Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of standing regarding extradition proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Dostal Zdenek inadmissible for immediate lack of standing. The appellant challenged a lower court's order for his surrender to Czech authorities, arguing he lacked knowledge of the pending criminal proceedings in the requesting state. The court rejected this claim as irrelevant to the specific purpose of the arrest warrant, which is to ensure the defendant's participation in the trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 comma 1 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds raised do not pertain to the specific legal effects of the contested decision regarding the execution of an international arrest warrant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Dostal Zdenek, nato il 15 dicembre 1993 nella Repubblica Ceca avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 29 febbraio 2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E DIRITTO rilevato che la difesa di Dostal Zdenek ha impugnato la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia ha disposto la consegna del ricorrente all'Autorità Giudiziaria della Repubblica Ceca in esecuzione del mandato di arresto processuale emesso dalla Corte distrettuale di Pribam il 27 settembre 2023, lamentando violazione dell'ad 18 ter della legge n. 69 del 2005, non avendo la Corte territoriale considerato, quale ragione ostativa alla consegna, che il consegnando, in Italia dal 4 ottobre 2022, non aveva conoscenza del procedimento penale pendente, nei suoi confronti, nello Stato richiedente; ritenuto che il ricorso è all'evidenza inammissibile per la immediata inconferenza dell'unico motivo addotto a sostegno dell'impugnazione, diretto a rivendicare un possibile profilo ostativo alla consegna all'evidenza eccentrico con riguardo al mandato di arresto processuale oggetto della regiudicanda, finalizzato, per l'appunto, a consentire la partecipazione del consegnando al giudizio diretto ad accertarne la eventuale responsabilità per i fatti di reato posti a fondamento della richiesta; rilevato che alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così