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Sentenza — n. 13060/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to new grounds not raised in appeal and procedural error.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13060/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the defense introduced new arguments regarding the qualification of the crime and a specific mitigating circumstance that were not raised during the appeal phase. The defense argued that the original charge of peculation did not allow for the mandatory mitigation sought, but the court found the appeal manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 625-bis cod. proc. pen.: The extraordinary remedy for factual error is strictly limited to material mistakes and cannot be used to introduce new grounds of fact or law not previously presented in the appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility new grounds of fact mandatory mitigation circumstance peculation vs misappropriation extraordinary remedy error peculio ripetizione dell'indebito ricorso straordinario per nullità

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Nel caso in esame, la Corte ha esaminato il motivo di ricorso attinente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante correlata ad un reato presupposto avente pena edittale inferiore a cinque anni, valutando la questione inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto e non per errore di diritto (Sez.
Art. 379 cod. pen.
Il ricorso per cassazione, proposto per il profilo della diversa qualificazione del delitto di riciclaggio in quello di favoreggiamento di cui all'art. 379 cod.
Art. 648-bis, comma terzo cod. pen.
nonché (con motivi nuovi) in relazione alla configurabilità del riciclaggio avendo Silvestri concorso nel reato presupposto di appropriazione indebita e all'omesso riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648-bis, comma terzo, cod.
Art. 646 cod. pen.
a seguito 2 della riqualificazione del reato presupposto (originariamente peculato) in quello di cui all'art. 646 cod. pen., è stato dichiarato inammissibile dalla Seconda sezione della Corte di cassazione con sentenza n.
art. 379 cod. pen
Il ricorso per cassazione, proposto per il profilo della diversa qualificazione del delitto di riciclaggio in quello di favoreggiamento di cui all'art. 379 cod. pen.
art. 646 cod. pen
a seguito 2 della riqualificazione del reato presupposto (originariamente peculato) in quello di cui all'art. 646 cod. pen., è stato dichiarato inammissibile dalla Seconda sezione della Corte di cassazione con sentenza n.
art. 648-bis cod. pen
Detto reato non consentiva l'applicazione della invocata attenuante obbligatoria di cui all'art. 648-bis cod. pen., concretizzata solo in seguito alla avvenuta riqualificazione della condotta in quella di appropriazione indebita.
art. 625-bis cod. proc. pen
Il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen
Nel caso in esame, la Corte ha esaminato il motivo di ricorso attinente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante correlata ad un reato presupposto avente pena edittale inferiore a cinque anni, valutando la questione inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile
può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto e non per errore di diritto (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv.
Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino
221280; Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv.
Sez. 3 n. 31754 del 16/09/2020, Ferrari
273062), ossia di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà (Sez. 3 n. 31754 del 16/09/2020, Ferrari, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Silvestri Antonio, nato il 26/07/1974 a Casavatore avverso la sentenza del 07/03/2023 della Corte di cassazione. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv. Celestino Gentile, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Il difensore di Antonio Silvestri ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 28 aprile 2021, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di riciclaggio (capo G). Il ricorso per cassazione, proposto per il profilo della diversa qualificazione del delitto di riciclaggio in quello di favoreggiamento di cui all'art. 379 cod. pen. nonché (con motivi nuovi) in relazione alla configurabilità del riciclaggio avendo Silvestri concorso nel reato presupposto di appropriazione indebita e all'omesso riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648-bis, comma terzo, cod. pen. a seguito 2 della riqualificazione del reato presupposto (originariamente peculato) in quello di cui all'art. 646 cod. pen., è stato dichiarato inammissibile dalla Seconda sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 25121 del 7 marzo 2023.

Con riguardo ai motivi nuovi la Corte di legittimità rappresentava che gli stessi non erano stati proposti in appello e pertanto non erano deducibili con il ricorso per cassazione. Avverso detta sentenza il difensore di Silvestri ha presentato ricorso straordinario per errore di fatto, deducendo che la fattispecie delittuosa originariamente contestata e ritenuta nella sentenza di primo grado era quella di peculato, oggetto di riqualificazione soltanto in sede di appello. Detto reato non consentiva l'applicazione della invocata attenuante obbligatoria di cui all'art. 648-bis cod. pen., concretizzata solo in seguito alla avvenuta riqualificazione della condotta in quella di appropriazione indebita.

La Difesa da un lato r non aveva la facoltà di chiedere la diversa qualificazione di un reato ascritto ad altri, dall'altro,non poteva fin da allora chiedere il riconoscimento dell'attenuante non ricorrendone i presupposti in ragione della cornice edittale del peculato.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. Il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto e non per errore di diritto (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 273062), ossia di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà (Sez. 3 n. 31754 del 16/09/2020, Ferrari, Rv. 280023).

3. Nel caso in esame, la Corte ha esaminato il motivo di ricorso attinente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante correlata ad un reato presupposto avente pena edittale inferiore a cinque anni, valutando la questione inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

4. Nell'ambito di tali considerazioni che hanno determinato la pronuncia di inammissibilità, non è riscontrabile alcun fraintendimento in ordine alla dinamica processuale del giudizio di cognizione ed ai limiti del sindacato di legittimità esercitabile sullo stesso, né la Corte di cassazione avrebbe potuto determinarsi diversamente.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de