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Sentenza — n. 13062/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against home detention, ruling new evidence inadmissible in legality review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13062/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Amedeo Pesare inadmissible, upholding the lower court's decision to maintain his home detention. The appellant argued that new elements, including the conclusion of preliminary investigations and his resignation from a company, removed the need for the measure. The court rejected this, stating that the risk of evidence contamination persists regardless of investigation status and that new facts must be raised in a fresh request rather than a legality appeal.

Regesto Legislator

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Art. 274, 299, 310 c.p.p.; In appeals against precautionary measures, the conclusion of preliminary investigations does not eliminate the risk of evidence contamination, and new facts arising after the appeal must be raised via a new request to the merits judge, not in the legality proceeding.

Parole chiave

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precautionary measures appeal evidence contamination risk new facts inadmissibility home detention review legality proceeding limits corruzione ricusazione di pubblici ministeri riesame amministrativo

Disposizioni normative citate

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Art. 274 c.p.p.
In riferimento, poi, alla dedotta insussistenza sopravvenuta dell'esigenza di cui alla lettera c) dell'art. 274 cod.
Art. 299 c.p.p.
258553 - 01), ma che va sottoposto al giudice del merito cautelare ai sensi dell'art. 299 cod.
Art. 310 c.p.p.
Il Tribunale del riesame di Taranto, con ordinanza del 7 agosto 2023 (motivazione depositata il successivo 21 settembre), pronunciandosi ex art. 310 cod.
d.lgs. n. 231 del 2001
art. 310 cod. proc. pen
Il Tribunale del riesame di Taranto, con ordinanza del 7 agosto 2023 (motivazione depositata il successivo 21 settembre), pronunciandosi ex art. 310 cod.
art. 274 cod. proc. pen
In riferimento, poi, alla dedotta insussistenza sopravvenuta dell'esigenza di cui alla lettera c) dell'art. 274 cod.
art. 299 cod. proc. pen
258553 - 01), ma che va sottoposto al giudice del merito cautelare ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022 - Forte
Sez. U, n. 19 del 25/10/1994
Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013 - Palmas
Sez. 3, n. 23151 del 24/01/2019 - PMT c. Zamparini
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pesare Amedeo, nato a Taranto il 15/05/1978 avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto del 07/08/2023; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Taranto, con ordinanza del 7 agosto 2023 (motivazione depositata il successivo 21 settembre), pronunciandosi ex art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'appello formulato avverso il rigetto da parte del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Taranto della richiesta di revoca o sostituzione con altra meno afflittiva della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a Amedeo Pesare con ordinanza del 5 aprile 2023, in ordine alla contestazione provvisoria di corruzione.

2. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagato ha presentato, per mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce un unico motivo, declinato come violazione di legge e vizio di motivazione, relativo alle esigenze cautelari. 2.1. Secondo il ricorrente, le esigenze a fondamento della misura domiciliare (pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione della condotta delittuosa) sarebbero ormai venute meno in ragione di una serie di "elementi nuovi, atti certamente a mutare il quadro cautelare", non adeguatamente considerati dal Tribunale dell'appello cautelare.

Si tratta, in particolare, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari - che secondo il ricorrente incide in modo significativo sull'esigenza relativa al rischio di inquinamento probatorio - e delle dimissioni dell'indagato dalla carica di amministratore della società GDM, nella cui qualità gli è stata contestata la condotta corruttiva, nonché dell'intervenuta applicazione, a carico della medesima società, della misura cautelare interdittiva del divieto di contrarre con la Pubblica amministrazionei.per la durata di un anno, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, circostanze dalle quali emerge il sopravvenuto venir meno del pericolo di reiterazione dei reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile.

2. L'ordinanza impugnata motiva in modo congruo in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari (unico profilo impugnato dal ricorrente). 2.1. Per quanto attiene il rischio di inquinamento probatorio, tale motivazione è conforme al principio secondo il quale «in tema di misure cautelari personali, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari, specie nel caso in cui il pericolo sia stato in concreto correlato alla protezione delle fonti dichiarative, in vista della loro assunzione dibattimentale» (Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022 - dep. 2023, Forte, Rv. 284052 - 01; conf., Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994, Rv. 199396-01). 2.2. In riferimento, poi, alla dedotta insussistenza sopravvenuta dell'esigenza di cui alla lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., in conseguenza della misura interdittiva cautelare applicata all'ente, a prescindere dalla dubbia rilevanza di tale elemento, trattasi comunque di novum (la relativa ordinanza è del 4 settembre 2023) che non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013 - dep. 2014, Palmas, Rv. 258553 - 01), ma che va sottoposto al giudice del merito cautelare ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. atteso che «in tema di impugnazioni cautelari, eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatti valere soltanto con una nuova richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare al giudice competente» (così.

Sez. 3, n. 23151 del 24/01/2019, PMT c. Zamparini, Rv. 275982 - 01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma — giudicata congrua in ragione della causa di inammissibilità — di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 febbraio 2024 Il C