Sentenza — n. 13349/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn sede di rinvio, dopo che la Corte di cassazione aveva annullato una precedente ordinanza emessa in sede di riesame, avendo rilevato la necessità di un nuovo esame della questione della competenza territoriale, il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza in data 19/01/2023, con cui il G.i.p presso il Tribunale di Roma aveva applicato nei confronti di Zhang Jie la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di partecipazione con ruolo apicale ad associazione dedita al narcotraffico, relativamente a metamfetamine.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 13349/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come via via modificato.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Zhang Jie, nata il 20/01/1986 in Cina avverso l'ordinanza in data 05/10/2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In sede di rinvio, dopo che la Corte di cassazione aveva annullato una precedente ordinanza emessa in sede di riesame, avendo rilevato la necessità di un nuovo esame della questione della competenza territoriale, il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza in data 19/01/2023, con cui il G.i.p presso il Tribunale di Roma aveva applicato nei confronti di Zhang Jie la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di partecipazione con ruolo apicale ad associazione dedita al narcotraffico, relativamente a metamfetamine.
2. Ha proposto ricorso Zhang Jie tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria. A fronte di quanto dedotto con memoria difensiva in ordine all'insussistenza di riscontri alle dichiarazioni di He Jiandong, il Tribunale aveva ribadito la gravità indiziaria con riguardo al ruolo apicale della ricorrente nell'associazione dedita al traffico di stupefacente del tipo shaboo, anche per il periodo successivo all'arresto dell'aprile 2019, come suffragato, secondo tale ricostruzione, dall'ulteriore arresto del 07/10/2021.
Tale assunto sarebbe derivato dal rilievo che presso l'immobile in cui dimorava la ricorrente, in occasione di un secondo sopralluogo non erano stati rinvenuti gli apparati telefonici riferibili ad altri due indagati, elemento idoneo a dar conto dell'esistenza di un'organizzazione. Si tratta di motivazione viziata, non essendo stata affrontata la questione dell'assenza di riscontri individualizzanti, non rappresentando conferma né il successivo arresto né i fatti accertati con la perquisizione dell'Il ottobre 2021.
3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come via via modificato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché si risolve in una generica e manifestamente infondata contestazione della motivazione del provvedimento impugnato, in assenza dell'individuazione di deducibili vizi.
2. Il Tribunale ha invero dato conto del quadro indiziario, incentrato sulle dichiarazioni del collaboratore He Jiandong, che ha descritto l'operatività del sodalizio, che nella zona di Roma era dedito allo spaccio di metamfetamine (c.d. shaboo) e che, prima del di lei arresto, avvenuto nel 2019, vedeva la partecipazione in posizione apicale della ricorrente.Peraltro, il Tribunale ha rilevato come tale quadro fosse suffragato da plurimi elementi correlati all'arresto di soggetti indicati come partecipi con il compito di occuparsi dello spaccio e al rinvenimento di vari quantitativi di sostanze stupefacenti.
Ed ancora, con specifico riguardo alla posizione della ricorrente, il Tribunale ha segnalato che costei aveva continuato ad ingerirsi nell'illecito traffico, tanto che la stessa, allorché si trovava in stato di detenzione domiciliare presso un'abitazione sita in via Silicella, era stata di nuovo tratta in arresto nell'ottobre 2021 unitamente ad altri soggetti, a seguito del rinvenimento di una significativa quantità di stupefacente, fermo restando che nella circostanza era stata rilevata un'attività di spaccio proprio presso l'abitazione di via Silicella.
Inoltre, è stato posto in evidenza che in occasione di tale secondo arresto erano state rinvenute utenze cellulari in uso alla ricorrente e agli altri soggetti arrestati, utenze, che, momentaneamente lasciate in loco, non erano state rinvenute in occasione di un successivo sopralluogo, a dimostrazione dell'operatività di un gruppo organizzato, alcuni esponenti del quale avevano provveduto ad eliminare tracce, asportando i dispositivi telefonici. Contrariamente a quanto genericamente prospettato dalla ricorrente, deve dunque ritenersi che il Tribunale, pur primariamente valorizzando le dichiarazioni del collaboratore, abbia dato conto di specifici elementi, esterni a quelle dichiarazioni, idonei a suffragarne la valenza indiziaria e costituenti dunque idonei riscontri individualizzanti sia con riguardo allo stabile ruolo assunto dalla ricorrente sia con riguardo alla convergente operatività di un gruppo di soggetti, dediti ad un'organizzata e persistente attività di spaccio di quel determinato tipo di sostanza stupefacente.
3. Il ricorso risulta inidoneo, anche sotto il profilo giuridico, a vulnerare tale ricostruzione, risultando dunque inammissibile, ciò da cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comm