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Sentenza — n. 11717/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for disposing of seized property despite fraud claims.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11717/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Mario Michele Bove and Isabella Gattola inadmissible, upholding their conviction for disposing of seized real estate. The defendants argued that the sale was not fraudulent because the notary noted the seizure, rendering the transaction inopposable to the creditor. The court rejected this, ruling that the mere receipt of the judicial order to refrain from disposing of seized goods constitutes the crime, regardless of subsequent civil formalities or the transaction's inopposability.

Regesto Legislator

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Art. 388, comma 5, cod. pen.; Art. 492, cod. proc. civ.: The crime of disposing of seized goods is consummated upon the debtor's receipt of the judicial order to refrain from disposal, irrespective of the perfection of civil formalities or the inopposability of the act to the creditor.

Parole chiave

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disposition of seized property judicial order receipt criminal consummation inopposability of act seizure fraud disposizione irreversibile validità del sequestro garanzia pignoratizia

Disposizioni normative citate

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Art. 388, comma 5, cod. pen.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nell'assumere che il reato ex art. 388, quinto comma, cod.
Art. 492, cod. proc. civ.
pen., l'atto di disposizione di beni compiuto dal debitore che abbia anche solo ricevuto l'ingiunzione da parte dell'ufficiale giudiziario ex art. 492 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva, ex art. 616 cod.
art. 492 cod. proc. civ
pen., l'atto di disposizione di beni compiuto dal debitore che abbia anche solo ricevuto l'ingiunzione da parte dell'ufficiale giudiziario ex art. 492 cod. proc. civ.
art. 388 cod. pen
Tuttavia, questa prospettazione difensiva, che si attaglierebbe al caso del delitto configurato nel primo comma dell'art. 388 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro~ in favore della cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 5538 del 22/11/2021
Sez. 6, n. 16495 del 04/02/2020
Sez. 6, n. 16495 del 04/02/2020, Picerno, Rv.
Sez. U, S n. 12213 del 21/12/2017
(Sez. U, S n. 12213 del 21/12/2017, dep.
Sez. 6, n. 4945 del 30/01/2020
272171; Sez. 6, n. 4945 del 30/01/2020, Frongia, Rv.
Sez. 6, n. 32704 del 17/04/2014
Sez. 6, n. 44700 del 24/09/2019
260338•Sez. 6, n. 44700 del 24/09/2019, De Filippis, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Bove Mario Michele, nato a Napoli il 21/10/1957 Gattola isabella, nata a Napoli il 29/05/1959 avverso la sentenza del 27/02/2023 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; sentite il Sostituto procuratore generale Antonio Balsamo che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentiti l'avvocatessa Claudia Simeoli, in difesa di Isabella Gattola, e l'avvocato Roberto Rapalo, in difesa di Mario Michele Bove, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 febbraio 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Napoli a Mario Michele Bove e a Isabella Gattola per avere alienato ai figli l'immobile pignorato in favore di Sergio Bottone e di cui essi erano custodi. Nel capo di imputazione è indicato il reato ex artt. 110, e 338, commi 3 e 4, cod. pen., ma, in realtà, va qualificat9 ex art. 110 e 388, comma 5, cod. pen. e, in quest'ottica del resto, si sviluppano la motivazione della sentenza e le argomentazioni delle parti.

2. Con i ricorsi presentati dal loro difensore, con atti distinti ma dai contenuti identici, gli imputati chiedono l'annullamento della sentenza. 2.1.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt. 110 e 388 cod. pen. per avere ritenuto sufficiente per configurare il reato la mera esistenza dell'atto di vendita dell'immobile (allegato ai ricorsi) con la sua trascrizione, trascurando che esso non è un atto fraudolento perché il notaio rogante vi ha inserito l'indicazione dell'esistenza del vincolo derivante dal pignoramento con l'avvertimento della inopponibilità dell'atto al creditore pignoratizio, sicché oggettivamente il bene è rimasto a disposizione della procedura esecutiva, senza neanche la necessità che controparte esperisca una azione revocatoria. 2.1.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nell'assumere che il reato ex art. 388, quinto comma, cod. pen. è integrato con il mero atto di disposizione dei beni da parte del debitore che abbia ricevuto l'ingiunzione da parte dell'ufficiale giudiziario, essendo irrilevante il perfezionamento delle ulteriori formalità previste dalle norme di procedura civile, senza rispondere alle argomentazioni difensive che contestano il carattere fraudolento della vendita e l'assenza di una sua nocività per il creditore poiché essa non è allo stesso opponibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 I motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano manifestarne e infondati. 1.1. Va, anzitutto, ribadito che integra il delitto di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento ex art. 388, comma quinto, cod. pen., l'atto di disposizione di beni compiuto dal debitore che abbia anche solo ricevuto l'ingiunzione da parte dell'ufficiale giudiziario ex art. 492 cod. proc. civ. di astenersi dal sottrarre all'espropriazione i beni pignorati, perché non rileva, agli effetti penali, la circostanza che siano state o meno perfezionate le ulteriori formalità che l'ordinamento processuale civile prescrive affinché il pignoramento sia valido o efficace: per i fini penalistici l'essenza dell'atto non è data dall'opponibilità ai terzi del vincolo di indisponibilità, ma dal suo contenuto precettivo che si sostanzia nell'ingiunzione (Sez. 6, Sentenza n. 5538 del 22/11/2021, dep. 2022, Arcari, Rv. 284965;

Sez. 6, n. 16495 del 04/02/2020, Picerno, Rv. 278964). 1.2. Per quel che riguarda i peculiari contenuti dell'atto di disposizione del bene sequestrato, deve registrarsi che effettivamente nell'atto di compravendita (p. 10) è inserita una dichiarazione di parte acquirente di essere stata edotta dal notaio della inopponibilità dell'atto al creditore pignoratizio Sergio Bottone e agli eventuali interventi. Da questa circostanza i ricorrenti traggono argomenti per escludere la sussistenza del reato assumendo che, per la dichiarazione inseritavi, esso non costruirebbe un atto fraudolento mirante a eludere gli obblighi derivanti dalla pendenza della procedura esecutiva.

Tuttavia, questa prospettazione difensiva, che si attaglierebbe al caso del delitto configurato nel primo comma dell'art. 388 cod. pen. (Sez. U, S n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272171; Sez. 6, n. 4945 del 30/01/2020, Frongia, Rv. 278119).n n è pertinente al caso in esame, che è disciplinato dal o quinto comma dell'art. 388 cod. pen. In questo caso, il reato è configurabile non solo quando la rimozione obiettivamente impedisca la vendita della cosa pignorata, ma anche quando crei per gli organi della procedura esecutiva ostacoli o ritardi nel reperimento del compendio esecutato: pertanto, risulta irrilevante il fatto che la vendita della cosa pignorata — peraltro non comunicata dal custode all'ufficio esecutante — sia inopponibile al creditore pignorante, perché comunque questi sarebbe stato costretto a adire l'autorità giudiziaria per far accertare il suo diritto in caso di contestazione da parte del terzo acquirente in buona fede (Sez. 6, n. 32704 del 17/04/2014, Falcone, Rv. 260338•Sez. 6, n. 44700 del 24/09/2019, De Filippis, Rv. 278334).

2. Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro~ in favore della cassa delle ammende. o ^V

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle tc ' spese processuali e della somma di euro tremila i