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Sentenza — n. 12163/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court partially allows appeal against European Arrest Warrant surrender based on legal residence requirements.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12163/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione annulled the Court of Appeal's decision ordering Floss Tomas's surrender to Czech authorities for a European Arrest Warrant. While the Court rejected the claim regarding the defendant's lack of knowledge of the foreign proceedings, it found the second ground for surrender invalid because the lower court failed to properly assess the specific indicators of legal residence under Italian law. The ruling mandates a new trial where the appellate court must explicitly evaluate all statutory factors, including the defendant's EU citizenship and employment, rather than relying solely on prior criminal records.

Regesto Legislator

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Art. 18 ter della legge 22 aprile 2005, n. 69; Art. 18 bis, comma 2 bis, della legge 22 aprile 2005, n. 69: In proceedings for the execution of a European Arrest Warrant, the domestic court must explicitly evaluate all statutory indicators of legal residence to refuse surrender, and failure to do so constitutes a violation of law.

Parole chiave

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European Arrest Warrant legal residence requirement surrender refusal EU citizenship rights appellate court nullity indicators of residence contumacial judgment perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 18 ter della legge 22 aprile 2005, n. 69
Con il primo motivo eccepisce violazione dell'art. 18 ter della I.n.
Art. 18 bis, comma 2 bis, della legge 22 aprile 2005, n. 69
Con il primo motivo eccepisce violazione dell'art. 18 ter della I.n.
Art. 18 bis, d.l. 13 giugno 2023, n. 69
Con il primo motivo eccepisce violazione dell'art. 18 ter della I.n.
legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23253 del 13/06/2022, Ouled Amor Rejeb
Sez. 6, n. 41 del 28/12/2023 - dep. 2024, Bettini
ed i relativi criteri di valutazione, sicché il mancato apprezzamento di uno di tali indici rileva come violazione di legge, soggetta al sindacato della Corte di cassazione» (Sez. 6, n. 41 del 28/12/2023 - dep. 2024, Bettini, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Floss Tomas, nato in Repubblica Ceca il 09/09/1963 (CUI 01EVLNX) avverso la sentenza del 15/02/2024 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci; sentito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 15 febbraio 2024 (motivazione contestuale) ha accolto la domanda di consegna avanzata dalla Autorità giudiziaria della Repubblica Ceca (Corte Distrettuale di Praga) nei confronti di Floss Tomas, in quanto destinatario di mandato di arresto europeo "esecutivo" emesso il 2 febbraio 2024 in relazione alla condanna ad anni tre di reclusione inflitta con sentenza del 12 settembre 2023 per i reati di furto, indebito utilizzo di mezzi di pagamento, violazione di domicilio e truffa (fatti commessi tra il 18 gennaio e il 22 febbraio 2019).

2. Il consegnando, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce due motivi. 2.1. Con il primo motivo eccepisce violazione dell'art. 18 ter della I.n. 69 del 2005, per la mancata conoscenza del procedimento relativo alla sentenza straniera fondamento del MAE. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione dell'art. 18 bis I.n. 69 in quanto, pur risultando pacificamente che Floss risiede in Italia da oltre cinque anni, la Corte territoriale ha disposto la consegna sulla base della circostanza che "non sussiste il requisito della presenza legale in Italia" (e ciò in quanto qui è stato condannato per fatti risalenti, al più tardi, al 2018 per i quali ha scontato integralmente la pena).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata precisa che nel MAE l'Autorità della Repubblica Ceca ha indicato che Floss poteva presentare richiesta di nuovo processo o ricorso in appello entro nove giorni dalla notifica della decisione per cui è richiesta la consegna e tale facoltà è stata in effetti esercitata dal consegnando 1'8 febbraio 2024 con proposizione di appello avverso la sentenza del Tribunale di Praga. Trova quindi applicazione il principio in base al quale «in tema di mandato di arresto europeo esecutivo, in forza degli artt. 6, comma 1-bis, lett. d), e 18-ter della legge 22 aprile 2005, n. 69, la natura contumaciale del giudizio svoltosi nello Stato emittente non costituisce causa di possibile rifiuto della consegna laddove l'ordinamento di tale Stato estero consenta alla persona condannata "in absentia" di chiedere, una volta venuta a conoscenza della relativa decisione, un nuovo processo che permetta di riesaminare il merito della causa e condurre, anche a mezzo dell'allegazione di nuove prove, alla riforma della condanna in sua presenza» (Sez. 6, n. 23253 del 13/06/2022, Ouled Amor Rejeb, Rv. 283320 - 01).

3. Il secondo motivo è invece fondato. 3.1. E' pacifico che Floss risieda in Italia da oltre cinque anni. L'art. 18 bis, comma 2, I.n. 69 del 2005, stabilisce che "quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno".

Il comma 2 bis di tale disposizione introdotto dal d.lgs. n. 10 del 2021 ha, a seguito delle modifiche apportatevi dalla legge n. 103 del 10 agosto 2023, espressamente previsto che «Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante». 3.2.

Nel caso di specie, la Corte di appello - pur dando atto che il consegnando risiede in Italia da oltre cinque anni, dove ha svolto e svolge attualmente regolare attività lavorativa (da ultimo quale cuoco con contratto a tempo indeterminato), che il predetto ha avviato una relazione affettiva con persona anch'essa residente in Italia e che è stato titolare di regolari contratti di locazione di immobili siti a Trieste - ha escluso la possibilità di applicare tale disposizione sulla base del difetto della "legale presenza in Italia" (e ciò in ragione delle condanne subìte - invero molteplici - e dei procedimenti penali pendenti).

Peraltro, alla luce della sopra riportata disciplina normativa, ciò che rileva ai fini di accertare la sussistenza del requisito della legittima (e non legale) residenza o dimora in Italia non può essere la sola esistenza di precedenti penali o carichi pendenti, bensì, in primo luogo, che l'interessato abbia un titolo legittimo per la presenza nel territorio dello Stato. Elemento che nel caso di specie sussiste, atteso che Floss è cittadino di Paese UE, per il quale vale quindi il diritto di circolazione e stabilimento nei Paesi della Unione, svolge in Italia regolare attività lavorativa e a carico del predetto non risulta emesso provvedimento amministrativo di allontanamento dal territorio dello Stato.

Pertanto, la motivazione sul punto - fondata esclusivamente sui precedenti penali a carico - non risulta congrua, essendo necessario un esame complessivo che valuti tutti gli elementi contemplati nell'art. 18 bis, comma 2 bis, I.n. 69 cit. Deve trovare quindi applicazione il principio in base al quale «in tema di mandato di arresto europeo, a seguito delle modifiche apportate all'art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69, dall'art. 18-bis, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103, la Corte di appello, al fine di verificare lo stabile radicamento nel territorio nazionale della persona richiesta, quale motivo di rifiuto della consegna, è tenuta, a pena di nullità, ad indicare gli specifici indici rivelatori previsti dalla norma cit. ed i relativi criteri di valutazione, sicché il mancato apprezzamento di uno di tali indici rileva come violazione di legge, soggetta al sindacato della Corte di cassazione» (Sez. 6, n. 41 del 28/12/2023 - dep. 2024, Bettini, Rv. 285601) 4.

Si impone, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste affinchè valuti se nei confronti di Floss sussistano o meno i presupposti per l'operatività della disciplina di cui all'art. 18 bis I.n. 69 del 2005. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, c