Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 9846/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9846/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9846/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

L'imputato Gctse Petrovsky ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe deducendo i seguenti motivi: 1.1. Con il primo motivo parziale assenza della motivazione che impedisce di cogliere le ragioni della decisione, interrompendosi la sentenza a pg. 2 laddove si innesta la motivazione relativa ad altro procedimento. 1.2. Con il secondo motivo mancanza del dispositivo, essendo quello riportato in sentenza riferito ad altro imputato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 9846/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

Parole chiave

Generato dall'IA
verdetto di colpevolezza difetto di motivazione testimone a carico falsa dichiarazione della parte gravi addebiti penali momento del reato
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da Petrovskt Gotse, nato in Macedonia il 20 /04/1977 avverso la sentenza del 09/02/2023 del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. L'imputato Gctse Petrovsky ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe deducendo i seguenti motivi: 1.1. Con il primo motivo parziale assenza della motivazione che impedisce di cogliere le ragioni della decisione, interrompendosi la sentenza a pg. 2 laddove si innesta la motivazione relativa ad altro procedimento. 1.2. Con il secondo motivo mancanza del dispositivo, essendo quello riportato in sentenza riferito ad altro imputato.

2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. La sentenza impugnata, intestata al ricorrente per fatto a lui ascritto, risulta essere composta da una pertinente prima parte ricostruttiva del fatto e delle basi probatorie e da una seconda parte che, in punto di valutazione, riguarda altra e diversa vicenda relativa a tale Italia Salkanovic, alla quale è riferito il dispositivo riportato in sentenza, nonostante - come risulta dagli atti sia stato reso in udienza il dispositivo di condanna a carico del ricorrente.

3. Ne consegue la evidente violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. da parte della sentenza-documento che f non dà conto delle ragioni della emessa condanna, con conseguente nullità di detto atto, dovendosi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185, comma 3, cod. proc. pen., restituire gli atti al Tribunale di Asti.

P.Q.M.

l l e r i a Annulla la sentenza impugnata disponendo la restituzione degli atti al C a n c e Tribunale di Asti. Così deciso il 08/02/2024.