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Sentenza — n. 14873/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14873/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14873/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 7 marzo 2023 la Corte d'appello di Reggio Calabria — riformando la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina il 24 settembre 2018 e annullata dalla Corte di cassazione (Sez. 2 n. 2347 dell'8/09/2020) — ha disposto nei confronti di Alessio Schintu Pisu, per il reato ex artt. 110, 640 cod. pen. descritto nel capo di imputazione, la conversione della pena di quattro mesi di reclusione e euro 200,00 di multa nella pena pecuniaria sostitutiva di euro 18.200,00.

Regesto Legislator

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art. 545-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 14873/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Invece, nella sentenza impugnata illegittimamente la Corte di appello non ha spiegato perché ha determinato il valore giornaliero della multa in euro centocinquanta giornaliere (Sez. 2, n. 2599 del 16/01/2024, Salouani, non mass.). Pertanto, in accoglimento del primo, assorbente, motivo di ricorso, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio che, con adeguata motivazione, applichi l'art. 56-quate -.4--novembre 1981 n. 689 alla (( 41 fattispecie in esame, poiché questa Corte non può adottare le scelte discrezionali necessarie per la determinazione della pena.

Parole chiave

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commutazione della pena pecuniaria sanzione sostitutiva alleggerimento della pena riduzione della multa modifica della sentenza pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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art. 545-bis cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Schintu Pisu Alessio, nato a Roma il 31/01/1987, avverso la sentenza del 07/03/2023 emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; lettEk la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla entità della pena pecuniaria.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 marzo 2023 la Corte d'appello di Reggio Calabria — riformando la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina il 24 settembre 2018 e annullata dalla Corte di cassazione (Sez. 2 n. 2347 dell'8/09/2020) — ha disposto nei confronti di Alessio Schintu Pisu, per il reato ex artt. 110, 640 cod. pen. descritto nel capo di imputazione, la conversione della pena di quattro mesi di reclusione e euro 200,00 di multa nella pena pecuniaria sostitutiva di euro 18.200,00.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Schintu Pisu si chiede l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione della legge e vizio della motivazione perché la Corte d'appello non ha considerato la sopravvenuta modifica legislativa dei criteri di conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria posti dall'art. 71,comma 1, lett. a), d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, che ha sostituito il comma 1 dell'art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689, al contempo inserendo l'art. 56-quater nella stessa legge. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione della legge e vizio della motivazione osservando che, anche se le modifiche legislative menzionate si ritenessero non applicabili alla fattispecie, comunque la quantificazione del valore giornaliero di conversione della pena detentiva avrebbe dovuto condurre all'applicazione di una pena pecuniaria più ridotta per le ragioni già espresse nel primo motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il legislatore — in considerazione delle iniquità che potevano derivare dalla precedente normativa e anche alla luce dei principi ricordati dalla Corte costituzionale (sent. nn. 15/2020 e 22/2022) — con il d.lgs. 10 ottobre 2022 , n. 150, ha inserito nella legge n. 689 del 1981 citata l'art. 56-quater. La nuova disposizione configura la pena pecuniaria sostitutiva (che può applicarsi anche senza il consenso del condannato) come commisurabile entro l'ampio arco di un valore giornaliero (corrispondente alla parte di reddito giornaliero che può essere impiegata per iipagamento della pena pecuniaria) che va da un limite minimo non inferiore a 5 euro a un limite massimo non superiore a 2500 euro, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare, che il giudice dovrà accertare nell'udienza ex art. 545-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1881.2 del 10/03/2023, Pizzo, non mass.).

2. Invece, nella sentenza impugnata illegittimamente la Corte di appello non ha spiegato perché ha determinato il valore giornaliero della multa in euro centocinquanta giornaliere (Sez. 2, n. 2599 del 16/01/2024, Salouani, non mass.). Pertanto, in accoglimento del primo, assorbente, motivo di ricorso, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio che, con adeguata motivazione, applichi l'art. 56-quate -.4--novembre 1981 n. 689 alla (( 41 fattispecie in esame, poiché questa Corte non può adottare le scelte discrezionali necessarie per la determinazione della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla entità della pena pecuniaria e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Re