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Sentenza — n. 11984/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of interest after bail revocation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11984/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals inadmissible due to a subsequent lack of interest. The defendants had previously requested the revocation of precautionary measures, which were subsequently revoked by the lower court. Consequently, the Court ruled that the appeals were no longer necessary to remove any actual prejudice.

Regesto Legislator

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Art. 591 lett. a) c.p.p.; Art. 568 comma 4 c.p.p.: Appeals are inadmissible when the subject matter of the appeal has been resolved or the measure sought to be challenged has been revoked, eliminating the concrete interest required for the appeal.

Parole chiave

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sopravvenuta carenza d'interesse misure cautelari impugnazione inammissibile codice di procedura penale revoca misura cautelare interesse concreto Corte di Cassazione procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591 lett. a) c.p.p.
E invero, secondo i principi generali del nostro processo penale, in particolare quelli fissati nell'art. 591 e 568, comma 4, cod.
Art. 568 comma 4 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
pen., senza luogo a condanna alle spese processuali e al pagamento alla somma aggiuntiva di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1695 del 19/03/1998, Papajani
pen., per proporre impugnazione occorre avervi interesse, che deve essere concreto - e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato - e persistere sino al momento della decisione (Sez. 1, n. 1695 del 19/03/1998, Papajani Rv.
Sez. 1, n. 3431 del 06/06/1995, Furnarí
Sez. 6, n. 3326 del 28/11/2014 - dep. 2015, Papa
202923; Sez. 6, n. 3326 del 28/11/2014 - dep. 2015, Papa, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. Coliiard Ezio nato ad Aosta il 11/04/1955 2. Cappelletti Valerio nato a Aosta ii 06/08/1965 avverso l'ordinanza del 13/07/2023 del Tribunale del riesame di Torino udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; lette le rinunce ai ricorsi depositate in Cancelleria dall'avvocato Giorgio Piazzese e dall'avvocato Corrado Bellora.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Torino, in accoglimento parziale dell'appello proposto dal Pubblico ministero contro l'ordinanza reiettiva emessa il 22 maggio 2023 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Aosta, ha disposto applicarsi: l - a carico di Colliard Ezio la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi; - a carico di Cappelletti Valerio la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare un pubblico ufficio servizio.

2. Avverso il provvedimento, hanno proposto ricorso gli indagati, a mezzo dei difensori di fiducia, per i motivi delineati negli atti depositati.

3. In data 21 novembre 2023 sono pervenute in Cancelleria le rinunce ai ricorsi da parte degli indagati e dei difensori. Nelle stesse si fa presente che le ragioni della rinuncia sono da ricondurre al fatto che, nelle more, le misure sono state revocate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, essendo stata la misura della custodia cautelare in carcere applicata all'indagato, medio tempore, revocata.

2. E invero, secondo i principi generali del nostro processo penale, in particolare quelli fissati nell'art. 591 e 568, comma 4, cod. proc. pen., per proporre impugnazione occorre avervi interesse, che deve essere concreto - e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato - e persistere sino al momento della decisione (Sez. 1, n. 1695 del 19/03/1998, Papajani Rv. 210562). L'interesse all'impugnazione va inteso come pretesa all'eliminazione della lesione attuale di un diritto o di altra situazione soggettiva, dell'impugnante tutelata dalla legge non già quale pretesa all'affermazione di un astratto principio giuridico o all'esattezza teorica della decisione, che non realizzano il vantaggio pratico cui deve tendere ogni impugnazione (Sez. 1, n. 3431 del 06/06/1995, Furnarí, Rv. 202923; Sez. 6, n. 3326 del 28/11/2014 - dep. 2015, Papa, Rv. 262080). Ne discende che l'impugnazione cautelare proposta dall'indagato, al quale la misura cautelare applicata è stata poi revocata, è priva di interesse.

3. Stante la sopravvenuta carenza d'interesse all'impugnazione, i ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 591 lett.

a) cod. proc. pen., senza luogo a condanna alle spese processuali e al pagamento alla somma aggiuntiva di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso il 21 dicembre 2023 Il Consiglier