Cassation Court dismisses appeal against appellate court rejection of criminal revision request due to insufficient new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Ielo Carmelo against the Appellate Court of Catanzaro's decision to deny a criminal revision request. The appellant argued that new evidence proved his dissociation from the criminal association by 1990, rendering the crime prescribed before his 2013 conviction. The court held that the new evidence failed to demonstrate with reasonable certainty that the participation ceased prior to the final judgment, as the original conviction remained logically consistent with the proven facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 654 c.p.p.; Art. 531 c.p.: New evidence in a criminal revision proceeding must establish with reasonable certainty that the original conviction is erroneous, and the existence of a criminal association is not incompatible with the subsequent prescription of the crime for co-conspirators.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ielo Carmelo, nato a Staiti il 29/04/1960; avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 27/01/2023; letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere Enrico Gallucci; sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentito il difensore dell'imputato, Avvocato Rosario Scarfò, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 27 gennaio 2023 (motivazione depositata il successivo 20 aprile), ha rigettato la richiesta di revisione della sentenza definitiva di condanna della Corte di appello di Reggio Calabria emessa in data 17 giugno 2013 e irrevocabile il 26 maggio 2015, con la quale Telo Carmelo è stato condannato alla pena di anni undici di reclusione per il delitto di partecipazione ad associazione di cui all'art. 74 TU Stup. (contestato fino al 12 aprile 2000). 1.1. In particolare, il condannato aveva dedotto l'esistenza di nuove prove (rappresentate dalle circostanze che per taluni coimputati era intervenuta declaratoria di prescrizione per essere il fatto collocato temporalmente sino a periodo antecedente al 1990, nonché da elementi documentali e da dichiarazioni testimoniali dalle quali emergeva che dal 1988 Telo risiedeva a Milano) in base alle quali doveva ritenersi cessata la partecipazione a detta associazione in epoca non successiva al 1990, con conseguente intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza di condanna.
2. La Corte territoriale, ritenuta ammissibile l'istanza, procedeva alla rinnovazione dell'istruttoria, disponendo l'acquisizione delle prove richieste, limitatamente alla deposizione di tre testimoni (avendo acquisito il verbale delle dichiarazioni rese da un quarto teste in altro procedimento), rigettando però l'a richiesta di revisione. Ciò in quanto, ha ritenuto il Giudice della revisione, le nuove prove non sono in grado di dimostrare che la partecipazione al sodalizio dello Telo si fosse interrotta prima del 1995.
3. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce un unico, articolato, motivo con il quale eccepisce il vizio di motivazione della sentenza della Corte territoriale che non ha tenuto conto delle nuove prove che dimostrano, in modo certo, che Ielo ha interrotto ogni contatto con il sodalizio criminale a partire, quantomeno, dal 1990. Si sostiene che in riferimento ai coimputati del predetto (Stelitano Pietro Michelangelo e Strangio) si è ritenuto che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non consentissero di affermare la condotta di partecipazione, in quanto essi in detta epoca si erano allontanati da Messina.
Al contrario, la Corte territoriale ha, in modo illogico, affermato il principio in base al quale per Telo sarebbe stata necessaria "la emersione di una prova concreta di dissociazione o comunque di fuoriuscita dalla associazione". 3.1. Vengono poi evidenziati una serie di ulteriori elementi che depongono - secondo il ricorrente - per la illogicità della motivazione del rigetto dell'istanza di revisione (tra cui il travisamento, per "invenzione", del dato probatorio rappresentato dalla circostanza che il collaboratore di giustizia Zoccoli avrebbe incontrato in carcere lo Stelitano e questi avrebbe affermato che "lo spaccio era ancora in corso"; dato, comunque, non riferibile allo Telo; l'erronea deduzione dell'incontro tra Zoccoli e Strangio nel corso del quale questi ebbe a riferire al primo che l'attività associativa continuava a Messina, mentre Telo si trovava detenuto in Nord Italia).
Inoltre, non sono state adeguatamente valutati i documenti e le dichiarazioni acquisiti nel giudizio di revisione, elementi dai quali emerge in modo evidente che dal 1990 Telo si era stabilito irreversibilmente in Milano, essendosi volontariamente allontanato dal contesto criminale oggetto della condanna. 3.2. Con memoria ritualmente depositata il 18 gennaio 2024, il difensore di Telo reitera e approfondisce il motivo di ricorso, allegando altresì documentazione a sostegno dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. La sentenza impugnata ha rigettato la richiesta di revisione sulla base della considerazione che le nuove prove, che in effetti dimostrano una presenza dello Ielo a Milano a partire dal 1990, non provano "un'impossibilità dello stesso di avere rapporti con i sodali né una dissociazione o recesso dell'imputato dagli ambienti criminali (generico sul punto è anche il narrato di Mariniello Tiziana nella parte in cui che la famiglia di Telo non voleva che lo stesso avesse contatti con la criminalità)". Inoltre, precisa la Corte territoriale, detti elementi risultano recessivi rispetto alle prove valorizzate dalla sentenza di condanna dalle quali non emerge la cessazione della condotta di partecipazione.
Ciò, in quanto il collaboratore di giustizia "Zoccoli Giuseppe aveva riferito: come negli anni 1986 - 1988 facesse uso di stupefacenti e che i suoi fornitori erano Stelitano Felice e Pietro, Strangio Antonio e Pietro, e Telo Carmelo, e che la cessione di stupefacenti era organizzata; che nell'anno 1990 egli aveva incontrato in carcere Stelitano Felice che gli aveva garantito che lo spaccio era ancora in corso; allo stesso modo nel 1995 egli aveva incontrato Strangio Giuseppe nell'aula della Corte di assise di Messina e in quella occasione Strangio gli disse che Telo Carmelo era agli arresti domiciliari a Torino.
Il collaboratore è stato ritenuto credibile e preciso con la pronuncia indicata. Ancora, a conferma delle dichiarazioni di Zoccoli Giuseppe, è stato valorizzato il narrato di Marchese Mario che ha riferito, con dichiarazioni relative a periodo successivo al 1990 (avendo egli iniziato a collaborare nel 1993), dell'attività organizzata di cessione di stupefacenti (eroina e cocaina) imputabile al gruppo, tra gli altri, di Ciccio De Maria, Telo Carmelo, Strangio Giuseppe e i fratelli Stelitano precisando come lo stupefacente proveniva da Milano".
3. Tale motivazione si salda con quanto rilevato da questa Corte, nella sentenza che ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse di Telo Carmelo avverso la condanna in appello, in uno dei quali si deduceva proprio il profilo del dato temporale della partecipazione non successiva all'anno 1990, allegando circostanze ora reiterate in sede di revisione. In detta pronuncia (Sez. 2, n. 36426 del 26/05/2015) si è evidenziato (pag.
24) come «deve rilevarsi che la motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte reggina analiticamente spiegato, con valutazioni di fatto non sindacabili in questa sede, la responsabilità dell'imputato che si fonda sulle dichiarazioni dei collaboratori Zoccoli, Ferrara, Cariolo e Marchese, ulteriormente riscontrate dalle rivelazioni del teste NUCCIO Antonio, a seguito della quali TELO veniva tratto in arresto.
La sentenza si è confrontata con le deduzioni difensive offrendo una convincente interpretazione del motivo per cui Ferrara ha definito TELO il dentista di Africo e rilevando come ZOCCOLI e CARIOLO e il teste NUCCIO hanno riferito quanto dagli stessi direttamente e personalmente vissuto nello specifico settore del narcotraffico, con la conseguenza che non sono ravvisabili quei difetti di riscontri estrinseci sostenuti in sede di impugnazione, così come ha dato conto, con riferimento a specifici atti processuali, della persistente adesione a tale sodalizio ben oltre il limite temporale (anno 1990) asserito dalla difesa.
E' stato osservato che tutti i collaboratori escussi iniziano il loro "pentimento" ad anni '90 pienamente inoltrati ben oltre le pronunce giurisdizionale precedenti, che si erano limitate a registrare lo spaccio che avveniva nella seconda metà degli anni '80 e che in particolare, Zoccoli e Marchese riferiscono di episodi dai quali emerge che l'associazione è operativa almeno fino al 1993. In sintesi si può affermare che le doglianze consistono nella rinnovazione di una linea difensiva basata su ragioni di merito, in ordine alle quali il giudice di rinvio si è espresso con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici.
Palese è la natura di merito delle argomentazioni difensive, giacché volte le medesime, a fronte di un'ampia e lodevolmente esaustiva motivazione del giudice territoriale, a differentemente valutare gli elementi di prova puntualmente da esso richiamati e valorizzati».
4. A fronte di tale compendio argomentativo - come rilevato dalla sentenza impugnata - le nuove prove acquisite non posseggono una valenza dimostrativa idonea a collocare la cessazione della condotta partecipativa dello Ielo in epoca tale da dimostrare che, alla pronuncia della sentenza di condanna, il reato era prescritto, considerato che ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione contenuta nella sentenza definitiva di condanna, presupposto della penale responsabilità dell'imputato (così, Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772 - 01).
Né sussiste incompatibilità logico giuridica tra la condanna dello Ielo e la declaratoria di prescrizione per altri soggetti, anch'essi imputati di partecipazione in fattispecie associativa. Sul punto, si è infatti precisato che «in tema di revisione, l'affermazione dell'esistenza dell'associazione per delinquere di stampo mafioso posta a fondamento della sentenza di condanna o di applicazione della pena nei confronti di un associato non è incompatibile con la successiva sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato associativo per avvenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 531 cod. pen, relativa ai coimputati nella associazione» (Sez. 5, n. 26594 del 28/02/2018, Cavallari).
Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorren