Cassation appeal dismissed due to loss of interest following the prosecution's decision to archive the criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the underlying criminal proceedings had been archived, eliminating the applicant's legal interest. The applicant argued that the lower court's order regarding the seizure of mobile phones lacked sufficient motivation and pertinence, but the court focused on the procedural status of the case. Since the prosecution had already decided to archive the case against the respondent, the applicant no longer had a valid interest to challenge the seizure order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the applicant loses interest due to the archiving of the proceedings, rendering the challenge to the seizure order moot.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ~caldo Giuseppe, nato a Noia il 12/12/1963 avverso la ordinanza del 21/06/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, a seguito di istanza di riesame dell'indagato Giuseppe Mercaldo, ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso il 5 aprile 2023 dal Pubblico Ministero dello stesso Tribunale avente ad oggetto i telefoni cellulari nella disponibilità del predetto in relazione ai reati di cui agli artt. 326-378- 416-bis.1 cod. pen.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo con unico motivo mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della astratta configurabilità dei reati per i quali si procede e delle esigenze ritenute nonché in relazione alla pertinenzialità e adeguatezza del vincolo. In particolare, il mero richiamo alla annotazione di polizia giusdiziaria non dà affatto contezza dei predetti presupposti risultando generica rispetto al soggetto che avrebbe dato notizia, alle modalità della rivelazione ed al suo oggetto, mancando la valutazione di punti decisivi per l'accertamento del fatto, così palesandosi la mancanza di collegamento tra gli oggetti sequestrati e il reato ipotizzato. Inoltre, del tutto apodittica è la ritenuta pertinenzialità del telefono e dells scheda sequestrate al ricorrente rivelandosi il carettere meramente esplorativo dell'adozione del vincolo.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
4. E' pervenuta memoria di replica del difensore che ha eccepito l'omessa notifica kat difensore avv. Roberto Antonio Iglio nonché ragioni a sostegno dell'accoglimento del ricorso.
5. All'udienza del 15 novembre 2023 è stato disposto il rinvio del procedimento all'odierna udienza per la notifica dell'avviso al predetto difensore.
6. E' pervenuta istanza difensiva che allega sopravvenuta mancanza di interesse al ricorso per la disposta archiviazione del procedimento.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse in ragione della intervenuta archiviazione del procedimento nei confronti del ricorrente.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non conseguono le statuizioni ex art. 616 cod. proc. pen. in ragione della sopravvenuta causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso