Sentenza — n. 11722/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di Khan Muhammed Ismail Mussa, pronunciata dal Tribunale di Prato, per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale commesso il 24 maggio 2017. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Khan Muhammed Ismail Mussa, tramite il suo difensore, con i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'art. 337 cod. pen. per attribuzione al ricorrente di un comportamento violento o minaccioso, sebbene lo stesso si fosse limitato ad assumere al più un contegno polemico verso gli operanti per il contenuto dei provvedimenti adottati nei confronti di altri stranieri, come dichiarato dai testimoni, senza impedire atti dell'ufficio, inclusa la presunta condotta autolesionistica avvenuta successivamente. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 399-bis cod. pen., invocata nell'atto di appello relativamente all'arbitrarietà dell'atto svolto dai pubblici ufficiali, erroneamente confusa con la particolare tenuità del fatto che non era stata oggetto di censura.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen, art. 399-bis cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 3- bis cod. pen; Sentenza — n. 11722/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mussa Khan Muhammed Ismail, nato il 05/06/1995 in Pakistan CUI 05A49A8 avverso la sentenza del 06/05/2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva, depositata nell'interesse di Muhammed Ismail Mussa Khan, in cui viene contestato il contenuto della requisitoria del Pubblico Ministero e si insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di Khan Muhammed Ismail Mussa, pronunciata dal Tribunale di Prato, per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale commesso il 24 maggio 2017.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Khan Muhammed Ismail Mussa, tramite il suo difensore, con i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'art. 337 cod. pen. per attribuzione al ricorrente di un comportamento violento o minaccioso, sebbene lo stesso si fosse limitato ad assumere al più un contegno polemico verso gli operanti per il contenuto dei provvedimenti adottati nei confronti di altri stranieri, come dichiarato dai testimoni, senza impedire atti dell'ufficio, inclusa la presunta condotta autolesionistica avvenuta successivamente. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 399-bis cod. pen., invocata nell'atto di appello relativamente all'arbitrarietà dell'atto svolto dai pubblici ufficiali, erroneamente confusa con la particolare tenuità del fatto che non era stata oggetto di censura.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto è fondato limitatamente al secondo motivo. 2.11 primo motivo è inammissibile perché da un lato sollecita, non solo una rilettura in fatto delle emergenze processuali, ma addirittura una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie, e dall'altro ripropone le identiche censure dell'appello. La pronuncia impugnata, da leggere unitariamente rispetto a quella del Tribunale di Prato, esaminando nel dettaglio tutte le testimonianze e con una motivazione coerente rispetto alle prove acquisite, ha correttamente qualificato la condotta di Mussa ai sensi dell'art. 337 cod. pen. in quanto, a prescindere dal fatto che l'intervento degli operanti avesse riguardato terze persone, l'imputato aveva tenuto una violenta reazione oppositiva.
Questa non si era limitata affatto alla mera "polemica", come sostenuto dalla difesa, ma aveva impedito l'ordinario doveroso svolgimento delle attività di notifica del provvedimento di allontanamento di due stranieri da una struttura di accoglienza, conclusasi con l'ammanettamento e poi l'arresto di Mussa. Non rileva che i comportamenti di autolesionismo fossero successivi all'integrazione del delitto visto che non risultano contestati nell'imputazione.
3. Il secondo motivo di ricorso, invece, è fondato in quanto nell'atto di appello era stata chiesta l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 399-bis cod. pen. in termini dettagliati e cioè rappresentando che la reazione di Mussa era derivata sia dalla ritenuta illegittimità del provvedimento di allontanamento dal centro di accoglienza del suo connazionale, per mancata frequentazione dei corsi di italiano non sufficiente ai fini della revoca dell'accoglienza, sia dall'esecuzione della notifica durante il Ramadan. Detto motivo non è stato affatto esaminato dalla Corte di appello che al paragrafo tre della motivazione esclude la sussistenza della diversa causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non oggetto di appello.
4. Dagli argomenti che precedono consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 3- bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con riferimento alla causa di non punibilità di cui all'art. 399-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 22 febbraio 202