Italian court dismisses appeal against peculato conviction for nurses appropriating medical supplies for free care.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Wick's appeal against his conviction for peculato, upholding the lower court's finding of guilt. Wick argued that the value of the stolen medical supplies was negligible because he used them to provide free care to his father and another patient, thereby saving the health service money. The court rejected this defense, ruling that the supplies had intrinsic economic value and that the public service cannot be left to private discretion, thus negating the claim of lack of offensiveness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 314 cod. pen.; Art. 49 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The court held that the crime of peculato is established when public officials appropriate items with intrinsic economic value, and the special exemption for triviality does not apply when the conduct is habitual or involves a non-negligible quantity of goods.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Wick Leopoldo, n. Ascoli Piceno 29/07/1963 avverso la sentenza n. 659/23 della Corte di appello di Ancona del 16/03/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per il rigetto del ricorso t i
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado che ha ritenuto Leopoldo Wick colpevole del delitto di peculato (art. 314 cod. pen.) commesso in qualità di infermiere in servizio presso la USL di Ascoli Piceno mediante appropriazione di materiale sanitario (siringhe, accessi venosi, deflussori per flebo, cateteri vescicali) sottratto dall'Ospedale di Offida, ribadendone la condanna alla pena di dieci mesi di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 4, 323-bis e 62-bis cod. pen.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che con un unico motivo di censura deduce violazione di legge penale sotto il profilo della ribadita sussistenza ed integrazione della fattispecie concreta di peculato, dovuta ad erronea ricostruzione dogmatica della corrispondente figura di reato. Sostiene in particolare il ricorrente che la condotta ascrittagli è carente di offensività da un lato per l'esiguità del valore economico dei beni oggetto di appropriazione e dall'altro per l'assenza di danno provocato alla AST di Ascoli Piceno, avendo egli utilizzato i predetti beni al fine di curare gratuitamente, in regime di assistenza domiciliare integrata, l'anziano genitore e un altro paziente, sostituendosi nelle funzioni dell'ente sanitario territoriale con corrispondente risparmio di spesa per quest'ultimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va come tale rigettato.
2. Il ricorrente evoca la categoria dogmatica del reato impossibile (art. 49 cod. pen.) sub specie di carenza di offensività della condotta in addebito, sostenendo che i beni oggetto di appropriazione erano di valore economico talmente esiguo da essere controbilanciato dal risparmio derivante all'ente sanitario territoriale per effetto delle prestazioni assistenziali a carattere domiciliare da lui erogate al padre e ad un altro paziente residente nel centro di Offida. In tal modo propugna la tesi dell'insussistenza del fatto di reato tipico, evitando deliberatamente di richiamare l'applicabilità dell'esimente speciale di cui all'art. 131-bis cod. pen., il cui riconoscimento implicherebbe, invece, comunque l'affermazione della sussistenza di una condotta penalmente rilevante.
Respingendo la medesima censura formulata con l'atto di gravame, la Corte territoriale, confermando sul punto le motivazioni espresse dal giudice di primo grado, ha, tuttavia, evidenziato come i beni sottratti avessero un intrinseco rilievo economico e come l'appropriazione realizzata fosse rilevante sotto il profilo del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, non essendo l'assistenza medica garantita dal servizio sanitario nazionale rimessa alle scelte discrezionali dei privati. A parere del Collegio trattasi di considerazioni coerenti con le risultanze probatorie processuali, atteso che la contestazione accolta descrive, in maniera neppure esauriente, la sottrazione di un non esiguo numero di presidi medico- infermieristici e di farmaci analgesici, considerazioni, pertanto, insuscettibili di critica sul piano logico - argomentativo e non contrastanti con gli approdi giurisprudenziali di legittimità.
Se è vero, infatti, che nel rapporto tra delitto di peculato e valore intrinseco dei beni oggetto di appropriazione, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha più volte escluso la sussistenza del reato in assenza di intrinseco rilievo economico dell'oggetto dell'appropriazione e di concreta incidenza di quest'ultima sulla funzionalità dell'ufficio o del servizio (Sez. 6, n. 42836 del 02/10/2013, Sgroi, Rv. 25668; conf. Sez. 6, n. 44522 del 25/05/2018, P., Rv. 27415; Sez. 6, n. 5010 del 18/01/2012, PM in proc. Borgia, Rv. 251786 ed altre), ciò è avvenuto in casi limite (sottrazione di un pass di accesso, uso di una fotocopiatrice, etc.), determinati anche da ragioni di giustizia sostanziale, di certo non meno rilevanti di quelle di natura dogmatico-formale.
Tuttavia, la presenza nell'attuale ordinamento dell'esimente speciale della particolare tenuità del fatto, che resta penalmente rilevante, ha indirettamente eroso i confini dell'area di applicazione dell'irrilevanza penale, restringendola ad ipotesi del tutto residuali di 'estrema esiguità' che non paiono ricorrere nel caso di specie. La sentenza impugnata evidenzia, infatti, che per ammissione dello stesso imputato "i dispositivi rinvenuti in sede di perquisizione rappresentavano soltanto le rimanenze delle scorte che egli, nel corso degli anni, senza informare alcuno dei suoi superiori, aveva costantemente prelevato dal magazzino della RSA di Offida e utilizzato per la medicazione dei suoi assistiti" (pag. 4), tra cui il proprio padre, circostanza che sarebbe così risultata ostativa all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sotto il profilo dell'abitualità della condotta e che, dunque, in maniera logicamente coerente contribuisce vieppiù a precludere una pronuncia di proscioglimento per carenza di offensività.
3. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p