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Sentenza — n. 9852/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9852/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9852/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 18 aprile 2023 il Tribunale di Cremona ha dichiarato Silvia Di Benedetto responsabile del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen e l'ha 4 condannata alla pena ritenuta di giustizia e al pagamento delle spese processuali, con la concessione della sospensione condizionale della pena.

Regesto Legislator

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art. 316- ter cod. pen, art. 322 ter cod. pen; Sentenza — n. 9852/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, che ha dedotto la violazione dell'art. 322-ter, comma 1, cod. pen. in relazione alla mancata applicazione della confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, dei beni che hanno costituito il prezzo o il profitto della condotta delittuosa di cui all'art. 316- ter cod. pen., per un ammontare di C 5.234,00.

Parole chiave

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appropriazione indebita di fondi confisca di valori patrimoniali confisca dei beni restituzione dei sussidi statali occultamento di beni pignoramento di crediti

Disposizioni normative citate

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art. 316- ter cod. pen
in relazione alla mancata applicazione della confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, dei beni che hanno costituito il prezzo o il profitto della condotta delittuosa di cui all'art. 316- ter cod. pen., per un ammontare di C 5.234,00.
art. 322 ter cod. pen
pen., deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia avverso la sentenza emessa il 18/4/2023 dal Tribunale di Cremona nei confronti di Di Benedetto Silvia Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore di Silvia Di Benedetto, pervenute il 16 febbraio 2024, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare I ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 aprile 2023 il Tribunale di Cremona ha dichiarato Silvia Di Benedetto responsabile del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen e l'ha 4 condannata alla pena ritenuta di giustizia e al pagamento delle spese processuali, con la concessione della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, che ha dedotto la violazione dell'art. 322-ter, comma 1, cod. pen. in relazione alla mancata applicazione della confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, dei beni che hanno costituito il prezzo o il profitto della condotta delittuosa di cui all'art. 316- ter cod. pen., per un ammontare di C 5.234,00.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Premesso che l'imputata è stata condannata per il rea1:o di cui all'art. 316 ter cod. pen., deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320 cod. pen., è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo (confisca diretta) ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto (confisca per equivalente). Deve aggiungersi che il profitto del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato [...] coincide con l'importo del finanziamento indebitamente ottenuto, atteso che il relativo contratto non si sarebbe perfezionato senza la prestazione del contributo pubblico, sicché a tale importo occ:orre riferirsi ai fini della verifica del superamento della soglia di punibilità prevista dall'art. 316 - ter cod. pen. (Sez. 6, n. 11246 del 13/01/2022, Itv. 283106 — 02).

3. Nel caso in esame, il Tribunale ha omesso di disporre la confisca e, posto che la determinazione dell'importo da assoggettare a confisca, o, in alternativa, l'individuazione dei beni, soggetti ad ablazione, implicano valutazioni di merito e poteri istruttori di competenza del giudice di merito, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca con rinvio alla Corte di appello di Brescia, competente ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. Tale epilogo si pone in linea con quanto già affermato da questa Corte secondo cui la sentenza di condanna che abbia omesso la confisca del profitto va parzialmente annullata con rinvio nei casi in cui occorra verificare, mediante attività istruttorie precluse in sede di legittimità, la possibilità di procedere in via prioritaria alla confisca diretta di tale profitto e, ove ciò sia impossibile, a quella 2 per equivalente (Sez. 3, n. 3165 del 22111/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278637 - 02).

4. Non è superfluo rimarcare che il giudice del rinvio dovrà valutare, preliminarmente, se effettivamente vi sia stato un profitto, non potendosi escludere che sia intervenuto il recupero delle erogazioni da parte dell'Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della confisca e rinvia per il giudizio di secondo grado sul punto alla Corte di app