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Ordinanza — n. 13346/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to voluntary withdrawal by the lawyer on June 14, 2023.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13346/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the defense lawyer voluntarily withdrew the case on June 14, 2023. The respondent argued that the withdrawal rendered the proceedings moot, while the appellant had previously filed the appeal against the Livorno Tribunal's April 2023 judgment. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A voluntary withdrawal of an appeal by the defense lawyer renders the appeal inadmissible de plano, resulting in the dismissal of the case and the imposition of costs on the appellant.

Parole chiave

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voluntary withdrawal appeal inadmissible de plano defense lawyer mandate Cassa delle ammende procedural costs order ritiro dell'istanza giudiziaria diritto di ottenere una decisione diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Nasry Mohammed, nato in Marocco il 01/01/1980 avverso la sentenza del 21/04/2023 del Tribunale di Livorno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che in data 14 giugno 2023 il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha presentato rinuncia al ricorso per cassazione; Considerato che la rinuncia comporta l'inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il Conigliere e e Il Preldente Maria a ina ign PieriJi.i