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Ordinanza — n. 12703/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging non-verified acquittal causes under Art. 129 CPP post-2017 reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12703/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the grounds alleged a violation of law regarding the non-verification of acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to verify these causes, but the Court noted that post-2017 legislative reform limits such appeals to specific statutory violations. Consequently, the Court ruled that the appeal was inadmissible as the alleged defect was not among the exhaustively listed grounds for challenge.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448 c.p.p., comma 2-bis: Following the 2017 reform, appeals against sentencing judgments are inadmissible if they allege a violation of law concerning the non-verification of acquittal causes under Art. 129 c.p.p., as this ground is not exhaustively listed in the new statute.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Article 129 Code of Criminal Procedure sentencing judgment review acquittal causes verification Legislative Decree 103/2017 exhaustive list of grounds de plano inadmissibility motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 448 cod. proc. pen., comma 2-bis
103, che ha introdotto nell'art. 448 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
il comma 2-bis, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 27 Cost.
art. 444 cod. proc. pen
Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 27 Cost
art. 448 cod. proc. pen
103, che ha introdotto nell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
il comma 2-bis, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya
27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv.
Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine
Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, PG c. Novaglio
(Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, PG c. Novaglio, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Sila Youssef, nato in Marocco il 29/08/1994 (CUI 04WLL1N) avverso la sentenza del Tribunale di Como in data 21/12/2023; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).

A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede. Invece, dopo la modifica normativa ad opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha introdotto nell'art. 448 cod. proc. pen. il comma 2-bis, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che il comma 2-bis cit., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non è contemplata la mancata osservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez.

F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761 - 01), ovvero Ifkcensurtkin ordine agli aumenti di pena operati ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, PG c. Novaglio, Rv. 283943 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, giudicata congrua in relazione alla causa di inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 febbraio 2024 Il Consigli re e nsore Il P