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Sentenza — n. 9857/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against extradition arrest warrant due to revocation of detention and lack of interest.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9857/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the detention measure was revoked on February 13, 2024, resulting in the immediate release of the defendant. The appellant argued that the lower court failed to describe the facts underlying the extradition request in violation of procedural code Article 715, but this claim became moot after the arrest warrant was lifted. The court ruled that the loss of interest, caused by factors unrelated to the appellant, precludes any condemnation for litigation costs or fines.

Regesto Legislator

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Art. 715, comma 2, lett. B, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the detention measure is revoked prior to the hearing, as the loss of interest renders the proceeding moot and exempts the appellant from costs.

Parole chiave

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inadmissibility appeal loss of interest custodia cautelare extradition warrant procedural code art 715 asilo di curdi iraniani diritto di essere arrestato azione di convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 715, comma 2, lett. B, cod. proc. pen.
Contro l'anzidetta ordinanza ha rwoposto ricorso per cassazione il difensore di Sher Ali, che ha dedotto la violazione dell'art. 715, comma 2 lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 45618 dell'11/11/2021, Pujia
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, in conformità con quanto già precisato da questa Corte (Sez. 4, n. 45618 dell'11/11/2021, Pujia, Rv.
Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi
282549 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ali Sher, nato a Gujrat il 20/3/1991 avverso l'ordinanza della Corte di appello di Firenze del 28/12/2023 Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28 dicembre 2023 la Corte di appello di Firenze ha convalidato l'arresto, operato di urgenza dalla Polizia giudiziaria, di Sher Ali, nei cui confronti è stato emesso ordine di cattura il 28 gennaio 2023 dall'Autorità giudiziaria del Pakistan per il reato di omicidio, e gli ha applicato in via provvisoria la misura della custodia cautelare in carcere.

2. Contro l'anzidetta ordinanza ha rwoposto ricorso per cassazione il difensore di Sher Ali, che ha dedotto la violazione dell'art. 715, comma 2 lett. B, cod. proc. pen., per non essere stati descritti i fatti per cui era stata richiesta l'estradizione. Il 18 febbraio 2024 è pervenuto il provvedimento di revoca della misura cautelare in carcere, emesso il 13 febbraio 2024; il 26 febbraio 2024 è stata depositata la rinuncia al ricorso. CONSIDERATO 3I'N DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Risulta, infatti, che il 13 febbraio 2024 è stata revocata la misura cautelare della custodia in carcere, inflitta all'indagato, ed è stata ordinata la sua immediata scarcerazione, così che deve ritenersi venuto meno l'interesse al ricorso.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, in conformità con quanto già precisato da questa Corte (Sez. 4, n. 45618 dell'11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01), secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto non si configura un'ipotesi di soccombenza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il rico