Ordinanza — n. 14693/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale - relativa alla sentenza della Sesta Sezione penale n. 44147/2023 del 15/09/2023 - della parte civile costituita: Pasquinelli Francesco nato il 17/05/1975 a .lesi nel procedimento penale a carico di: Ingenito Andrea nato il 17/03/1968 a Napoli avverso la sentenza del 22/02/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14693/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che occorre procedere alla correzione a norma dell'art. 130 cod. proc. pen., versandosi in un caso di svista che ha determinato l'omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale alle decisioni principali adottate, agevolmente determinabile sulla base delle stesse, con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti.
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seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale - relativa alla sentenza della Sesta Sezione penale n. 44147/2023 del 15/09/2023 - della parte civile costituita: Pasquinelli Francesco nato il 17/05/1975 a .lesi nel procedimento penale a carico di: Ingenito Andrea nato il 17/03/1968 a Napoli avverso la sentenza del 22/02/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Pasquinelli Francesco ha formulato istanza di correzione materiale del dispositivo della sentenza n. n. 02/2022, emessa in data 15 settembre 2023 dalla Sezione Sesta Penale della Corte di cassazione, deducendo che nel predetto dispositivo non si era tenuto conto della sua costituzione di parte civile, e non si era, quindi, provveduto alla liquidazione delle spese processuali in suo favore.
2. Rilevato che occorre procedere alla correzione a norma dell'art. 130 cod. proc. pen., versandosi in un caso di svista che ha determinato l'omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale alle decisioni principali adottate, agevolmente determinabile sulla base delle stesse, con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti.
P.Q.M.
Dispone la correzione materiale del dispositivo della sentenza n. 44147/2023 emessa in data 15.9.2023, su ricorso di Ingenito Andrea e trascritto nel ruolo di udienza, nel senso che, dopo la frase "rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano", debba intendersi e leggersi: "condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile costituita, Pasquinelli Francesco, che liquida in euro 3.686,00 oltre accessori di legge". Manda alla cancelleria per le annotazioni sull'originale della sentenza e sul ruolo. Così deciso il 25 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre5