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Sentenza — n. 11177/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against acquittal for insult due to public nature of offense and lack of perception requirement.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11177/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Maurizio Fiandaca against the appellate court's acquittal for the crime of insult under Article 341-bis of the Penal Code. The appellant argued that the court failed to verify whether bystanders perceived the offensive expressions and criticized the vague reasoning regarding civil damages. The court held that for this specific offense, it is sufficient that the expressions were audible to the public present, creating a psychological aggravation for the official, thereby rendering the defense's claim about non-perception irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis cod. pen.; The offense of insult against a public official is constituted if the offensive expressions are audible to the public present, as the potential for psychological disturbance to the official's performance suffices without requiring proof of actual perception by all bystanders.

Parole chiave

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insult against public official particular leniency of fact audibility requirement civil damages assessment procedural costs allocation risarcimento alle vittime di reati risarcimento del danno civile restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis cod. pen.
Con il primo motivo violazione dell'art. 341-bis cod. pen. non essendosi giustificata la necessaria percezione da parte dei presenti - diversi dalle persone offese - delle ingiurie attribuite all'imputato.
Art. 131-bis cod. pen.
Invero, non è esclusa la sussistenza del danno - destinato ad essere liquidato in separata sede - dal riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e della particolare modestia della offesa arrecata.
Corte Costituzionale n. 173 del 2022
art. 341-bis cod. pen
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta, a seguito di gravame interposto dall'imputato Maurizio Fiandaca avverso la sentenza emessa in data 4 marzo 2022 dal Tribunale di Enna, in riforma della decisione ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Invero, non è esclusa la sussistenza del danno - destinato ad essere liquidato in separata sede - dal riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Saad
Sez. 6, n. 50235 del 21/11/2023, Terranova c/ Mannino
è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o risarcimento presentata dalla parte civile e raccoglimento di essa costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile (Sez. 6, n. 50235 del 21/11/2023, Terranova c/ Mannino, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fiandaca Maurizio, nato a Vittoria il 26/03/1993 avverso la sentenza del 09/03,e23 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. Franco Puzzo, per le parti civili Oliva Nicola, Trani Ciro e Scordella Pasquale; nonché avv. Francesco Giarrizzo, per la parte civile Leone Giuseppe che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta, a seguito di gravame interposto dall'imputato Maurizio Fiandaca avverso la sentenza emessa in data 4 marzo 2022 dal Tribunale di Enna, in riforma della decisione ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. ascrittogli perché non punibile per la particolare tenuità del fatto, confermando le statuizioni civili in favore delle parti offese costituite.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che a mezzo del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 341-bis cod. pen. non essendosi giustificata la necessaria percezione da parte dei presenti - diversi dalle persone offese - delle ingiurie attribuite all'imputato. Nonostante la questione fosse stata specificamente proposta in sede di appello - segnatamente con riguardo alle testimonianze di Calogero Giunta, Ippolito, Bonferraro e Licata che avevano escluso di aver sentito o percepito le offese - la Corte di appello ha omesso di valutare a riguardo. 2.2.

Con il secondo motivo vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della prova della colpevolezza del ricorrente, essendosi la sentenza esibita in espressioni dubitative e probabilistiche in ordine ad una ricostruzione dei fatti sommaria e generica. 2.3. Con il terzo motivo illogicità della motivazione in ordine al risarcimento del danno e al pagamento delle spese del giudizio rispetto alla affermata assenza di una reale ed incisiva portata offensiva delle espressioni attribuite al ricorrente, confermando le statuizioni civili senza giustificare la sussistenza del danno alle parti civili costituite.

3. Il Procuratore generale ha depositato memoria a sostegno del rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2. Il primo e secondo motivo, riguardanti le ragioni della responsabilità, possono essere congiuntamente considerati, risultando infondati, lambendo l'inammissibilità.La sentenza impugnata ha correttamente ritenuto integrata la fattispecie contestata in ragione della condotta più volte offensiva tenuta dal ricorrente nei confronti degli operanti, in luogo pubblico e alla presenza di più persone - oltre quelle destinatarie delle espressioni offensive -, non potendosi condividere l'assunto difensivo circa la necessità di accertare che tali espressioni dovessero anche essere percepite dagli astanti.

Osta, invero, a tale assunto il condivisibile principio secondo il quale ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all'art. 341-bis cod. pen. è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Saad, Rv. 26654E).

Cosicché esula dal thema probandum il dedotto difensivo volto a provare che alcuni dei presenti non avessero percepito le offese rivolte ai Carabinieri e del tutto generica è la censura riguardante la stura degli accadimenti.

3. Il terzo motivo è infondato. Invero, non è esclusa la sussistenza del danno - destinato ad essere liquidato in separata sede - dal riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e della particolare modestia della offesa arrecata. Inoltre, incensurabile è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite in conformità al principio secondo il quale, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, il giudice che emette sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o risarcimento presentata dalla parte civile e raccoglimento di essa costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile (Sez. 6, n. 50235 del 21/11/2023, Terranova c/ Mannino, Rv. 285671).

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalle parti civili costituite che si stima equo liquidare come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Leone Giuseppe nella misura di 3.686, oltre accessori di legge, e dalle parti civili Oliva Nicola, Trani Ciro e Scordella Pasquale, che liquida in complessivi eu