Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 13046/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming excessive daily fine conversion value lacks statutory criteria.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13046/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Davide Cossu inadmissible regarding the application of a substitute fine. The appellate court had set a daily conversion value of €50 for a short prison term, which the defense argued was ten times the statutory minimum without justification. The court ruled that the judge's choice of a value near the legal minimum was a valid discretionary act within the permitted range and that the defense failed to provide specific personal circumstances to challenge it.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 56-quater I. 689/81; The judge's determination of a daily conversion value for substitute fines constitutes a discretionary act within the statutory range, and a claim of excessive valuation is inadmissible absent specific personal circumstances justifying a lower figure.

Parole chiave

Generato dall'IA
substitute fine conversion discretionary valuation statutory minimum range inadmissible appeal criminal penalty calculation commutazione della pena pecuniaria commisurazione della pena per stupefacenti esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 56-quater, I. 24 novembre 1981, n. 689
Considerava inoltre sussistenti le condizioni per applicare la pena pecuniaria sostitutiva ai sensi dell'art. 56-quater, I. 24 novembre 1981, n. 689 (introdotto dall'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cossu Davide, nato il 11/03/1982 a Roma avverso la sentenza del 24/05/2023 della Corte d'appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha modificato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 9 novembre 2020 emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era stato condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica, alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 688 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La Corte riteneva di escludere la recidiva e rideterminava la pena, con le attenuanti generiche e la diminuente del rito, in quella di mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa. Considerava inoltre sussistenti le condizioni per applicare la pena pecuniaria sostitutiva ai sensi dell'art. 56-quater, I. 24 novembre 1981, n. 689 (introdotto dall'art. 71, comma 1, lett.

d) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150), fissando in euro 50,00 il valore giornaliero e determinando la pena finale in 5.000,00 euro (per 100 giorni di reclusione), cui andava sommata la multa originaria di 500 euro.

2. Il difensore di Cossu impugna detta decisione, con un unico motivo di ricorso, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della pena pecuniaria, avendo stabilito la Corte come valore di conversione per ogni giorno di detenzione (corrispondenti a mesi 3 e giorni 10 di reclusione) quello di euro 50,00, senza indicare i criteri di ragguaglio e calcolandone l'applicazione in misura dieci volte superiore al minimo edittale di euro 5 previsto dal citato art. 56-quater. In data 21 gennaio 2024 il difensore ha depositato memoria con la quale ribadisce le doglianze proposte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Il difensore lamenta in termini del tutto generici come il giudicante avrebbe omesso di indicare i criteri di ragguaglio della pena detentiva nella pena sostitutiva pecuniaria. Si osserva, da un lato, che il valore per la conversione è suscettibile di valutazione discrezionale in una forbice compresa - ex art. 56- quater I. 689/81 - tra 5,00 e 2.500,00 euro e che il giudicante ha stabilito un parametro molto prossimo al valore minimo giornaliero rispetto al suddetto discrimine (ossia euro 50,00); dall'altro, non vi è alcuna indicazione in merito alle condizioni personali dell'imputato in base alle quali il ragionamento della Corte sarebbe in sé incompleto, non avendo lo stesso difensore (richiedente il beneficio) indicato specifici elementi per delimitare ulteriormente il già modesto valore giornaliero applicato.3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle