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Sentenza — n. 13356/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13356/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13356/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha parzialmente accolto l'istanza di riesame avanzata da Davide Giuseppe Di Gioia avverso l'ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale che in data 20/06/2023 gli aveva applicato la misura coercitiva della custodia in carcere, sostituendola con gli arresti domiciliari in relazione a due episodi di detenzione finalizzata alla cessione di cocaina (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, capi 60 e 62 dell'imputazione provvisoria), mentre l'ordinanza genetica è stata annullata riguardo all'ipotesi di reato associativa (art. 74 st. d.P.R.) contestata al capo 35.

Regesto Legislator

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art. 121 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 13356/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Va premesso che l'ordinanza impugnata sfugge alle censure mosse con il ricorso circa la sussistenza di un sufficiente quadro gravità indiziaria riferita ai due reati non investiti dalla pronunzia del Tribunale, che, come anticipato, ha annullato l'ordinanza genetica riguardo alla sola ipotesi di reato associativa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 35), escludendo di conseguenza che sussistano indizi dell'appartenenza del ricorrente all'associazione di 'ndrangheta riferibile alla famiglia Abruzzese avente il suo centro di attività criminali in un quartiere di Cassano allo Ionio (Cs).

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione dipendenza da sostanze stupefacenti attività criminosa cooperazione giudiziaria in materia penale traffico di cocaina correità

Disposizioni normative citate

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art. 121 disp. att. cod. proc. pen
Nel ricorso si precisa, al fine evidente di sminuirne la portata, che fu lo stesso Pubblico Ministero a non chiedere l'applicazione di alcuna misura cautelare ai sensi dello art. 121 disp.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Gioia Davide Giuseppe, n. Trebisacce (Pz) 12/11/1990 avverso l'ordinanza n. 1111/23 del Tribunale di Catanzaro del 18/07/2023 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette per il ricorrente le conclusioni scritte del difensore avv. Ettore Francesco Zagarese, che insiste per l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha parzialmente accolto l'istanza di riesame avanzata da Davide Giuseppe Di Gioia avverso l'ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale che in data 20/06/2023 gli aveva applicato la misura coercitiva della custodia in carcere, sostituendola con gli arresti domiciliari in relazione a due episodi di detenzione finalizzata alla cessione di cocaina (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, capi 60 e 62 dell'imputazione provvisoria), mentre l'ordinanza genetica è stata annullata riguardo all'ipotesi di reato associativa (art. 74 st. d.P.R.) contestata al capo 35.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, che con un primo motivo deduce vizi congiunti di legge e di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un quadro di gravità indiziaria riferito ad entrambi i residui reati in addebito, mentre con un altro si duole della ribadita sussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei sensi di cui alla motivazione.

2. Va premesso che l'ordinanza impugnata sfugge alle censure mosse con il ricorso circa la sussistenza di un sufficiente quadro gravità indiziaria riferita ai due reati non investiti dalla pronunzia del Tribunale, che, come anticipato, ha annullato l'ordinanza genetica riguardo alla sola ipotesi di reato associativa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 35), escludendo di conseguenza che sussistano indizi dell'appartenenza del ricorrente all'associazione di 'ndrangheta riferibile alla famiglia Abruzzese avente il suo centro di attività criminali in un quartiere di Cassano allo Ionio (Cs).

La valutazione del Tribunale di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza riposa sul contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate, da cui risulta ad es. il coinvolgimento del ricorrente in un'attività di cessione al dettaglio di non irrisori quantitativi di cocaina (capi 60 e 62), svolta a valle delle operazioni di pesatura, adulterazione con sostanze da taglio, suddivisione in dosi e custodia, riferibili ai coindagati Rinaldi Giuseppe e Gallo Osvaldo (pag. 9, 10 ord.) Che l'oggetto delle conversazioni fosse proprio il traffico di cocaina risulta, del resto, indirettamente confermato anche dall'avvenuto arresto del ricorrente in flagranza di reato per la detenzione di 11 grammi di cocaina, di cui il Tribunale dà atto a pag. 12 dell'ordinanza.

A fronte di tali risultanze la difesa oppone un preteso vizio di motivazione che tradisce, tuttavia, l'intento di conseguire da questa Corte di legittimità una diversa interpretazione del dato indiziario, risultando, pertanto, la censura non consentita sotto un duplice profilo. Con riferimento ad un primo, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta (solo) il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828) Quanto al secondo, in materia di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (tra molte v. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337), connotati ella motivazione da escludere per quanto già sopra rilevato.

4. A parere del Collegio, risulta, invece, fondato, il tema della mancanza di motivazione in tema di esigenze cautelari, anche con riferimento al tempo trascorso dalla commissione dei reati (art. 292, lett. c], cod. proc. pen.). Gli anni trascorsi dai fatti rispetto all'emissione dell'ordinanza genetica sono oltre quattro e quasi cinque rispetto all'attualità. Al fine di argomentare il carattere recessivo di quello che, pur non costituendo un ostacolo normativo all'adozione di una misura coercitiva, rappresenta comunque un elemento di valutazione di non secondario valore, l'ordinanza, ricorda (v. supra) - sottolineandolo anche la difesa a pag. 26 del ricorso - che il ricorrente è stato già arrestato in flagranza di reato in relazione al possesso di 11 grammi di cocaina, ma dal provvedimento impugnato non è dato sapere quando tale evento si sia verificato.

Nel ricorso si precisa, al fine evidente di sminuirne la portata, che fu lo stesso Pubblico Ministero a non chiedere l'applicazione di alcuna misura cautelare ai sensi dello art. 121 disp. att. cod. proc. pen., rimettendo l'arrestato in libertà, mentre il Tribunale non aggiunge nulla alla ricordata notazione riportata a pag.

12. Tutto quanto premesso, resta il dato che gli addebiti residui mossi al Di Gioia sono di avere in due occasioni acquistato, a fini di successiva cessione, più di 25 grammi di cocaina da due soggetti, di cui almeno uno (Giuseppe Rinaldi) dagli inquirenti ritenuto partecipe della cosca di 'ndrangheta Abruzzese di Cassano allo Ionio, dato che appare sufficiente per ritenere sussistente un congruo quadro di gravità indiziaria, ma che non lo è quanto alla valutazione della persistenza di esigenze cautelarí nei confronti del ricorrente, una volta esclusane anche la partecipazione al gruppo criminale.

5. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame su tale ultimo profilo. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pe