Sentenza — n. 13344/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALongo Alessandro, nato il 19/06/1983 a Firenze 2. Drago Ferrante Salvatore, nato il 25/12/1964 a Bagheria 3. Lo Verso Tommaso, nato il 23/02/1978 a Palermo 4. Essarrar Mohammed, nato il 01/01/1956 in Marocco 5. Bronte Giuseppe, nato il 07/10/1994 a Palermo 6. Giuffrè Agostino, nato il 14/04/1964 a Palermo 7. Pasca Roberto, nato il 22/06/1978 a Palermo 8. Di Salvo Pasquale, nato il 23/04/1962 a Palermo 9. Militello Andrea, nato il 18/09/1974 a Palermo 10. Alfano Leonardo, nato il 24/04/1991 a Partinico 11. Di Maio Vincenzo, nato il 06/08/1986 a Palermo 12.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 d.P.R. 309/90, art. 74 d.P.R. 309/90, art. 80 d.P.R. 309/90, art. 649 cod. proc. pen, art. 386 cod. pen, art. 73 d.P.R. 309/1990; Sentenza — n. 13344/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza di primo grado veniva dunque integralmente confermata nei confronti di Longo, Di Maio e Alfano. 2.2. Gli imputati Bronte, Essarrar e Giuffrè, quest'ultimo latitante all'inizio delle indagini, sono stati ritenuti responsabili, insieme a Giuseppe De Luca non ricorrente, del reato di partecipazione a un'associazione dedita al traffico di partite di hashish (art. 74 d.P.R. 309/90: capo 19), facente capo a Francesco Fumuso - contiguo alla famiglia mafiosa di Villabate e gravato da precedenti per traffico di droga, giudicato separatamente -, in continuazione con plurimi episodi di acquisto, detenzione, importazione e trasporto delle stesse (art. 73 d.P.R. cit.: capi da 20 a 32, in taluni casi con l'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80).
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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. Longo Alessandro, nato il 19/06/1983 a Firenze 2. Drago Ferrante Salvatore, nato il 25/12/1964 a Bagheria 3. Lo Verso Tommaso, nato il 23/02/1978 a Palermo 4. Essarrar Mohammed, nato il 01/01/1956 in Marocco 5. Bronte Giuseppe, nato il 07/10/1994 a Palermo 6. Giuffrè Agostino, nato il 14/04/1964 a Palermo 7. Pasca Roberto, nato il 22/06/1978 a Palermo 8. Di Salvo Pasquale, nato il 23/04/1962 a Palermo 9. Militello Andrea, nato il 18/09/1974 a Palermo 10. Alfano Leonardo, nato il 24/04/1991 a Partinico 11. Di Maio Vincenzo, nato il 06/08/1986 a Palermo 12.
Giallombardo Giuseppe Antonino, nato il 28/06/1976 a Palermo 13. Pasimovich Emiliano, nato il 16/11/1985 in Argentina avverso la sentenza del 11/07/2022 della Corte d'appello di Palermo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di Longo, Drago, Pasca, Di Salvo, Alfano, Giallombardo e Pasimovich; rigettarsi i ricorsi di Giuffrè e Di Maio; dichiararsi l'inammissibilità per rinuncia del ricorso di Lo Verso; correggersi l'errore nella commisurazione della pena e dichiararsi per il resto l'inammissibilità del ricorso di Bronte; disporsi l'annullamento con rinvio limitatamente alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio e rigettarsi nel resto il ricorso di Essarrar nonché disporsi l'annullamento con rinvio limitatamente ai motivi 4, 5 e 6 e rigettarsi nel resto il ricorso di Militello. uditi i difensori degli imputati:
Avv. Raffaele Bonsignore per Alfano e Giallombardo; Avv.ti Rosanna Vella e Mariano Giuliano per Bronte; Avv. Girolamo D'Azzò per Di Maio; Avv.ti Franco Carlo Coppi e Giovanni Mannino per Drago Ferrante; Avv. Luca Marafioti per Essarrar; Avv. Sandro D'Aloisi per Pasimovich; Avv. M. Paola Polizzi per Giuffré; Avv. Fabio Cosentino per Longo; Avv. Sante Foresta in sostituzione dell'Avv. Monica Genovese per Militello; i quali, riportandosi ai motivi proposti, hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, con sentenza pronunciata il 6 luglio 2021 all'esito di giudizio abbreviato, riteneva gli odierni ricorrenti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti di:
a) partecipazione a tre distinti gruppi criminali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti di varie tipologie (facenti capo il primo a Longo e Di Maio, operante a Partinico e Palermo, il secondo di tipo associativo a Fumuso Francesco - giudicato e condannato separatamente con sentenza irrevocabile - con base in Villabate, e il terzo pure di tipo associativo a Drago Ferrante operativo a Bagheria);
b) e/o acquisto, detenzione e cessione a terzi delle stesse sostanze, condannandoli alle pene di legge. A fondamento del giudizio di colpevolezza, il Giudice per le indagini preliminari richiamava gli esiti della complessa attività investigativa compendiata nell'informativa del 5 agosto 2017 della Squadra Mobile della Questura di Palermo, valorizzando in particolare i sequestri di notevoli quantitativi di sostanze stupefacenti importati anche da canali stranieri per il mercato siciliano e gli arresti dei corrieri, i contenuti delle numerose conversazioni telefoniche e ambientali, tenute con linguaggio criptico ma intercettate e decifrate, le convergenti dichiarazioni accusatorie di taluni collaboratori di giustizia.
2. La Corte d'appello di Palermo con sentenza dell'Il luglio 2022, in parziale riforma di quella di primo grado, riduceva le pene inflitte a tutti gli imputati dei delitti di partecipazione associativa, previa esclusione dell'aggravante dell'associazione armata di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché (ad eccezione di Drago Ferrante) di quella di natura soggettiva e non estensibile ad altri coimputati di cui all'art. 61 n. 11-quater cod. pen., escludendo altresì la continuazione interna in relazione al reato di cui al capo 32).
Confermava nel resto la sentenza di primo grado con riguardo sia alla ricostruzione probatoria dei plurimi fatti contestati, sia alle specifiche condotte di partecipazione ai distinti gruppi criminali e alla detenzione e cessione di droga, richiamando analiticamente per ciascuno dei gruppi e dei singoli imputati i risultati delle indagini e dei servizi di osservazione e controllo della polizia giudiziaria, gli esiti delle perquisizioni, i sequestri di sostanze stupefacenti e gli arresti dei corrieri, le sommarie informazioni di taluni assuntori, le propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia; soprattutto, l'inequivoco tenore delle plurime conversazioni, telefoniche e ambientali, intercettate e analiticamente trascritte in motivazione con riferimento alla posizione di ogni imputato, la cui lettura, nonostante il linguaggio criptico, ne disvelava chiaramente il reale contenuto avente ad oggetto il traffico di droga anche per ingenti quantitativi. 2.1.
La complessa e articolata attività investigativa, avviata a seguito del rinvenimento di una piantagione di marijuana nel 2015 e riscontrata da una serie di numerosi colloqui captati e decodificati, dal sequestro di 600 grammi di cocaina nell'abitazione di Longo e di un'altra partita di cocaina e dal contemporaneo arresto in flagranza di Alfano, attestava l'esistenza di un primo gruppo facente capo a Longo, all'epoca sottoposto a detenzione domiciliare, e Di Maio, in ruoli intercambiabili e in costante collegamento con Alfano, dedito, pur dopo il suo arresto, all'attività sistematica e reiterata di detenzione e spaccio di cocaina e hashish a favore di vari acquirenti, protagonisti dei dialoghi intercettati (capi 1-2-3-4).
Dati fattuali, questi, che precludevano la configurabilità della fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, attese la non occasionalità delle condotte, l'entità non irrilevante delle cessioni, la pluralità dei destinatari delle stesse, la varietà delle sostanze cedute, l'elevato spessore criminale di Longo, di cui Di Maio e Alfano erano consapevoli. Ad Alfano non potevano concedersi le attenuanti generiche per la pervicacia dimostrata con l'avere, subito dopo l'arresto, ripreso l'attività illecita; anche l'entità dell'aumento di un anno di reclusione, in continuazione esterna con altri episodi per i quali era stato già giudicato, appariva congruo e proporzionato alla gravità della condotta e alla personalità del soggetto.
La sentenza di primo grado veniva dunque integralmente confermata nei confronti di Longo, Di Maio e Alfano. 2.2. Gli imputati Bronte, Essarrar e Giuffrè, quest'ultimo latitante all'inizio delle indagini, sono stati ritenuti responsabili, insieme a Giuseppe De Luca non ricorrente, del reato di partecipazione a un'associazione dedita al traffico di partite di hashish (art. 74 d.P.R. 309/90: capo 19), facente capo a Francesco Fumuso - contiguo alla famiglia mafiosa di Villabate e gravato da precedenti per traffico di droga, giudicato separatamente -, in continuazione con plurimi episodi di acquisto, detenzione, importazione e trasporto delle stesse (art. 73 d.P.R. cit.: capi da 20 a 32, in taluni casi con l'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80).
Pasca è stato ritenuto responsabile, in concorso con Bronte, del singolo reato di cessione di una partita di 10 kg. di hashish (capo 32). La prova della responsabilità conseguiva, in via generale, agli esiti concludenti delle operazioni intercettative sia ambientali che telefoniche e dell'esame di sms scambiati fra i protagonisti, riscontrati dai servizi di osservazione, controllo e pedinamento, dalla lettura dei tabulati telefonici e dalle conseguenti attività di perquisizione, sequestro di ingenti quantitativi di hashish oggetto di costanti rapporti di fornitura e consegna fra le parti e arresto in flagranza dei corrieri.
La Corte procedeva innanzitutto all'analisi dettagliata dei vari reati fine contestati agli imputati. Per il reato ex art. 73 d.P.R. cit. di cui al capo 21), contestato a Fumuso, De Luca e Bronte, l'accordo per la consegna di 210 kg. di hashish, da rivendere per pagare il fornitore, era desumibile dalle risultanze dei servizi di osservazione, controllo e pedinamento e dal tenore evidente dei dialoghi captati fra i protagonisti della vicenda, in particolare fra Fumuso e Bronte, incaricato della presa in consegna della droga. Per il reato ex artt. 73 e 80 d.P.R. cit. di cui al capo 23), contestato a Fumuso, De Luca, Bronte, Giuffrè e Essarrar, nel ruolo i primi di organizzatori dell'operazione di acquisto dell'ingente quantitativo di 95 kg. di hashish (da cui erano ricavabili 9.104,27 gr. di THC puro, pari a 18.002 dosi massime giornaliere e ad oltre 360.000 dosi singole) ed Essarrar di intermediario dell'acquisto da un fornitore straniero, la prova della colpevolezza era costituita, oltre che dall'esame dei tabulati telefonici e dei messaggi sms sulle utenze dei vari protagonisti, dai contenuti inequivoci delle numerose conversazioni intercettate circa lo svolgimento delle trattative e degli accordi (anche nell'abitazione di Fumuso) per la consegna della droga e per il pagamento del prezzo, cui seguivano i servizi di osservazione, controllo e pedinamento e l'arresto dei corrieri Melchiorre e Pillitteri in viaggio verso la Sicilia.
Analogo schema operativo di acquisto, detenzione e trasporto della droga veniva monitorato dagli investigatori e probatoriamente ricostruito per il reato fine ex art. 73 d.P.R. cit. di cui al capo 24), contestato a Fumuso, De Luca ed Essarrar (quest'ultimo ancora nel ruolo di intermediario), avente ad oggetto l'acquisto da un fornitore straniero di 150 kg. di hashish, ripartiti in 5 pezzi, che, presi in consegna da De Luca a Vicenza, venivano sequestrati con l'arresto dell'autotrasportatore Boncimino in viaggio verso Palermo. Parimenti oggetto di attento nnonitoraggio investigativo era l'episodio del trasporto della partita di 35 kg. di hashish, rimasta nel magazzino di stoccaggio della droga in Vicenza e consegnata da De Luca e Bronte per conto di Fumuso al corriere D'Amore (capo 25).
La registrazione investigativa dei movimenti e l'analisi delle numerose conversazioni captate consentivano di ricostruire le operazioni di trasporto e consegna di ingenti quantitativi di hashish di cui al capo 26) a carico di De Luca, Bronte e Essarrar, che avevano fatto seguito all'arresto del corriere D'Amore e al sequestro di 60 kg di hashish. Anche De Luca veniva arrestato nella flagranza della detenzione di 90 kg. di hashish nel magazzino di Vicenza. Quanto al capo 28), la responsabilità di Essarrar per avere offerto in vendita a Fumuso e De Luca un quantitativo di hashish (l'accordo non andava a buon fine per la scarsa qualità della droga) emergeva pacificamente dal coacervo delle conversazioni intercettate fra i soggetti.
Per i reati di fornitura all'ingrosso di partite di hashish cui ai capi 30-31) a un gruppo siracusano da parte di Bronte e per quello di cui al capo 32) accertato anche nei confronti di Pasca (esclusa per lo stesso la continuazione rispetto ai primi due reati), la ricostruzione degli episodi si fonda sul chiaro esito delle captazioni delle continue e progressive interlocuzioni fra i protagonisti e dei servizi di osservazione, controllo e pedinamento, oltre al rinvenimento della partita di 10 kg. di hashish sequestrata al corriere Salerno, consegnatagli da Pasca (riconosciuto personalmente dalla polizia giudiziaria come fidanzato della sorella di Bronte) cui il primo aveva versato il relativo prezzo.
In ordine alla sussistenza del reato di partecipazione all'associazione bagherese capeggiata da Fumuso e dedita al narcotraffico (capo 19), la Corte5 931e riteneva inconsistenti i motivi di gravame degli imputati Bronte, Giuffrè ed Essarrar (oltre quelli di Fumuso e De Luca), in considerazione delle obiettive risultanze delle operazioni di captazione sia ambientali che telefoniche e dell'esame di vari sms scambiati fra i soggetti, riscontrate dai continui servizi di osservazione, controllo e pedinamento, dalla lettura dei tabulati delle schede telefoniche e dalle conseguenti attività di perquisizione, sequestro di ingenti quantitativi di hashish, oggetto di costanti rapporti di fornitura e consegna, e arresto in flagranza dei corrieri.
Era stata accertata una intensa e articolata attività collettiva dei partecipi, organizzata e coordinata da Fumuso, secondo un modello operativo che si avvaleva di schemi sistematici e seriali. Gli indici significativi e convergenti della partecipazione associativa erano rappresentati: dalla ripartizione dei ruoli fra gli associati (Fumuso capo e promotore, De Luca addetto al magazzino di stoccaggio della droga in Vicenza e alle operazioni di acquisto, consegna e trasporto, Bronte addetto al reperimento dei corrieri e alla consegna dello stupefacente in Sicilia, Essarrar addetto al reperimento dei fornitori presso i quali si faceva garante e intermediario); dalla stabilità e circolarità dei contatti mediante l'impiego di schede telefoniche riservate e di un codice alfa-numerico segreto; dai rapporti fiduciari fra gli imputati, dal riconoscimento della centralità della figura di Fumuso e dalla condivisione del programma criminoso; dalla predisposizione e disponibilità di vetture e risorse personali, di una sede nell'abitazione di Bagheria di Funnuso e di un magazzino di stoccaggio a Vicenza; dall'approvvigionamento della droga tendenzialmente dagli stessi fornitori e con l'avvalimento di uno stabile intermediario di riferimento; dalla persistente continuazione dell'attività di acquisto e trasporto di ingenti quantitativi di droga nonostante i sequestri di varie partite e gli arresti dei corrieri, dimostrativa di prontezza delle strategie riorganizzative del gruppo in risposta alla repressione giudiziaria, nella prospettiva degli ampi profitti da ripartire; dai plurimi episodi costituenti i reati fine dell'associazione, che hanno comportato il sequestro di circa 900 kg. di hashish.
Con riguardo alla parziale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, la Corte escludeva il rilievo dell'aggravante di natura soggettiva ex art. 61 n. 11- quater cod. pen. per i concorrenti di Fumuso; teneva ferma siccome ampiamente dimostrata l'aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/90, alla stregua delle analisi tecniche effettuate sulle sostanze sequestrate; non giudicava concedibili le attenuanti generiche, non emergendo elementi suscettibili di positivo apprezzamento a fronte della gravità e serialità delle condotte e dei numerosi precedenti anche specifici degli imputati; parimenti riteneva immeritevole delle attenuanti generiche Pasca, benché incensurato, in ragione della gravità del fatto attribuitogli, a fronte dell'assenza di elementi di valutazione positivi; negava l'applicazione dell'attenuante speciale di cui al settimo comma dell'art. 74 d.P.R. cit. per Essarrar, poiché le sue parziali ammissioni di responsabilità non recavano alcun contributo aggiuntivo alle indagini; confermava l'applicazione della recidiva reiterata e qualificata ex art. 99, comma 4 seconda parte, per Giuffré, che era attinto da numerosi precedenti per gravi e ripetuti delitti della stessa indole e che era rimasto latitante nella prima parte delle indagini, sul rilievo della dimostrata, straordinaria pericolosità e accentuata colpevolezza; gli aumenti stabiliti per la continuazione erano giudicati congrui, motivati e contenuti, salva la riduzione a mesi 5 di reclusione dell'aumento fissato per il delitto di cui al capo 25), in ragione del minor quantitativo di stupefacente oggetto di contestazione rispetto agli ulteriori capi di imputazione; venivano altresì disattese, salvo che per Pasca, le doglianze relative all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, attesa la pericolosità sociale dimostrata dagli imputati, e del ritiro della patente di guida ex art. 85 d.P.R. cit. in funzione del contenimento del rischio di recidivanza. 2.3.
La Corte ha preso quindi in esame il terzo gruppo criminale, l'associazione dedita al narcotraffico (capo 11), diretta da Drago Ferrante, nella quale sono indicati come partecipi, oltre Faia non ricorrente, gli imputati Lo Verso, Giallombardo, Di Salvo, Militello, confermandone la consistenza ad eccezione dell'aggravante per essere l'associazione armata e di quella di natura soggettiva ex art. 61 n. 11-quater ascrivibile solo a Drago Ferrante che era agli arresti donniciliari. Il compendio probatorio era costituito dalle coerenti e univoche propalazioni accusatorie dei collaboranti Di Salvo e Militello, dalle parziali ammissioni di responsabilità di Giallombardo, dalle plurime intercettazioni telefoniche e ambientali e dalle conseguenti operazioni investigative, dalle condotte di concorso nei vari episodi di approvvigionamento dall'estero di ingenti quantitativi di cocaina mediante acquisti promossi e finanziati da Drago Ferrante, dal sequestro di 3 kg. di cocaina importati dall'Argentina e dall'arresto del corriere (capo 12).
Plurimi e significativi erano gli indicatori della sussistenza dell'associazione criminale come struttura organizzativa consolidata, operante in Bagheria, e della partecipazione ad essa degli odierni coimputati, nei ruoli, rispettivamente, Giallombardo, di braccio destro del capo e custode della cassa del gruppo e, Lo Verso, di uomo di fiducia del capo, incaricato di individuare i corrieri della droga e organizzarne il trasporto, oltre Faia, incaricato di tenere i rapporti con i narcotrafficanti stranieri e individuare nuovi canali di approvvigionamento.
La 7 n Corte sottolineava: la stabilità e circolarità dei contatti e dei rapporti fiduciari, cementati nella sinergica collaborazione dal comune riconoscimento della figura del capo; la serialità, continuità e professionalità nella ricerca di forniture di droga attraverso canali esteri, finanziate da Drago Ferrante e destinate alla cessione a terzi, i cui proventi erano ripartiti fra gli associati; la costante prosecuzione dell'attività di importazione di ingenti partite di cocaina pur dopo i sequestri e gli arresti dei corrieri. Con specifico riguardo a Drago Ferrante, la Corte riteneva inapplicabile la continuazione esterna rispetto ai fatti della stessa indole commessi fra il 2000 e il 2005 in concorso con la famiglia argentina Pasimovich e già giudicati con sentenze irrevocabili di condanna, considerato che il troppo ampio arco temporale di almeno 10 anni intercorso fra quei fatti e quelli attuali del 2015 non consentiva di identificare l'unicità del programma criminoso, bensì una scelta di vita delinquenziale improntata al crimine nel settore degli stupefacenti, da cui trarre profitti illeciti.
Lo Verso, soggetto di fiducia del capo per il reperimento dei corrieri cui faceva da autista, risultava attinto per il profilo della responsabilità dalle accuse dei collaboratori Di Salvo e Militello e da talune dichiarazioni confessorie captate mediante le operazioni intercettative, con particolare riguardo sia all'organizzazione del viaggio di trasporto della cocaina fornita da Pasimovich dall'Argentina all'Italia, sia alle trattative aperte per il tentato acquisto di ingenti quantitativi di cocaina (capi 16-17-18, dai quali veniva assolto), sia all'importazione di 3 kg. di cocaina sequestrati al corriere in Francia (capo 12).
Giallombardo, secondo i collaboratori Di Salvo e Militello e sulla base dei dialoghi captati, risultava rivestire il ruolo di braccio destro del capo, partecipando alle riunioni organizzative presso la sua abitazione, curando la predisposizione dei documenti di viaggio per i corrieri, gestendo la cassa dell'associazione, contattando direttamente il fornitore argentino Pasimovich, contribuendo fattivamente all'evasione di Drago Ferrante, che era agli arresti domiciliari, cui consentiva, nel trasferimento autorizzato di domicilio da Bagheria a Milano, di incontrarsi ad Ardea con Pasimovich.
Con riferimento ai reati fine dell'associazione criminale diretta da Drago Ferrante, osservava la Corte territoriale quanto segue. Per l'acquisto della partita di cocaina di cui al capo 12) conclusosi con l'arresto del corriere Faia e contestato a Drago Ferrante, Lo Verso, Faia, Giallombardo e Pasimovich (quale intermediario in Argentina), venivano richiamate, oltre le propalazioni accusatorie del collaboratore Di Salvo, gli espliciti contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate fra Rio e Lo Verso.L'episodio di evasione dagli arresti domiciliari di Drago Ferrante, commessa nel corso dello spostamento domiciliare autorizzato fra Bagheria e Milano e ascritta a Drago Ferrante (capo 14), e il reato di procurata evasione illecita ascritto a Giallombardo e Di Salvo (capo 15) erano documentati dalle risultanze investigative di osservazione, controllo e pedinamento e dalle intercettazioni telefoniche e ambientali dei dialoghi fra Giallombardo e Di Salvo, quanto alla deviazione del viaggio in automobile ad Ardea per incontrare Pasimovich nella sua abitazione per trattare affari legati all'associazione criminale.
Con riguardo alla rideternninazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'esclusione di alcune aggravanti (quella di natura soggettiva ex art. 61 n. 11 quater era ascrivibile solo a Drago Ferrante; l'aggravante ex art. 74 comma 4, d.P.R. cit. quanto all'associazione armata era giudicata insussistente; per Lo Verso era ridimensionata la portata della recidiva), la Corte non giudicava concedibili agli imputati le attenuanti generiche (in termini di prevalenza se già riconosciute dal primo giudice come equivalenti), non emergendo elementi suscettibili di positivo apprezzamento a fronte della gravità e serialità delle condotte e dei numerosi precedenti anche specifici; negava l'applicazione nella massima misura consentita dell'attenuante speciale di cui al settimo comma dell'art. 74 d.P.R. cit. (la pena era ridotta solo della metà) per Militello e Di Salvo in considerazione dell'accertata, contigua condotta di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e dello spessore criminale evidenziato dai numerosi precedenti penali; non riconosceva la continuazione esterna, per Militello e Di Salvo, con il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa di Bagheria, per il quale erano stati irrevocabilmente condannati, attesa la diversa composizione soggettiva dei due sodalizi e l'accertata volontà estemporanea, non programmata, dei due imputati di distaccarsi dal clan mafioso per contrasti insorti fra gli associati e impegnarsi nell'altro gruppo dedito al narcotraffico e diretto da Drago Ferrante; venivano altresì disattese le doglianze relative all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, attesa la pericolosità sociale dimostrata dagli imputati, e del ritiro della patente di guida ex art. 85 d.P.R. cit. in funzione del contenimento del rischio di recidivanza.
3. Hanno presentato distinti ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. 3.1. Il difensore di Leonardo Alfano ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione: - con riferimento all'art. 649 cod. proc. pen., quanto alla generica imputazione di acquisto e detenzione di quantitativi imprecisati di cocaina da marzo a luglio 2015 (capo 4), poiché per l'unico episodio accertato del 22 aprile 2015 era stato già definitivamente giudicato; - per la mancata 9 9Qse qualificazione del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit.; - per la mancata concessione delle attenuanti generiche e per la determinazione della pena in misura non prossima al minimo edittale. 3.2.
Il difensore di Giuseppe Bronte ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo: - all'affermazione di responsabilità concorsuale per la specifica condotta di detenzione di 110 kg. di hashish sequestrati al coimputato De Luca (capo 26), basata solo sulla sua accertata partecipazione all'associazione criminale; - alla ritenuta appartenenza all'associazione dedita all'attività di spaccio di stupefacenti (capo 19), desunta esclusivamente dalla ritenuta commissione dei reati fine; - alla ritenuta aggravante ex art. 80 d.P.R. cit. in relazione agli episodi di cui ai capi 23 e 26; - all'erronea determinazione della riduzione di pena per il rito abbreviato che avrebbe dovuto condurre alla pena di anni 10, mesi 11 e giorni 10, anziché a quella maggiore inflitta di anni 11, mesi 3 e giorni 10 di reclusione. 3.3.
Il difensore di Vincenzo Di Maio ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo: - all'affermazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. cit. (capi 1 e 2), fondata sul travisamento della prova relativa al contenuto delle conversazioni intercettate, in assenza di obiettivi e sicuri riscontri all'interpretazione dei giudici del merito; - al mancato riconoscimento della lieve entità dei fatti ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit.; - al diniego delle attenuanti generiche. 3.4. Il difensore di Pasquale Di Salvo ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo: - alla denegata graduazione della pena nella misura massima conseguente al riconoscimento dell'attenuante premiale della collaborazione di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. cit.; - al disconoscimento della meritevolezza delle attenuanti generiche in considerazione del rilevante contributo collaborativo prestato; - al mancato riconoscimento della continuazione esterna rispetto ai fatti di partecipazione ad associazione mafiosa già giudicati dalla stessa Corte con sentenza irrevocabile. 3.5.
Il difensore di Salvatore Drago Ferrante ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche per travisamento delle prove, con riguardo: all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo, versandosi a suo avviso in tema di mero concorso di persone nel delitto di trasporto di sostanza stupefacente dall'Argentina verso l'Italia; - al mancato riconoscimento della continuazione esterna rispetto ad analoghi fatti già giudicati con sentenze irrevocabili; - all'errata applicazione della recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod. pen.; - alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 3.6.
Il difensore di Mohamed Essarrar ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione anche per travisamento della prova intercettativa, con riguardo: - all'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione all'associazione diretta da Fumuso (capo 19), pure in difetto di consistenti riscontri soprattutto per il versante soggettivo, versandosi a suo avviso in tema di mera attività di mediazione fra i soggetti effettivamente interessati al traffico di stupefacenti; - all'affermazione di responsabilità concorsuale per i reati di spaccio di stupefacenti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. cit. (capi 24-26-28), fondata sul travisamento della prova relativa al contenuto delle conversazioni intercettate, in assenza di obiettivi e sicuri riscontri; - all'ingiustificato riconoscimento dell'aggravante ex art. 80 d.P.R. cit.; al diniego dell'attenuante premiale di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. cit. e delle attenuanti generiche; all'eccessività del trattamento sanzionatorio rispetto al minimo edittale. 3.7.
Il difensore di Giuseppe Antonino Giallombardo ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, con riguardo: - all'affermazione di responsabilità per la ritenuta appartenenza all'associazione diretta da Drago Ferrante (capo 11), fondata sul travisamento della prova relativa al contenuto delle conversazioni intercettate in difetto di un significativo compendio probatorio; - all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 386 cod. pen. (capo 15), non sussistendo i presupposti del contributo determinante per la contestata evasione di Drago Ferrante; - in subordine, al riconoscimento pieno delle già concesse attenuanti generiche, ritenute tuttavia equivalenti pure in assenza di circostanze aggravanti contestate; - all'omessa motivazione circa i criteri di commisurazione della pena base e degli aumenti per la continuazione. 3.8.
Il difensore di Agostino Giuffrè ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione anche per travisamento della prova intercettativa, con riguardo: - all'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione all'associazione diretta da Fumuso (capo 19), pure in difetto di consistenti riscontri soprattutto per il versante soggettivo; - all'affermazione di responsabilità concorsuale per il reato di spaccio di stupefacenti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. cit. (capo 23), fondata sul travisamento della prova relativa al contenuto delle conversazioni intercettate e delle propalazioni di Essarrar, in assenza di obiettivi e sicuri riscontri; - all'ingiustificato riconoscimento della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. e al diniego delle attenuanti generiche, oltre l'eccessività del trattamento sanzionatorio e gli aumenti per la continuazione. 3.9.
Il difensore di Alessandro Longo ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo: - all'affermazione di responsabilità concorsuale per i delitti di spaccio di taluni quantitativi di hashish e cocaina di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. cit. (capi 1-2-3), fondata sul travisamento della prova relativa al contenuto delle conversazioni intercettate, pure in assenza di obiettivi e sicuri riscontri all'interpretazione dei giudici del merito; - al mancato riconoscimento della lieve entità dei fatti ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit.; - al diniego delle attenuanti generiche. 3.10.
L'imputato Tommaso Lo Verso, che aveva presentato ricorso per cassazione, ha dichiarato con atto di data 3 ottobre 2023, sottoscritto dallo stesso e dal difensore, di rinunziare all'impugnazione. 3.11. Il difensore di Andrea Militello ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo: - alla denegata graduazione della pena nella misura massima conseguente al riconoscimento dell'attenuante premiale della collaborazione di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. cit.; - al disconoscimento della meritevolezza delle attenuanti generiche in considerazione del rilevante contributo collaborativo prestato; - al mancato riconoscimento della continuazione esterna rispetto ai fatti di partecipazione ad associazione mafiosa commessi nello stesso lasso temporale, già giudicati dalla stessa Corte con sentenza irrevocabile; - all'ingiustificata applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, in assenza del presupposto della pericolosità del soggetto, e del ritiro della patente di guida ex art. 85 d.P.R. cit. 3.12.
Il difensore di Roberto Pasca ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo: - all'affermazione di responsabilità concorsuale per il delitto di spaccio di stupefacenti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. cit. (capo 32), fondata sul travisamento della prova relativa all'individuazione dell'imputato, pure in assenza di ulteriori e obiettivi riscontri investigativi; - al mancato riconoscimento della lieve entità dei fatti ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit.; - al diniego delle attenuanti generiche. 3.13. Il difensore di Emiliano Pasimovich ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo: - all'affermazione di responsabilità per l'attività di spaccio di stupefacenti, fondata sulla parziale valutazione della prova risultante dal contenuto delle conversazioni intercettate; - all'ingiustificato rigetto della richiesta di esclusione della recidiva e di una riduzione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi, con riguardo all'affermazione di responsabilità degli imputati, si palesano per un verso prevalentemente orientati verso una prospettiva di rilettura nel merito dei fatti e delle prove, come coerentemente e conformemente valutati dai Giudici di primo grado e di appello, e per taluni aspetti aspecifici, non misurandosi con il reale apparato argomentativo della decisione impugnata. 2.1. Risultano diversi da quelli consentiti dalla legge, siccome attinenti al merito della valutazione fattuale delle prove e della decisione, e per taluni aspetti addirittura sprovvisti di reale specificità delle ragioni che li sorreggono - perciò inammissibili - i motivi di ricorso con i quali i ricorrenti Longo, Di Maio e Alfano, componenti del primo gruppo criminale dedito al narcotraffico (capi 1-2-3-4), contestano la carenza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, di integrale conferma di quella di primo grado, anche per travisamento della prova in punto di lettura e interpretazione dei contenuti, asseritamente criptici e ambigui, delle conversazioni telefoniche e ambientali intercettate.
La complessa attività investigativa risulta invero riscontrata da una serie di numerosi colloqui captati e decodificati, dal sequestro di 600 grammi di cocaina nell'abitazione di Longo e di un'altra partita di cocaina e dal contemporaneo arresto in flagranza di Alfano. Appare congruamente documentata l'esistenza e l'operatività del gruppo facente capo a Longo, all'epoca sottoposto a detenzione domiciliare, e a Di Maio, in ruoli intercambiabili e in costante collegamento con Alfano, che, pur dopo il suo arresto, proseguiva nell'attività sistematica di detenzione e spaccio di cocaina e hashish a favore di vari acquirenti, protagonisti dei dialoghi intercettati.
La Corte territoriale, nell'operazione valutativa del complessivo materiale probatorio, ha infatti argomentato in modo adeguato, lineare e immune da vizi logici, spiegando come l'uso del linguaggio cifrato tra i protagonisti delle continue attività di cessione di droga non ne abbia impedito la decrittazione e il disvelannento del reale significato, ossia l'attività di spaccio della droga di vario tipo (hashish e cocaina). Sono invero numerosi gli elementi di riscontro scaturiti 13 • da servizi di osservazione, dalle perquisizioni, dai sequestri e dagli arresti per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.
Orbene, la lettura dei dialoghi captati e l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, che, se - come nel caso in esame - risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Cass., Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 2.2. Risultano parimenti inammissibili i motivi dei ricorsi con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per non avere la Corte di appello, nel ritenere la responsabilità degli imputati, qualificato le condotte in termini di lieve entità, ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990.
Al di là della genericità della doglianza, la Corte territoriale ha correttamente argomentato che la configurabilità della fattispecie di lieve entità era preclusa dalla non occasionalità delle condotte criminose, dalla rilevante entità delle cessioni, dalla pluralità degli acquirenti, dalla varietà delle sostanze cedute, dalla comune consapevolezza dell'elevato spessore criminale di Longo. Come pure inammissibili, per difetto di specificità, risultano i motivi con cui gli stessi ricorrenti si dolgono della eccessività del trattamento sanzionatorio rispetto al minimo edittale, senza neppure indicare le carenze del discorso giustificativo sul punto.
Circa il lamentato diniego delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata giustifica la statuizione reiettiva con l'assenza di elementi positivi e con la gravità di una condotta sintomatica dell'inserimento in un ambiente criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti e, quindi, connotato da particolare pericolosità: motivazione in fatto obiettivamente congrua, questa, perciò insindacabile in sede di legittimità. Neppure ad Alfano potevano concedersi le attenuanti generiche, benché incensurato, per la pervicacia e la pericolosità dimostrate nel riprendere, subito dopo e nonostante l'arresto, le medesime condotte criminose.
Per lo stesso imputato anche l'entità dell'aumento in continuazione esterna con altri episodi per i quali era stato già giudicato era valutata, nel merito, congrua e proporzionata alla gravità della condotta e alla personalità del soggetto. In particolare, la Corte ha correttamente argomentato circa la palese infondatezza dell'assunto di Alfano - pedissequamente ribadito in sede di ricorso per cassazione - in punto di improcedibilità ex art. 649 cod. proc. pen. per l'imputazione di acquisto e detenzione di quantitativi imprecisati di cocaina da marzo a luglio 2015 (capo 4), essendo stato a suo avviso già definitivamente giudicato per l'unico episodio accertato del 22 aprile 2015.
Ha rilevato la Corte che dal tenore di numerose conversazioni telefoniche intercettate fra Alfano, Longo e Di Maio si desumeva che le forniture di cocaina destinata alla cessione a favore di terzi acquirenti erano riprese e continuate nel tempo da parte di Di Maio e Longo a favore di Alfano. Trattasi, dunque, di rilievo di fatto insindacabile da parte della Corte di cassazione.
3. Ciò posto circa la correttezza della lettura dei dialoghi intercettati, se ne inferisce come lineare e logico corollario la evidente infondatezza degli assunti difensivi dei ricorrenti Bronte, Essarrar e Giuffrè, quest'ultimo latitante all'inizio delle indagini, giudicati responsabili, insieme a Giuseppe De Luca non ricorrente, del reato di partecipazione a un'associazione dedita al traffico di partite di hashish (art. 74 d.P.R. 309/90: capo 19), facente capo a Francesco Fumuso - contiguo alla famiglia mafiosa di Villabate e gravato da precedenti per traffico di droga, giudicato separatamente -, in continuazione con plurimi episodi di acquisto, detenzione, importazione e trasporto delle stesse (art. 73 d.P.R. cit.: capi da 20 a 32, in taluni casi con l'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80). 3.1.
Bronte, Essarrar e Giuffrè hanno denunziato innanzitutto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di prova della responsabilità per le condotte di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. cit., che a loro avviso non sarebbe stata affermata sulla base di seri e obiettivi elementi idonei a dimostrare l'effettiva intraneità al sodalizio criminale. Con specifico riferimento alle diverse posizioni processuali, entrambi i giudici di merito hanno concordemente valutato in maniera non parcellizzata i numerosi elementi di prova emergenti sia dalle molteplici conversazioni intercettate e trascritte in motivazione, sia dagli esiti delle complesse e capillari operazioni investigative di polizia giudiziaria (esame di tabulati e messaggi sms, servizi di osservazione, verbali di perquisizione, sequestro di ingenti quantitativi di hashish e arresto dei corrieri), non contraddetti da alcuna spiegazione alternativa, sia dall'analisi dettagliata dei vari reati fine contestati agli imputati, dando obiettivo rilievo ai costanti contatti dei singoli membri, secondo i loro differenti e non marginali ruoli di collaborazione, con il capo dell'associazione, nelle varie fasi della fornitura e della consegna della droga da rivendere sul mercato, e della conseguente rimessa dei proventi da ripartire fra gli associati.
Anche con riguardo al profilo soggettivo, i giudici di merito hanno altresì indicato, per ogni posizione, gli elementi da cui si desumeva che gli imputati, nel partecipare al sodalizio, erano pienamente consapevoli dello spessore criminale del capo e del notevole giro d'affari generato dall'illecita attività dell'associazione dedita al narcotraffico. Era stata accertata una intensa e articolata attività collettiva dei partecipi organizzata e coordinata da Fumuso, secondo un modello operativo che si avvaleva di schemi sistematici e seriali, di cui erano indici significativi: la ripartizione dei ruoli fra gli associati (Funnuso capo e promotore, De Luca addetto al magazzino di stoccaggio della droga in Vicenza e alle operazioni di acquisto, consegna e trasporto, Bronte addetto al reperimento dei corrieri e alla consegna dello stupefacente in Sicilia, Essarrar addetto al reperimento dei fornitori presso i quali si faceva garante e intermediario); la stabilità e circolarità dei contatti mediante l'impiego di schede telefoniche riservate e di un codice alfa-numerico segreto; il riconoscimento della centralità della figura di Fumuso; la disponibilità di vetture e risorse personali, di una sede nell'abitazione di Bagheria di Fumuso e di un magazzino di stoccaggio a Vicenza; l'approvvigionamento della droga tendenzialmente dagli stessi fornitori e con l'avvalimento di uno stabile intermediario di riferimento; la pervicace continuazione dell'attività di acquisto e trasporto di ingenti quantitativi di droga nonostante i sequestri di varie partite e gli arresti dei corrieri, dimostrativa di perduranti strategie organizzative; i plurimi episodi criminosi costituenti i reati fine dell'associazione, che avevano comportato il sequestro di circa 900 kg. di hashish.
Non vi è dubbio che la stabile e sistematica disponibilità all'attività di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti fornisce un rilevante e funzionale contributo causale al raggiungimento del fine di profitto perseguito dall'associazione finalizzata al narcotraffico, ove effettuata con la consapevolezza di farne parte ed avvalendosi continuativamente delle sue risorse. Sicché la motivazione della sentenza impugnata si presenta ineccepibile in linea di diritto e, poiché congruamente e logicamente argomentata nella ricostruzione probatoria in fatto e nei relativi apprezzamenti di merito, insindacabile in sede di controllo di legittimità. 3.2.
Ad analoghe conclusioni si perviene per quanto concerne i motivi di ricorso di Bronte, Essarrar, Giuffrè e Pasca (quest'ultimo giudicato responsabile, in concorso con Bronte, del singolo reato di cessione di una partita di 10 kg. di hashish — capo 32 —) concernenti le singole condotte criminose ad essi rispettivamente contestate, talora con l'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80 d.P.R. cit., comprovata dalle incontroverse analisi tecniche effettuate sulle sostanze variamente sequestrate. I ricorsi ripropongono censure già mosse con i motivi d'appello e disattese da quel Giudice in ordine al peso probatorio attribuito alle fonti di prova, con particolare riguardo a una numerosa serie di conversazioni intercettate, prospettando sostanzialmente una inammissibile rilettura da parte della Cassazione degli elementi fattuali posti a fondamento delle conformi decisioni di merito.
Nel caso in esame, con una ricostruzione adeguata e immune da vizi logici, la Corte territoriale ha indicato gli elementi dimostrativi (sopra elencati analiticamente nel par. 2.2. della premessa in fatto), oltre che della condotta di partecipazione all'associazione di cui al capo 19), anche dell'attività di acquisto e consegna di varie partite di hashish di cui ai capi da 20) a 32). 3.3. Con riferimento alle specifiche censure dei ricorrenti in tema di trattamento sanzionatorio, risulta innanzitutto generica e inconcludente quella avanzata da Bronte ed Essarrar in ordine alla ritenuta aggravante per talune imputazioni dell'ingente quantità ex art. 80 d.P.R. cit., a fronte della puntuale e dettagliata descrizione da parte dei giudici di merito delle partite di hashish ripetutamente sequestrate e del motivato richiamo agli esiti incontroversi delle analisi tecniche eseguite sulle stesse.
Sicché tale doglianza appare affatto inammissibile. Parimenti inammissibili si rivelano i motivi di ricorso di Essarrar, Giuffré e Pasca attinenti al diniego delle attenuanti generiche o alla pretesa eccessività della dosimetria della pena rispetto al minimo edittale ovvero all'entità degli aumenti stabiliti per la continuazione. La Corte territoriale ha invero giustificato adeguatamente le relative statuizioni con l'assenza di elementi positivi, a fronte della gravità e serialità delle condotte e della intensità del dolo (pag. 64), nonché, quanto a Giuffrè, dei numerosi precedenti anche specifici e, con riguardo a Pasca, della importanza dei fatti attribuitigli in relazione a una rilevante partita di ben 10 kg. di hashish (donde la palese inconsistenza della pretesa qualificazione del fatto come di lieve entità ex art. 73, comma 5 d.P.R. cit.).
Si versa dunque in tema di motivazione in fatto obiettivamente congrua, perciò insindacabile in sede di scrutinio di legittimità della sentenza impugnata. Anche il mancato riconoscimento per Essarrar dell'attenuante premiale di cui al settimo comma dell'art. 74 d.P.R. cit. risulta insindacabile in sede di legittimità, avendo i giudici del merito concordemente e motivatamente escluso, in linea di fatto, che le parziali ammissioni di responsabilità dell'imputato avessero recato un qualche utile contributo aggiuntivo alle risultanze investigative.
Circa la specifica doglianza di Giuffré in ordine all'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., va rilevato che entrambi i giudici del merito, con coerente e lineare valutazione di tipo fattuale, hanno ritenuto configurabile la recidiva reiterata e qualificata poiché l'imputato, rimasto latitante nella prima parte delle indagini, risultava attinto da numerosi precedenti per gravi e ripetuti delitti della stessa indole, sicché ne era dimostrata la non comune e accentuata pericolosità. Risulta per contro fondata la censura di Bronte limitatamente alla determinazione della pena complessiva, atteso il calcolo errato della riduzione di un terzo per il rito abbreviato, che avrebbe dovuto condurre alla pena finale di anni 10, mesi 11 e giorni 10 di reclusione (pari ad anni 16 e mesi 5 - 1/3), anziché a quella maggiore erroneamente inflitta di anni 11, mesi 3 e giorni 10.
Sul punto, ben può la Corte di legittimità procedere alla rettificazione dell'errore di computo senza pronunciare annullamento ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 26189 del 15/06/2022, Tescari, Rv. 283261; Sez. 5, n. 15068 del 22/02/2012, Barone, Rv. 252316). 4.1. Richiamata la valutazione di correttezza della lettura delle conversazioni captate, se ne deve desumere la palese infondatezza delle censure difensive dei ricorrenti appartenenti al terzo gruppo criminale, cioè all'associazione dedita al narcotraffico (capo 11), diretta da Drago Ferrante e operante in Bagheria, nella quale sono indicati come partecipi, oltre Faia non ricorrente, gli imputati Lo Verso, Giallombardo, Di Salvo, Militello nei ruoli, in particolare, Giallombardo di braccio destro del capo addetto alla predisposizione dei documenti di viaggio per i corrieri e alla custodia della cassa del gruppo e Lo Verso di uomo di fiducia del capo, incaricato di individuare i corrieri della droga e organizzarne il trasporto, oltre Faia, addetto alle relazioni con i narcotrafficanti stranieri e alla ricerca di nuovi canali di approvvigionamento.
La Corte territoriale, nel richiamare la concorde valutazione del giudice di primo grado, ne ha ribadito la stabile consistenza organizzativa, alla stregua del ricco e concludente compendio probatorio costituito dalle coerenti e attendibili dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia Di Salvo e Militello, delle parziali ammissioni di Giallombardo, da talune dichiarazioni confessorie di Giallornbardo captate mediante le operazioni intercettative, soprattutto delle numerose conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche e ambientali e delle correlate operazioni investigative di osservazione, controllo e pedinamento, nonché dalla verificata serialità e sistematicità delle condotte concorsuali, di cui ai reati fine dell'associazione, di importazione dall'estero di ingenti quantitativi di cocaina, finanziate da Drago Ferrante e riscontrate dal sequestro di 3 kg. di cocaina fornita da Pasimovich e, col fattivo contributo di Lo Verso, importata dall'Argentina, oltre che dall'arresto del corriere Faia in Francia (capo 12).
L'evasione dagli arresti donniciliari contestata a Drago Ferrante (capo 14), realizzata nel corso dello spostamento domiciliare autorizzato dall'A.G. da Bagheria a Milano, e la procurata evasione illecita ascritta a Giallombardo e Di Salvo (capo 15), sono state ritenute riscontrate — con motivazione adeguata in fatto e logicamente coerente, perciò incensurabile - dalle puntuali risultanze investigative dei servizi di osservazione, controllo e pedinamento e dalle univoche conversazioni captate fra Giallombardo e Di Salvo, quanto alla deliberata deviazione del viaggio in automobile di Drago Ferrante verso Ardea, per ivi incontrare Pasimovich nella sua abitazione in vista della programmazione di ulteriori operazioni di acquisto e importazione di cocaina dell'associazione criminale. 4.2.
Con particolare riguardo alla posizione di Drago Ferrante, la difesa del ricorrente ha ribadito la doglianza già avanzata e motivatamente disattesa in appello, circa il mancato riconoscimento della continuazione esterna rispetto a fatti della stessa indole in materia di traffico di stupefacenti già giudicati con sentenze irrevocabili di condanna. Orbene, tanto il primo giudice che la Corte territoriale hanno legittimamente ritenuto l'infondatezza dell'istanza, argomentandola ragionevolmente e insindacabilmente, alla stregua del dato fattuale costituito dall'ampio distacco temporale di almeno 10 anni fra le condotte consumate fra il 2000 e il 2005 in concorso con la famiglia argentina Pasimovich e quelli attuali del 2015, apparendo invero arduo sostenere la tesi della identità del programma criminoso, anziché considerare la sequela degli episodi criminosi come una scelta di vita improntata alla realizzazione di profitti illeciti nel settore del narcotraffico.
Considerazioni, queste, che, atteso il descritto iato temporale, appaiono obiettivamente prevalenti rispetto agli argomenti difensivi sviluppati anche in sede di discussione. Parimenti inammissibili si rivelano gli invero aspecifici motivi di ricorso di Drago Ferrante, attinenti al diniego delle attenuanti generiche o all'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva, considerato che entrambi i giudici del merito, con coerente e lineare apprezzamento di tipo fattuale, hanno, da un lato, rilevato l'assenza di elementi positivi a fronte della gravità e serialità delle condotte e dei numerosi precedenti anche specifici e, dall'altro, ritenuto configurabile la recidiva reiterata e qualificata poiché l'imputato risultava attinto da numerosi precedenti per gravi e ripetuti delitti della stessa indole, sicché ne era pacificamente dimostrata la straordinaria pericolosità.
Anche il motivato diniego da parte dei giudici di merito dell'applicazione dell'attenuante premiale di cui al settimo comma dell'art. 74 d.P.R. cit. nella massima misura consentita (la pena era ridotta solo della metà), per gli imputati e collaboratori di giustizia Militello e Di Salvo, risulta coerentemente e logicamente giustificato in considerazione dell'accertata contigua condotta di partecipazione degli stessi alla cosca mafiosa di Bagheria e dello spessore criminale emergente dai numerosi precedenti penali. Si versa dunque in tema di motivazione in fatto obiettivamente congrua, perciò insindacabile in sede di scrutinio di legittimità della sentenza impugnata.
Lo stesso è a dirsi per il mancato riconoscimento a favore degli stessi imputati della continuazione esterna rispetto al reato di partecipazione all'associazione mafiosa di Bagheria, per il quale essi erano stati irrevocabilmente condannati. Il diniego dei giudici di merito appare invero adeguatamente argomentato con riferimento non solo alla diversa composizione soggettiva e strutturazione oggettiva dei due sodalizi criminali, ma anche e soprattutto al giudizio di tipo fattuale di estemporaneità della volontà, non programmata, dei due imputati di distaccarsi dal clan mafioso per contrasti insorti fra gli associati e di impegnarsi esclusivamente nell'altro gruppo facente capo a Drago Ferrante, dedito al narcotraffico.
Le censure di Giallombardo circa i criteri di commisurazione della pena base e dei singoli aumenti per la continuazione, come quelle di Pasimovich circa la recidiva e l'entità della pena, si rivelano sprovviste di alcuna indicazione delle ragioni in fatto o in diritto che le sostengano e perciò aspecifiche e radicalmente inammissibili. Parimenti generiche e inammissibili si palesano le replicate e già disattese doglianze di Militello in ordine all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata e del ritiro della patente di guida ex art. 85 d.P.R. cit., a fronte della puntuale argomentazione dei giudici di merito, i quali hanno fatto esplicito riferimento alla pericolosità sociale dimostrata dagli imputati e alla conseguente esigenza di garantire con tali misure accessorie il contenimento del rischio di recidiva nza .
Risulta viceversa fondato il motivo di ricorso di Giallombardo in merito alla mancata considerazione, nella rideterminazione della pena, del rilievo delle già concesse attenuanti generiche, di cui la Corte d'appello si è limitata a ribadire la equivalenza con le contestate aggravanti dell'associazione armata ex art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90 e dell'art. 61 n. 11-quater cod. pen., che tuttavia erano state esplicitamente escluse dalla stessa Corte.
6. Deve darsi atto, infine, della sopravvenuta rinunzia al ricorso dell'imputato Lo Verso.
7. Alla stregua delle suesposte considerazioni deve concludersi:a) per l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Giuseppe Giallonnbardo limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto;
b) per la rettificazione dell'errore di calcolo nella determinazione della pena inflitta a Giuseppe Bronte, che può essere direttamente rideterminata da questa Corte in anni 10, mesi 11 e giorni 10 di reclusione;
c) per l'inammissibilità del ricorso di Tommaso Lo Verso, rinunciante, che va condannato al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda, ritenuta equa, di euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende;
d) per l'inammissibilità dei ricorsi di tutti gli altri ricorrenti, con la conseguente condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma, ritenuta equa, di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Giallonnbardo Giuseppe limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile il suo ricorso nel resto. Annulla la medesima sentenza senza rinvio nei confronti di Bronte Giuseppe limitatamente all'errore di calco