Cassation court dismisses confiscation revocation appeal as inadmissible due to preclusion of issues already decided in prevention proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Tarantolo Vito and Barraco Vincenzo inadmissible regarding a request to revoke preventive confiscation. The applicants argued the society was established in 1983, outside the alleged danger period, and that new evidence was discovered after the preventive proceedings concluded. The court ruled that the specific legal question regarding the timing of the request was already explicitly examined and deemed inadmissible in the prior preventive judgment, making it precluded from re-litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 28 comma 1 e comma 2 del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 159; In matters of preventive confiscation, new evidence relevant to revocation includes post-proceeding discovery or previously existing evidence unknowingly found after finality, but issues already deduced and evaluated in the preventive proceedings are precluded from subsequent review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.Tarantolo Vito, nato a Gibellina il 12/01/1946 2. Barraco Vincenzo, nato a Trapani il 26/07/1964 avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Caltanissetta il 23/05/2023; visti gli atti ed esaminati i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Simone Perelli, che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di revocazione della confisca di prevenzione avente ad oggetto il capitale della società Marconi s.r.I., relativamente alle quote detenute dalla società Tarantolo Vito e C. s.r.l. e da Tarantolo Vito e Tarantolo Germana.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione Tarantolo Vito e Barraco Vincenzo articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge.La confisca sarebbe stata disposta sul presupposto che la pericolosità sociale fosse sussistente "a partire dalla metà degli anni '90" e che le società in questione fosse stata costituita nel 1996; sostiene il ricorrente che la società fu in realtà costituita nel 1983, in un momento, dunque, esterno rispetto al perimetro temporale di pericolosità. La Corte avrebbe errato nel ritenere insussistente la prova che della circostanza posta a fondamento della richiesta di revocazione i ricorrenti fossero venuti a conoscenza dopo la definizione del provvedimento ablatorio.
Secondo il ricorrente, invece, la richiesta di revocazione sarebbe stata in realtà avanzata non ai sensi dell'art. 28, comma 1, del d. Igs n. 159 del 2011 quanto, piuttosto, ai sensi del comma 2 della norma indicata, secondo cui "In ogni caso la revocazione può essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura". La questione, si aggiunge, fu devoluta alla Corte di cassazione nel corso del giudizio di prevenzione e il motivo fu ritenuto inammissibile (Sez. 5, n. 19280 del 5.12.2019)
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Le Sezioni unite hanno chiarito che in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca, Rv. 283707).
2. Dalla lettura della sentenza n. 19280 del 5/02/2019 della Quinta Sezione della Corte di cassazione con la quale fu definito il procedimento di prevenzione avente ad oggetto la confisca dei beni di cui si chiede la revocazione emerge chiaramente cha la questione oggetto dell'odierno ricorso fu espressamente devoluta e dichiarata inammissibile dalla Corte (cfr. pagg. 12 e ss.). In particolare la Corte nella occasione chiarì che: "anche a prescindere dal fatto che le dichiarazioni di Giuseppe Messina, il commercialista di fiducia del Virga, avessero consentito di collocare la prossimità del Tarantolo al capo cosca a metà degli anni '80, resta la considerazione che le società del Tarantolo avevano avuto uno sviluppo economico effettivo solo a partire dal loro coinvolgimento nell'aggiudicazione degli appalti pubblici, reso possibile proprio • dall'avvicinamento del Tarantolo medesimo alla cosca mafiosa capeggiata da Vincenzo Virga e dall'inserimento di tale sodalizio, e quindi dei suoi referenti imprenditoriali, nel sistema di aggiudicazione degli appalti creato da Cosa Nostra palermitana e, nei primi anni, gestito da Angelo Siino.
L'avvicinamento del Tarantolo al Virga aveva anche dato inizio a quelle intestazioni fittizie che, in una prima fase, l'odierno proposto aveva realizzato per occultare la compartecipazione a determinate società ed operazioni del Virga e dei suoi accoliti e, poi, a partire dalla metà degli anni '90, aveva realizzato, temendo egli stesso di essere oggetto di indagini (e dei conseguenti provvedimenti di confisca) proprio a causa dei rapporti che aveva instaurato con lo stesso Virga, servendosi di familiari e di stretti collaboratori, per occultare le sue partecipazioni nelle medesime, in altre intraprese economiche e nei mezzi finanziari che ne erano derivati".
Dunque una questione, quella oggetto del ricorso, che, in quanto deducibile e di fatto dedotta e valutata nel procedimento di prevenzione definito, è preclusa. Né, come correttamente notato dalla Corte di appello, è stato spiegato quando dell'ipotizzato fatto nuovo sarebbero venuti a conoscenza i ricorrenti.
3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così