Sentenza — n. 11733/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale collegiale di Pescara, con ordinanza del 28 settembre 2023 (motivazione depositata il successivo 29 settembre 12 giugno), pronunciandosi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 231 del 2001, ha rigettato l'appello proposto dalla società De Leonibus Costruzioni di Gabriele De Leonibus S.r.l., avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Pescara emessa in data 20 luglio 2023. 1.1. Con detto provvedimento è stata applicata all'ente sopra indicato - indagato per l'illecito dipendente da reato di cui agli artt. 21 e 25 commi 1 e 2 d.lgs. cit. (in relazione ai delitti di corruzione, contestati come commessi, nell'interesse e a vantaggio della predetta società, da De Leonibus Vincenzo - privato corruttore - e Trisi Fabrizio - pubblico ufficiale corrotto, dirigente del settore Lavori pubblici del Comune di Pescara) - la misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di anni uno.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 161 cod. proc. pen, art. 325 cod. proc. pen; Sentenza — n. 11733/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Risulta dagli atti che l'ordinanza impugnata è stata notificata in data 29 settembre 2023 all'avvocato De Benedictis, in proprio e quale domiciliatario dell'ente. L'articolo 43, comma 3, del d.lgs. n. 231 stabilisce che se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di costituzione ex art. 39 o in altro atto comunicato alla autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Leonibus Costruzioni di Gabriele De Leonibus S.r.l. avverso l'ordinanza del Tribunale di Pescara del 28/09/2023; letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere Enrico Gallucci; sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto che il ricorso venga accolto, limitatamente al secondo motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale collegiale di Pescara, con ordinanza del 28 settembre 2023 (motivazione depositata il successivo 29 settembre 12 giugno), pronunciandosi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 231 del 2001, ha rigettato l'appello proposto dalla società De Leonibus Costruzioni di Gabriele De Leonibus S.r.l., avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Pescara emessa in data 20 luglio 2023. 1.1. Con detto provvedimento è stata applicata all'ente sopra indicato - indagato per l'illecito dipendente da reato di cui agli artt. 21 e 25 commi 1 e 2 d.lgs. cit. (in relazione ai delitti di corruzione, contestati come commessi, nell'interesse e a vantaggio della predetta società, da De Leonibus Vincenzo - privato corruttore - e Trisi Fabrizio - pubblico ufficiale corrotto, dirigente del settore Lavori pubblici del Comune di Pescara) - la misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di anni uno.
2. Avverso l'ordinanza dell'appello cautelare l'ente ha presentato, per mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata che ha disatteso l'eccezione formulata in merito alla mancata riproduzione - nell'ordinanza genetica che ha applicato la misura interdittiva - del contenuto dell'ordinanza cautelare emessa nei confronti di De Leonibus Vincenzo (nella quale sono indicati i gravi indizi di colpevolezza circa il delitto presupposto).
Si contesta che in ogni caso vi siano concreti elementi in ordine all'effettiva sussistenza di detto reato riconducibile all'allora legale rappresentante della società (e che consisterebbe nel pagamento "sistematico" di pranzi offerti dal predetto al Trisi, da ricondursi, invece, a rapporti di natura amicale tra i due). 2.2. Con il secondo motivo si censura l'ordinanza impugnata per non avere acceduto alla eccezione difensiva relativa alla insussistenza nel caso di specie di "un profitto di rilevante entità" (presupposto necessario per l'applicazione della misura interdittiva).
Elemento, questo, indicato come esistente in modo apodittico e senza alcuna valutazione degli argomenti in senso contrario indicati dalla difesa. 2.3. Con il terzo motivo, infine, si deduce violazione di legge e vizio della motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto delle sopravvenute condotte poste in essere dall'ente e idonee a dimostrare l'elisione del pericolo di reiterazione dell'illecito (sostituzione del legale rappresentante della società con la dott.ssa Maria Cornacchiola persona del tutto estranea alla precedente compagine societaria e alla famiglia De Leonibus; immediata adozione di idonei modelli organizzativi e di gestione; aver conferito incarico a organismo esterno per la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli; aver modificato l'organizzazione aziendale adibendo la sorella e la compagna del precedente legale rappresentante - imputato - a compiti esclusivamente impiegatizi interni, senza contatti con committenti pubblici e fornitori; revoca di ogni precedente delega di firma presso gli istituti di credito e avocazione da parte della nuova rappresentante legale di ogni potere dispositivo sui conti correnti e sui rapporti bancari in corso; ritiro di ogni dispositivo aziendale di pagamento precedentemente in uso e adozione di sistema di gestione home banking).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per la tardività della sua presentazione.
2. Risulta dagli atti che l'ordinanza impugnata è stata notificata in data 29 settembre 2023 all'avvocato De Benedictis, in proprio e quale domiciliatario dell'ente. L'articolo 43, comma 3, del d.lgs. n. 231 stabilisce che se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di costituzione ex art. 39 o in altro atto comunicato alla autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.
3. Il ricorso per Cassazione è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Pescara il 19 ottobre del 2023. 3.1. Per quanto concerne la disciplina del ricorso di legittimità avverso le ordinanze cautelari di appello a carico dell'ente, l'art. 52, comma 2, del d.Ig. citato rinvia all'art. 325 cod. proc. pen. Al riguardo, questa Corte ha rilevato che «Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. avverso le ordinanze emesse dal tribunale all'esito di appello o di riesame nei confronti di provvedimenti in materia di misure cautelari reali non è quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., che si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 cod. proc. pen., ma quello ordinario di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. stabilito per le decisioni adottate in camera di consiglio, decorrente, secondo il disposto del successivo comma 2, lett. a), della medesima disposizione, dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza» (Sez. 3, n. 13727 del 15/11/2018, Ficarra, Rv. 275190 - 01).Pertanto, risultando dall'atto di appello cautelare presentato dall'ente l'elezione di domicilio presso l'Avvocato De Benedictis, il ricorso è inammissibile in quanto proposto oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'ordinanza impugnata.
4. Segue, come per legge, la condanna dell'ente ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua in ragione della causa di inammissibilità - di tre mila euro a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente Società al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammend