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Sentenza — n. 11184/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming factual error regarding evidence evaluation in criminal case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11184/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible for generic grounds, rejecting the claim of factual error regarding evidence evaluation. The appellant argued the Supreme Court misread witness statements and ignored corroborating proof, but the court found these were merely divergent testimonies rather than new facts. The decision established that such challenges to evidentiary assessment fall under ordinary appeals, not the extraordinary remedy for factual errors.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; The extraordinary appeal for material or factual error cannot be used to challenge the evaluation of evidence, which must be raised through ordinary appeals, and constitutes a judgment error rather than a factual one when based on disputed testimony.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility factual error remedy limitation evidence evaluation judgment criminal procedure appeal witness testimony divergence assassinio attentato tentate lesioni personali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
art. 625-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Previti
Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini
(Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Anastasio Antonio, nato a Salerno il 24/07/1970 avverso la sentenza del 12/04/2023 della Corte di cassazione n.32564/2023 (R.G.N. 30592/2022) visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, avv. Sarno Michele e avv. Boffa Antonio, che hanno chiesto raccoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il condannato Antonio Anastasio ricorre ai sensi dell'art.. 625-bis cod. proc. pen., a mezzo dei difensori e procuratori speciali, avverso la sentenza emessa dalla Seconda sezione della Corte di Cassazione in data 12 aprile 2023 (depositata in data 26 luglio 2023) con la quale è stato rigettato il ricorso del predetto avverso la sentenza emessa in data 25 marzo 2022 dalla Corte di appello di Salerno che ha riconosciuto l'Anastasio colpevole del reato di cui al capo M (artt.56-294 cod. pen., 416-bis.1 cod. pen.) condannandolo a pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce errore di fatto conseguente al rinvio per relationem da parte della sentenza di legittimità alla motivazione espressa dalla Corte di appello in punto di responsabilità del ricorrente, così mutuandone gli errori percettivi commessi nella lettura degli atti processuali, dai quali non risulta in alcun modo che il ricorrente sia il mandante del Mogavero nell'intimidire e minacciare Giuseppe Bellino. A tal riguardo si indicano - in quanto richiamate dalla sentenza impugnata - le dichiarazioni dibattimentali dello stesso Beílino alla udienza del 19 marzo 2019; quelle del teste Perrotta all'udienza del 21 maggio 2019; le intercettazioni del 30 e 31 maggio 2016 e, infine, le dichiarazioni del collaboratore Di Maio, censurandone l'errata lettura da parte della decisione impugnata in quanto dal contenuto delle predette fonti probatorie non emerge il riscontro all'accusa mossa all'Anastasio.

3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta a sostegno della inammissibilità del ricorso.

4. La difesa ha depositato memoria a sostegno del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto per ragioni non consentite.

2. La sentenza di legittimità impugnata (v. pg. 23), a riguardo della responsabilità dell'Anastasio in ordine al reato contestato, ha richiamato l'ampia motivazione fornita dalla sentenza di appello «nella quale si evidenziano i plurimi riscontri alle dichiarazioni della persona offesa Bellino», rilevando che il pertinente motivo di ricorso si appuntava «soltanto sulla divergenza delle dichiarazioni rese nelle diverse fasi del procedimento dal Bellino, tralasciando tutti gli altri argomenti di prova dettagliatamente elencati dalla Corte di appello (le dichiarazioni del teste Perrotta, i contatti telefonici e gli sms tra Anastasio e Mogavero, le dichiarazioni del collaboratore De Maio, le intercettazioni a carico di Mogavero)», concludendo per la non consentita natura fattuale delle censure mosse dal ricorrente in sede di legittimità.

3. L'attuale ricorso - attraverso il preteso errore percettivo ricollegato al richiamo fatto alla motivazione del giudice di appello - censura in realtà, e del tutto genericamente, il predetto giudizio valutativo, introducendo oggi con il presente ricorso anche nuove censure in fatto in ordine a prove - di cui sollecita la valutazione da parte di questa Corte - che Da sentenza impugnata indica quali prove a riscontro delle dichiarazioni del Bellino tralasciate dal primo ricorso.

4. Costituisce, invero, jus receptum che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto la deduzione di un'errata valutazione degli elementi probatori, che deve essere fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto o della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Previti, Rv. 237161); in ogni caso, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav