Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 10126/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawn interest in the case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10126/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant withdrew the claim due to a lack of interest. Although the court had initially annulled a home detention measure and replaced it with a suspension from public office, the appellant renounced the appeal before the final judgment. The court ruled that this withdrawal does not constitute a virtual loss of the case, thereby exempting the appellant from procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: The appeal is inadmissible if the appellant declares a lack of interest in the outcome, as this withdrawal precludes the court from assessing the merits or ordering costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of interest withdrawal of appeal inadmissibility procedural costs virtual loss cassation appeal suspension from office condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
art. 24 Cost
in relazione all'art. 24 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017
208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cannaò Giovanni nato a Napoli il 30/6/1982 avverso l'ordinanza emessa il 31 luglio 2023 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso trasmessa dal difensore, Avv. Stefania Ciliberto.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giovanni Cannaò ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che ha annullato il provvedimento di applicazione della misura degli arresti domiciliari in relazione al capo 4 dell'imputazione provvisoria e sostituito detta misura in relazione al capo 5 con quella interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio per il periodo di sei mesi. Ha dedotto due motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 1.1. Violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. nonché degli artt. 110 e 319 cod. pen.; 1.2 Violazione degli art. 274 e 516 cod. proc. pen. in relazione all'art. 24 Cost.

2. Nelle more del ricorso il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione per carenza di interesse a seguito della intervenuta revoca della misura interdittiva. In considerazione della sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. All'inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento processuali né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto il venir meno dell'interesse, sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non configura un'ipotesi di soccombenza, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezvumes, Rv. 272308).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 25 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il P