Italian Supreme Court annuls bail order for extradition suspect, remanding case due to lack of proportionality reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the Court of Appeal's order maintaining Mirto Rekanski's prison bail pending extradition to North Macedonia. Rekanski argued the lower court failed to justify rejecting less restrictive measures like electronic monitoring despite evidence of family and employment ties in Italy. The Court agreed that the appeal judgment lacked specific reasoning for rejecting these alternatives, violating proportionality principles, and remanded the case for a new decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 275, comma 3-bis e 275-bis cod. proc. pen.; Art. 714 cod. proc. pen.; The court must provide specific reasons for rejecting less restrictive coercive measures, ensuring proportionality and adequacy in bail decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Rekanski Mirto nato a Golem Papradnik (Macedonia) il 02/02/1979 avverso l'ordinanza del 04/10/2023 della Corte di appello di Trieste udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria dell'avvocato Alberto Rumiel che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1,In data 22 settembre 2023 la Guardia di Finanza di Portogruaro ha arrestato ai fini estradizionali verso la Macedonia del Nord Mirto Rakanski in esecuzione di mandato di arresto emesso il 6 luglio 2023 dal Tribunale di Ohrid per il reato di truffa, in relazione al quale è stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. Il 23 luglio 2023 la Corte di appello ha convalidato l'arresto e applicato la misura della custodia cautelare in carcere. 2.Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha rigettato la richiesta di revoca o di modifica della misura della custodia cautelare in carcere applicata a Rekanski evidenziando che: -non vi è conferma che Rekanski abbia mai svolto attività lavorativa in Italia; -non vi è certezza che la Holding V S.r.l. sia una impresa effettivamente operativa, non risultando avere a disposizione neppure un immobile con utenze attive; -non vi è riscontro di stabili legami familiari del ricorrente in territorio italiano, non essendo stato presentato né acquisito un documento che dimostri la consistenza effettiva del nucleo familiare dell'estradando e l'identità dei suoi componenti.
In considerazione di ciò, la Corte di appello territoriale ha ritento sussistente il pericolo di fuga da prevenire unicamente con la misura della custodia in carcere.
3. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione Rekanski deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 714 e 27 cod, proc. pen. Non sono stati evidenziati elementi concreti che possano far ritenere sussistente un pericolo di fuga da parte del ricorrente. L'esigenza cautelare è stata considerata sussistente sulla base di una mera presunzione. 2.2. Violazione di legge in relazione ai criteri di adeguatezza delle misure cautelari. Poiché l'art. 714 cod. proc. pen. permette l'applicazione di tutte le misure coercitive previste dall'ordinamento, la Corte d'appello ha violato le disposizioni del codice di procedura penale nella misura in cui non ha considerato come adeguate misure cautelari meno afflittive rispetto a quella in atto. 2.3.
Violazione di legge in relazione agli artt. 275, comma 3-bis e 275-bis cod. proc. pen. La Corte di appello non ha indicato le specifiche ragioni per le quali ha ritenuto inidonea la misura degli arresti domicilliari con il braccialetto elettronico e ha adottato un provvedimento contrario ai principi di proporzionalità e adeguatezza della misura. Va rimarcata l'esistenza di rapporti familiari e di lavoro tali da richiedere la presenza del ricorrente sul territorio italiano; i rilievi difensivi comprovati documentalmente dalla dichiarazione resa dalla Legione Carabinieri F.V.C.
Stazione di Lignano Sabbiadoro, emessa in data successiva al provvedimento impugnato dimostrano il radicamento dell'odierno ricorrente e della famiglia in territorio italiano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato, avendo la Corte territoriale congruamente motivato in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga.
3. Appaiono invece fondati i motivi concernenti la scelta della misura. Era stata, infatti, richiesta, in via subordinata rispetl:o alla revoca, la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, eventualmente con braccialetto elettronico. In relazione a tale richiesta, nell'ordinanza impugnata non v'è alcuna specifica motivazione, non potendosi ritenere tale l'apodittica affermazione di inidoneità di una misura «meno intensa» di quella carceraria. D'altra parte, neppure può ritenersi che fosse impraticabile la misura degli arresti domiciliari, posto che la stessa era stata richiesta presso l'abitazione di Lignano Sabbiadoro - via Arco dell'Alba e la Corte ha dato atto che risultava stipulato un contratto di locazione fino al 12 maggio 2024, data entro la quale la decisione sull'estradizione sarà certamente intervenuta.
4. Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui