Sentenza — n. 11181/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.Renard Rico, nato Torino il 07/12/1975 2.Lamberti Giuseppe, nato a Genova il 29/03/1974 avverso la sentenza del 25/05/2023 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione di Rico Renard e comunque inammissibili i ricorsi.RITENUTO IN FATTO 1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 11181/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen. costituisce errore di fatto l'errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione è incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv.221280). Detto errore, quindi, va identificato soltanto in una fuorviata rappresentazione percettiva, con esclusione delle ipotesi in cui la decisione abbia contenuto valutativo (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686).
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.Renard Rico, nato Torino il 07/12/1975 2.Lamberti Giuseppe, nato a Genova il 29/03/1974 avverso la sentenza del 25/05/2023 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione di Rico Renard e comunque inammissibili i ricorsi.RITENUTO IN FATTO 1.
Con il provvedimento impugnato, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse di Rico Renard e Giuseppe Lamberti, limitatamente al delitto di ricettazione, avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 21 settembre 2022. Detta pronuncia aveva confermato la condanna di Renard per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale, dichiarando estinto per prescrizione il delitto di ricettazione, e aveva confermato la condanna di Lamberti riducendogli, però, la pena con applicazione del beneficio della sospensione condizionale.
2. Rico Renard e Giuseppe Lamberti, a mezzo del comune difensore, hanno proposto un unico ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., chiedendo la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza impugnata per la mancata esaustiva lettura degli atti processuali con riferimento alla prova della provenienza delittuosa dei beni e, comunque, dell'individuazione del delitto presupposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate.
2. Preliminarmente, quanto al ricorso di Renard, va rilevato che il ricorrente non risulta dagli atti del fascicolo rivestire la qualità di "condannato" in ordine al reato di ricettazione per il quale è avanzato il rimedio straordinario (per tale reato il ricorrente è stato prosciolto per intervenuta prescrizione).
3. In ogni caso, entrambi i ricorsi declinano censure manifestamente infondate e in parte precluse.
4. Ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen. costituisce errore di fatto l'errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione è incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv.221280). Detto errore, quindi, va identificato soltanto in una fuorviata rappresentazione percettiva, con esclusione delle ipotesi in cui la decisione abbia contenuto valutativo (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686).
5. Nel caso di specie l'errore è stato individuato negli assunti che hanno portato la Corte di cassazione a ritenere inammissibile il primo motivo di ricorso con il quale si contestava la configurabilità del reato di ricettazione per l'insufficiente indicazione sia del delitto presupposto che della prova della provenienza delittuosa dei beni. In realtà, la Corte di cassazione, con la sentenza oggetto di ricorso, ha escluso la configurabilità del vizio denunciato, rispondendo puntualmente al motivo. Infatti, innanzitutto, è stata richiamata la giurisprudenza di legittimità relativa alla sufficienza della prova logica per accertare la provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute; e poi è stata ritenuto incensurabile la motivazione della Corte di merito nella parte in cui aveva smentito la ricostruzione alternativa, proposta da Renard, circa l'origine dei beni.
Il comune ricorso non ha in alcun modo disarticolato il puntuale giudizio della sentenza impugnata in quanto, senza rappresentare alcun errore percettivo, si è limitato a contestare gli argomenti della Corte di cassazione riproponendo integralmente le censure disattese, funzionali esclusivamente ad una diversa valutazione di merito.
6. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle amme