Italian Court dismisses appeal on custody order citing lack of connection between criminal charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a custody order inadmissible due to a lack of connection between the cited grounds and the contested decision. The appellant argued that the court failed to evaluate the qualified connection between the 'Reset' and 'Testa di serpente' proceedings, specifically regarding an acquitted murder charge. The court ruled the appeal manifestly unfounded because the lower court's reasoning on the lack of connection was not contested and the appeal did not properly link its arguments to the specific provisions of the contested order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 310 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible when the grounds cited in the appeal do not correspond to the reasons given in the contested decision, as the latter cannot ignore the assertions made in the act being challenged.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Abbruzzese Nicola, nato a Cosenza il 21/07/1988 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 12/04/2023; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentito il difensore dell'indagato, Avvocato Cesare Badolato, che insistil:o per l'accoglimento del ricorso. 41k.,
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 12 aprile 2023 (motivazione depositata il successivo 23 agosto), pronunciandosi ex art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'appello formulato da Abbruzzese Nicola avverso il rigetto da parte del Gip della richiesta di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata all'indagato con ordinanza "genetica" del 10 settembre 2022.
2. L'addebito provvisorio ha ad oggetto le contestazioni di cui all'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, cod. pen. e agli artt. 81, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma 3, nn. 1 e 3, e 416 bis.1 cod. pen., nell'ambito del procedimento penale denominato "Reset". 2.1. L'indagato aveva invocato l'inefficacia dell'ordinanza custodiale ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen. in relazione alla disciplina delle "contestazioni a catena", in riferimento ad una precedente ordinanza custodiale - eseguita in data 31 dicembre 2019 - "per i reati di estorsione e il delitto associativo di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p.", nell'ambito di diverso procedimento penale, denominato "Testa di serpente". Richiesta rigettata dal Tribunale dell'appello cautelare.
3. Avverso tale ordinanza Abbruzzese Nicola ha presentato, per mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce violazione di legge e mancanza assoluta della motivazione in riferimento alla ritenuta insussistenza di una "connessione qualificata" tra le due contestazioni cautelari; sul punto, si evidenzia che l'ordinanza impugnata ha fatto riferimento ad una - inesistente - contestazione di omicidio, relativa verosimilmente all'uccisione di tale Bruni Luca (fatto in ordine al quale l'indagato è stato assolto). Pertanto, si evidenzia, manca del tutto la valutazione della connessione qualificata tra l'associazione contestata e gli altri reati fine contenuti nell'ordinanza relativa al procedimento cd. "Reset" e i fatti di reato, diversi dall'omicidio, contestati nel procedimento c.d. "Testa di serpente" per i quali l'indagato è tutt'ora cautelato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile.
2. In esso si censura solo un profilo - peraltro marginale - dell'ordinanza impugnata (ossia la vicenda dell'omicidio del Bruni). Profilo, comunque, in ordine al quale il Tribunale dell'appello cautelare chiarisce che nei confronti di Abbruzzese Nicola è stata comunque esclusa la gravità indiziaria. Iy7 2 3. Per il resto, l'ordinanza esclude la sussistenza dei presupposti per la retrodatazione sulla base di argomentazioni non illogiche e che, soprattutto, non vengono in alcun modo contestate dal ricorrente. Al riguardo, come esattamente rilevato dal PG nelle sue conclusioni all'odierna udienza, deve dunque farsi applicazione del principio, pacifico, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (da ultimo, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014; Lavorato, Rv. 259425 - 01).
4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione del pagamento della somma - giudicata congrua in relazione alla causa di inammissibilità - di tremila euro a favore della cassa delle ammende. La cancelleria è incaricata dei conseguenti adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp att. cod. proc. peri. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19 dicembre 2023 Il