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Sentenza — n. 10124/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of independent fact assessment in plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10124/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Magdouli Abdallah inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to independently evaluate contested facts regarding the continuation of a drug offense. The court ruled that such a complaint is procedurally barred because the law limits appeals against plea bargain sentences to specific statutory violations, excluding failures to verify statutory exemptions.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448 c.p.p. comma 2-bis: Appeals against sentencing in plea agreements are inadmissible if based on the failure to verify statutory exemptions, as the law restricts review to explicitly listed violations.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain sentencing continuation of crime statutory exemptions procedural bar traffico aggravato di cocaina detenzione di stupefacenti abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Il Tribunale di Bolzano con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 17 febbraio 2022 (motivazione depositata il successivo 20 maggio), ritenuta la continuazione del reato oggetto del giudizio (art.
Art. 448 cod. proc. pen. comma 2-bis
103, che ha introdotto nell'art. 448 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
il comma 2-bis, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 81 cod. pen.
2797E1 - 01), ovvero in relazione agli aumenti di pena operati ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod.
Art. 27 Cost.
art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Bolzano con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 27 Cost
art. 448 cod. proc. pen
103, che ha introdotto nell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
il comma 2-bis, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya
27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv.
Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine
Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, PG c. Novaglio
(Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, PG c. Novaglio, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Magdouli Abdallah, nato in Tunisia il 19/06/1992 avverso la sentenza della Corte di appello di Bolzano del 17/02/2022; letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere Enrico Gallucci; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Romana Pirrelli, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Bolzano con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 17 febbraio 2022 (motivazione depositata il successivo 20 maggio), ritenuta la continuazione del reato oggetto del giudizio (art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere illecitamente detenuto 100,22 grammi di cocaina) con quello giudicato con sentenza divenuta irrevocabile 1'8 gennaio 2021, ha applicato a Magdouli Abdallah la pena complessiva di cinque anni di reclusione ed euro 20.000 di multa.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha presentato, per mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce violazione di legge per "mancata valutazione autonoma dei fatti contestati rispetto alla richiesta delle parti".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché il motivo dedotto propone censure non consentite.

2. Anche a prescindere dalla genericità della doglianza, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).

A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede. 2.1. Invece, dopo la modifica normativa ad opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha introdotto nell'art. 448 cod. proc. pen. il comma 2-bis, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che il comma 2-bis cit., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non è contemplata la mancata osservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez.

F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 2797E1 - 01), ovvero in relazione agli aumenti di pena operati ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, PG c. Novaglio, Rv. 28:3943 - 01).

3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, giudicata congrua in relazione alla causa di inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 gennaio 2024 (e;Il onsigliere 5 ten ye Il Pre id nte Enrico Gal cc' Giorgio F, delbo r",