifestamente illogica o viziata da un travisamento per omissione di una prova decisiva, si limita a ripetere che tale dovesse considerarsi la prova non ammessa, senza tuttavia spiegare per quale motivo.

5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così