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Sentenza — n. 14020/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against drug trafficking convictions based on intercepted conversations and co-defendant confessions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14020/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed appeals by two brothers challenging their convictions for drug trafficking. The appellants argued that intercepted conversations were unclear and that evidence relied on their brother's confession without sufficient independent proof of their own involvement. The court upheld the lower court's decision, affirming that the intercepted recordings and the co-defendant's admission provided sufficient evidence to establish their joint criminal responsibility despite the appellants' claims of innocence.

Regesto Legislator

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Art. 603, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 114, comma 2, cod. pen.: The court may rely on intercepted conversations and co-defendant confessions to establish criminal liability if the evidence is coherent and corroborated, rejecting arguments that the evidence is merely derivative or lacks independent basis.

Parole chiave

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drug trafficking intercepted conversations co-defendant confession joint criminal enterprise appeal dismissal evidence admissibility criminal liability inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Con il primo motivo, si deducono vizio della motivazione e violazione dell'art. 603, comma 3, cod.
Art. 192 cod. proc. pen.
Con il secondo motivo, si deducono vizio della motivazione e violazione dell'art. 192 cod.
Art. 114, comma 2, cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
Con il primo motivo, si deduce violazione dell'art. 81 cod. pen. per avere ravvisato una continuazione fra reati diversi, mentre la condotta va qualificata come unico reato, poiché i tre pacchi, contenenti cocaina, furono trasportati in un'unica occasione e in un unico momento temporale.
Art. 110 cod. pen.
Con il terzo motivo, si deducono vizio della motivazione e violazione dell'art. 110 cod.
L. 309/1990
art. 192 cod. proc. pen
Con il secondo motivo, si deducono vizio della motivazione e violazione dell'art. 192 cod.
art. 110 cod. pen
Con il terzo motivo, si deducono vizio della motivazione e violazione dell'art. 110 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
Con il motivo indicato come terzo (manca l'enunc:iazione del secondo e del quarto) si deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 81 cod. pen
Con il primo motivo, si deduce violazione dell'art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 17180 del 05/03/2020, Zenarti
in ogni caso non si applica quando, come nella fattispecie, il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque (Sez. 3, n. 17180 del 05/03/2020, Zenarti, Rv.
Sez. 2, n. 18540 del 19/04/2016, Vincenti
279014; Sez. 2, n. 18540 del 19/04/2016, Vincenti, Rv.
Sez. 3, n. 23759 del 10/02/2023, El Khaddach
50-61) che esse furono precedute da accordi e attività preparatorie integranti condotte tipiche distinte sul piano ontico, cronologico e psicologico, ma unificabili per la identità del disegno criminoso (Sez. 3, n. 23759 del 10/02/2023, El Khaddach, Rv.
Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, Ghitti
284666; Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, Ghitti, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:

1) Del Vecchio Pasquale, nato a Capua il 23/12/1984 2) Del Vecchio Rosario, nato a Capua il 23/12/1986 avverso la sentenza a del 21/04/2023 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; sentito il Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; sentito l'avvocato Alberto Scapaticci Brescia, in difesa di Rosario Del Vecchio, e l'avvocato Alfredo Guarino, in difesa di Pasquale del Vecchio, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 aprile 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta, con giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli a Pasquale Del Vecchio e a Rosario Del Vecchio, ex artt.81 e 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per avere ricevuto in consegna «dal 3 gennaio 2019 all'il gennaio 2019» almeno 3 chilogrammi di cocaina da Ciro Nocera e Alberto Sassolino, seguendo le direttive di Mariano Bonavolta e Salvatore Bonavolta. A Rosario Del Vecchio è attribuita soltanto la condotta dell'Il gennaio 2019.

2. Con i ricorsi presentati dai loro difensori gli imputati chiedono l'annullamento della sentenza. 2.1. Nell'atto di ricorso di Rosario Del Vecchio, redatto dall'avvocato Alberto Scapaticci, si deduce quel che segue. 2.1.1. Con il primo motivo, si deducono vizio della motivazione e violazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. nel non disporre la rinnovazione dell'istruttoria acquisendo la documentazione offerta dalla difesa per dimostrare che Rosario Del Vecchio 1'11/09/2019, quando fu fermato in occasione di un controllo da parte della Polizia giudiziaria, si trovava in auto, assieme al fratello Pasquale, con Salvatore Bonavolta non per trattare l'acquisto di sostanza stupefacente (del resto non rinvenuta) ma per recarsi dalla zia di Bonavolta, manager di cantanti neomelodici, che i fratelli Del Vecchio intendevano ingaggiare per la festa di compleanno della loro nipote Anna che si sarebbe svolta la sera dello stesso giorno.

Si osserva che la Corte avrebbe dovuto, intanto, disporre l'acquisizione della documentazione, poiché rilevante per la decisione, e, successivamente, giudicarne la valenza. 2.1.2. Con il secondo motivo, si deducono vizio della motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., osservando che gli elementi probatori sono stati tratti dai contenuti di conversazioni fra appartenenti al gruppo dei Bonavolta alle quali Rosario Del Vecchio non ha mai partecipato e nelle quali è stato soltanto evocato (mentre le dichiarazioni di Pasquale Bonavolta, fratello del ricorrente, riguardano esclusivamente vicende successive).

Si osserva che la sentenza impugnata non si confronta con le possibili ricostruzioni alternative della vicenda perché: i contenuti delle captazioni, interpretati nelle sentenze come relative alla consegna di cocaina ai fratelli Del Vecchio, non sono chiari; non è provato che in quel periodo il ricorrente, che lavora in provincia di Brescia, fosse nel Sud Italia, né è provato che fosse stata consegnata cocaina e non, invece, denaro; è fallace assumere che, poiché coinvolto in una affare illecito del fratello Pasquale, Rosario Del Vecchio dovrebbe esserlo anche in tutti gli altri affari. 2.1.3.

Con il terzo motivo, si deducono vizio della motivazione e violazione dell'art. 110 cod. pen. nel ritenere che il ricorrente agì in concorso con il fratello (e non che, invece, egli fu meramente connivente) e nel concludere che spese la sua qualità di appartenente alla Polizia penitenziaria, trascurando che egli non era in possesso del tesserino o della placchetta che ne attestassero la qualità.2.2. Nell'atto di ricorso di Rosario Del Vecchio redatto dall'avvocato Alfredo Guarino, si deduce quel che segue. 2.2.1. Con il primo motivo, si deducono vizio della motivazione per travisamento della prova e erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. cit. nell'assumere, sulla base dei contenuti delle conversazioni intercettate, che il ricorrente abbia ricevuto in consegna qualcosa da parte dei soggetti coinvolti nella vicenda, mentre lo stesso contributo del fratello Pasquale del Vecchio risulterebbe comunque marginale (essendosi limitato a agevolare l'individuazione del luogo e del soggetto destinatario della merce). 2.2.2.

Con il motivo indicato come terzo (manca l'enunc:iazione del secondo e del quarto) si deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche trascurando la incensuratezza del ricorrente e enfatizzando ingiustificatamente la gravità della sua condotta. 2.3. Nel ricorso di Pasquale Del Vecchio si si deduce quanto segue. 2.3.1. Con il primo motivo, si deduce violazione dell'art. 81 cod. pen. per avere ravvisato una continuazione fra reati diversi, mentre la condotta va qualificata come unico reato, poiché i tre pacchi, contenenti cocaina, furono trasportati in un'unica occasione e in un unico momento temporale. 2.3.2.

Con il secondo motivo, si deducono travisamento della prova e violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. cit. nel ritenere che i pacchi contenenti la sostanza stupefacente siano stati consegnati al ricorrente, mentre in realtà egli fornì un minimo contributo causale agevolando l'individuazione dei destinatari o comunque del luogo in cui la merce doveva essere portata. 2.3.3. Con i motivi di ricorso indicati come quarto e quinto (manca l'indicazione del terzo) si contesta il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondato su una ingiustificata valutazione di gravità e di scaltrezza della condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Rosario Del Vecchio — che, nei distinti atti che lo compongono, ripropone questioni già vagliate nella sentenza impugnata (p. 24-28 e p. 50 ss. della sentenza di primo grado) — è infondato. 1.1. Per quanto riguarda il motivo di ricorso concernente la mancata rinnovazione dell'istruttoria, si rileva che nella sentenza impugnata non irragionevolmente si considera che per contattare una manager non sarebbe necessario rivolgersi a un parente e, in ogni caso, correttamente sul piano logico si osserva che le ragioni addotte circa l'esigenza di stabilire un collegamento con la zia di Bonavolta non sono incompatibili con il coinvolgimento di Rosario Del Vecchio nella preparazione delle attività illecite oggetto dell'imputazione.

Pertanto, con adeguata motivazione la Corte d'appello ha escluso la necessità di una rinnovazione istruttoria (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giannpà, Rv. 271163; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR, Rv. 261799). 1.2. Per quanto riguarda i motivi concernenti la responsabilità del ricorrente, si osserva che nello stesso ricorso si riconosce che le prospettazioni difensive riguardano ricostruzioni alternative della vicenda, ma non sono individuate manifeste illogicità nella argomentazione della Corte. La sentenza impugnata indica gli elementi probatori — costituiti dai contenuti delle conversazioni intercettate fra i coimputati — che si riferiscono a Rosario Del Vecchio (specificamente menzionato come guardia penitenziaria), precisando che il fratello Pasquale si fa accompagnare da lui per ritirare sostanza stupefacente e argomenta che: non risultano rapporti commerciali che potrebbero giustificare il fatto che Bonavolta affidò a Rosario Del Vecchio l'ingente somma di 340.000 euro per ragioni diverse dall'investimento nell'acquisto di droga; lo stesso Pasquale Del Vecchio ha confessato di avere acquistato droga per conto dei Bonavolta e che suo fratello Rosario era informato di questa attività e aveva deciso di dividere con lui la somma di denaro;

è stato accertato che l'il gennaio 2019 Rosario Del Vecchio si recò assieme al fratello agli incontri con i coimputati e emerge che in quell'occasione accettò di appropriarsi di metà della somma di euro 341.000. Su queste basi, l'attribuzione di responsabilità al ricorrente per il fatto dell'Il gennaio 2019 non risulta meramente indotta dagli altri episodi attribuiti al fratello, ma poggia su specifici elementi probatori, concernenti il fatto per il quale si procede nei confronti del ricorrente e indipendenti dall'assunto che egli possa avere utilizzato la sua qualità di guardia penitenziaria per facilitare la commissione del reato. 1.3.

Inoltre, la Corte d'appello non ha omesso di considerare che il commercio di stupefacenti intrapreso da Pasquale Bonavolta si sarebbe ugualmente sviluppato anche senza l'apporto di Rosario Del Vecchio, ma che questi contribuì comunque alla realizzazione del fatto, e ha correttamente precisato che la attenuante ex art. 114, comma 2, cod. pen. in ogni caso non si applica quando, come nella fattispecie, il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque (Sez. 3, n. 17180 del 05/03/2020, Zenarti, Rv. 279014; Sez. 2, n. 18540 del 19/04/2016, Vincenti, Rv. 266852) L. 1.4.

Con adeguata motivazione, infine, la Corte d'appello ha confermato il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ha esplicitato il criterio adottato per l'esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando: il comportamento processuale non collaborativo, l'assenza di resipiscenza e il fatto che il reato è stato commesso nonostante la funzione (guardia carceraria) rivestita.

2. Anche il ricorso di Pasquale Del Vecchio ripropone questioni già trattate dalla Corte di appello e risulta infondato. 2.1. Nella ricostruzione dei fatti — che si basa sui contenuti delle conversazioni intercettate e sulle ammissioni dello stesso ricorrente — la Corte d'appello ha precisato (p.

29) che le cessioni avvennero in tre giorni diversi e in tre distinti episodi (il 3, il 7 e l'11 gennaio) e dalla sentenza di primo grado si trae (p. 50-61) che esse furono precedute da accordi e attività preparatorie integranti condotte tipiche distinte sul piano ontico, cronologico e psicologico, ma unificabili per la identità del disegno criminoso (Sez. 3, n. 23759 del 10/02/2023, El Khaddach, Rv. 284666; Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, Ghitti, Rv. 270266). 2.2. Inoltre, con adeguata motivazione la Corte ha confermato il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ha chiarito il criterio adottato per l'esercizio del suo potere discrezionale, rimarcando la gravità dei fatti e la scaltrezza mostrata dall'imputato.

3. Dal rigetto dei ricorsi deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese proces