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Sentenza — n. 10640/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10640/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10640/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mollzati Ardit (CUI 06U013E), nato in Albania il 17/12/1999 avverso la sentenza del 24/01/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA Rilevato che con la sentenza in epigrafe è stata disposta la consegna del ricorrente alla Autorità Giudiziaria dell'Austria a seguito di mandato di arresto processuale emesso dal Pubblico Ministero di Eisenstadt autorizzato dal Tribunale in data 21 dicembre 2023 in relazione al reato di traffico di clandestini ai sensi dell'art. 114, commi 1, 3 Z 2, 4 primo caso della FPG;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 10640/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso denuncia violazione di legge penale o di norme di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale in relazione alla verifica dei presupposti di cui alla legge n. 69/2005 senza esporre alcuna ragione a riguardo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.

Parole chiave

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mandato d'arresto europeo ricorso costituzionale all'estero procedura di cooperazione ordine d'arresto per estradizione titolo esecutivo europeo Europa orientale
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mollzati Ardit (CUI 06U013E), nato in Albania il 17/12/1999 avverso la sentenza del 24/01/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA Rilevato che con la sentenza in epigrafe è stata disposta la consegna del ricorrente alla Autorità Giudiziaria dell'Austria a seguito di mandato di arresto processuale emesso dal Pubblico Ministero di Eisenstadt autorizzato dal Tribunale in data 21 dicembre 2023 in relazione al reato di traffico di clandestini ai sensi dell'art. 114, commi 1, 3 Z 2, 4 primo caso della FPG;

Rilevato che il ricorso denuncia violazione di legge penale o di norme di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale in relazione alla verifica dei presupposti di cui alla legge n. 69/2005 senza esporre alcuna ragione a riguardo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.

c) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 581, comma 1. lett. d), cod. proc. pen.; Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto devono essere disposti gli adempimenti di C:ancelleria ai sensi dell'art. 22, comma 5, I. 22 aprile 2005, n. 69;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69/2005. Così deci