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Sentenza — n. 15073/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against appellate sentencing reduction due to lack of agreement on accessory penalties.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15073/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Adinolfi and Molinari inadmissible following a settlement agreement in the second instance. The appellants argued for a reduction in the driver's license revocation period and the application of general mitigating circumstances, which were not explicitly covered by the settlement. The court ruled that the settlement implicitly included all non-discussed penalties and that no legal errors existed regarding the agreed-upon sentence.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A settlement agreement in appeal requires mutual consent on the acceptance of specific grounds and the consequent sentence adjustment; any penalty not explicitly agreed upon is deemed waived, precluding subsequent challenges to accessory penalties or unaddressed mitigating factors.

Parole chiave

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settlement agreement appeal accessory penalty waiver general mitigating circumstances inadmissible appeal Cassation procedure revoca del brevetto ritiro della concessione abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e relativo vizio di motivazione, in relazione alla pena accessoria prevista dall'art.
Art. 85 D.P.R. 09/10/1990, n. 309
e relativo vizio di motivazione, in relazione alla pena accessoria prevista dall'art. 85 d.P.R. 09/10/1990, n. 309.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 599- bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, a seguito di concordato in appello (art. 599- bis cod. proc. pen.), la Corte di appello di Napoli riduceva a due anni e sei mesi la pena inflitta in primo grado a Mario Rosario Adinolfi e Giuseppe Molinari, per i delitti di cui agli artt.
art. 85 d.P.R. 09/10
e relativo vizio di motivazione, in relazione alla pena accessoria prevista dall'art. 85 d.P.R. 09/10/1990, n.
art. 611 cod. proc. pen
La trattazione in data odierna deriva da rinvio disposto in data 11/01/2024 per consentire la calendarizzazione del procedimento in pubblica udienza, piuttosto che ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., come originariamente disposto.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Adinolfi Mario Rosario, nato a Gragnano il 19/07/1994 Molinari Giuseppe, nato a Vico Equense il 10/05/2000 avverso la sentenza del 12/06/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'Avvocato Chiara Tebani, in sostituzione dell'Avvocato Antonio de Martino.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, a seguito di concordato in appello (art. 599- bis cod. proc. pen.), la Corte di appello di Napoli riduceva a due anni e sei mesi la pena inflitta in primo grado a Mario Rosario Adinolfi e Giuseppe Molinari, per i delitti di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 09/10/1990, n. 309, per aver coltivato e detenuto, al fine di vendita e comunque della successiva cessione, sostanza stupefacente. In conseguenza della rideterminazione della pena, revocava, inoltre, l'interdizione dai pubblici uffici e confermava il ritiro della patente per due anni, disposto dal giudice di primo grado.

2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso gli imputati, articolando, per il tramite del comune difensore, Avvocato Antonio de Martino, i seguenti due motivi. 2.1. Violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e relativo vizio di motivazione, in relazione alla pena accessoria prevista dall'art. 85 d.P.R. 09/10/1990, n. 309. La Corte di secondo grado nulla ha motivato riguardo alla riduzione del periodo di ritiro della patente, nonostante con il motivo di appello si fosse contestato che il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato tale pena accessoria nella misura massima prevista dalla legge. 2.2.

Violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e relativo vizio di motivazione in rapporto alla richiesta applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Premesso che la difesa aveva rinunciato a tutto, tranne che ai motivi sulla pena, dinanzi alla Corte territoriale si evidenziava che: gli imputati avevano confessato gli addebiti quando il quadro probatorio non era ancora completo ed incontrovertibile; l'ordinanza di custodia cautelare dava atto che l'arresto avvenne senza che gli indagati opponessero resistenza; il Giudice per le indagini preliminari riconosceva che gli indagati resero dichiarazioni confessorie.

Si tratterebbe di elementi valorizzabili ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, anche in caso di commissione di reati gravi, quando le confessioni non si limitino ad agevolare la ricostruzione del fatto, ma rappresentino un preciso indicatore di riconsiderazione critica dell'operato criminale. A ciò si aggiunga che i ricorrenti, al momento della consumazione del reato, avevano rispettivamente soltanto ventidue e ventotto anni e che la valorizzazione di pregiudizi penali e di una condotta professionale contrasta con il comportamento processuale, improntato a lealtà, posto in essere dai ricorrenti sin dalla fase delle indagini preliminari.3.

La trattazione in data odierna deriva da rinvio disposto in data 11/01/2024 per consentire la calendarizzazione del procedimento in pubblica udienza, piuttosto che ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., come originariamente disposto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il concordato in appello presuppone che vi sia l'accordo sull'accoglimento di alcuni motivi, con rinuncia agli altri, e che qualora l'accoglimento influisca sulla pena, la stessa debba essere concordemente rideterminata, spettando a quel punto alla Corte di stabilire se l'accordo possa trovare accoglimento, senza alcuna possibilità di intervento sulla pena concordata e su aspetti che non trovino riscontro nell'accordo.

3. Va del resto rilevato che nel caso di specie all'accordo aveva fatto riscontro la rinuncia ai motivi diversi da quelli concernenti la determinazione della pena, senza alcun riferimento alla pena accessoria, da ritenersi a quel punto inclusa nell'intervenuta rinuncia. Allo stesso modo, in assenza di profili di illegalità della pena, non avrebbe potuto formularsi alcuna censura in merito alle attenuanti generiche, giacché le stesse non erano comprese nell'intervenuto accordo, avente ad oggetto la pena poi concretamente irrogata. Entrambi i motivi dei ricorsi risultano, dunque, inammissibili.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f