Cassation court dismisses appeal against detention order, upholding mafia association charges based on stable organizational integration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's detention order against Stefano Strini. The defense argued Strini was merely passive and lacked concrete evidence of active participation in the 'ndrangheta, citing rejected business proposals and lack of financial resources. The court rejected these claims, ruling that Strini's knowledge of the criminal structure, attendance at organizational meetings, and admission to new member gatherings constituted sufficient evidence of stable integration and availability to the criminal group.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640-bis c.p.; Art. 640 c.p.: Participation in mafia-type associations requires stable integration into the organizational structure; mere knowledge of the structure or attendance at meetings, without more, does not suffice to prove active availability to the criminal group.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Strini Stefano, nato a Parma il 25/12/1970 avverso la ordinanza del 19/07/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. Federico Silvestrini anche in sostituzione dell'avv. Alessandro Falzoni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 07/06/2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ,con la quale è stata applicata la misura della custodia in carcere a Stefano Strini in relazione alla ritenuta gravità indiziaria della sua partecipazione ad associazione mafiosa di stampo 'ndrangtietistico facente capo a Domenico Megna (capo 35).
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Stefano Strini tche con atto di ricorso deduce i seguentli motivi: 2.1. Con il primo motivo violazione di legge pena e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione associativa del ricorrente, in assenza dei necessari concreti indici fattuali rivelatori dello stabile inserimento del soggetto con ruolo attivo nel sodalizio, segnatamente in assenza di qualsivoglia condotta dello Strini che possa fondare una sua concreta ed inequivoca disponibilità ad agire in favore della contestata associazione.
In particolaref l'accertamento si è limitato ad individuare rela2:ioni del ricorrente con alcuni suoi coindagati limitate alla formulazione di proposte e dfailla passiva ricezione da parte dello Strini í senza alcuna espressa rappresentazione di essere un soggetto su cui il gruppo organizzatore poteva certamente contare. In un solo caso - vicenda "Casarossa" - quelle offerte e proposte sono seguite da una successiva valutazione dell'opportunità o meno di prestare il proprio apporto, ma alla quale è conseguito un espresso diniego. D'altra parte il Tribunale ha omesso di depurare l'accusa associativa da tutti quegli elementi menzionati nel relativo capo che non riguardavano il ricorrente, così residuando i summenzionati non rilevanti ed equivoci elementi.
Invero, risulta in contrasto con gli elementi di indagine l'assunto della data disponibilità al sodalizio di propri locali aziendali, di proprie risorse finanziarie con cambio di assegni o contante, di mediazione esperita in occasione di screzi di natura associativa e, infine, di aver ascoltato conversazioni o conosciuto dinamiche criminali e equilibri interni al sodalizio Alle deduzioni difensive il Tribunale non ha opposto considerazione. Risulta apodittico il preteso coinvolgimento del ricorrente nelle attività di finanza clandestina, in assenza di qualsiasi accordo con il Lumare sulle tecniche di pirateria informatica.
Ancora, illogicamente è stata valutata la denuncia alla Polizia di Parma, in relazione al riferimento al Megna, trattandosi di contenuto incompatibile con il legame associativo.2.2. Con il secondo motivo violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Massimo Colosimo, senza il necessario vaglio, trattandosi di dichiarazioni generiche e prive di riscontro esterno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'ordinanza individua il ruolo e le cointeressenze del ricorrente con la /Cosca" papaniciaria attraverso i suoi rapporti con Mario Megna - emissario del capo cosca Domenico Megna - in relazione al territorio parmense ove, attraverso una mirata rete di connivenze e di cellule stabilmente stanziate sul territorio, la cosca risulta operativa in stretto collegamento con la cosca madre. A tal riguardo sono considerate le dichiarazioni del Colosimo, soggetto qualificato per i suoi legami con Bolognino e Richichi, soggetti plenipotenziari della cosca Megna, che indica il ricorrente come immediato referente del clan papaniciario, diventato stretto fiduciario del Megna dopo l'arresto del Bolognino e con il quale lo stesso Megna aveva acquisito la gestione del ristorante di Collecchio, in cui era stata fissata la sede logistica dove avvenivano gli incontri degli affari 'ndranghetistici.
Dichiarazioni sugli interessi e intrecci affaristici della "cosca papaniciaraa che vengono confermate, seppur meno precisamente, da Giglio e Valerio. Militano a carico del ricorrente anche le conversazioni captate sulle dinamiche associative di cui il Megna partecipa i suoi interlocutori, alle quali presenziano il ricorrente e altro imprenditore (Mascogiuri). Altre captazioni riguardano più propriamente gli intrecci affaristici e dai quali emerge che il ristorante di Collecchio, gestito da Mascogiuri e Corbisieri, fa capo alla cosca papaniciara ed al suo esponente Meg na.
Ancora, sono valorizzati i viaggi degli imprenditori parmensi (il ricorrente, il Moscogiuri ed il Corbisieri) a Crotone per ricevere le direttive di Domenico Megna. E' valorizzata la vicenda della acquisizione dei beni sequestrati all'imprenditore parmense Giovanni Bello, della quale è posto a conoscenza il ricorrente da parte di Mario Megna che gestiva l'affare. Ancora, si valorizza la illustrazione da parte del Megna al ricorrente delle operazioni truffaldine sui conti correnti dormienti e dei colloqui tra il ricorrente e Salvatore Lumare, accompagnato dal Megna, sulle truffe informatiche sui conti correnti con l'indicazione del Megna al ricorrente del compito di cooptare direttori di banca compiacenti e di individuare i conti correnti sui quali allocare il denaro per farne disperdere la tracciabilità.
Infine, è considerato il coinvolgimento del ricorrente nel progetto di acquisto del villaggio "Casarossa" per il tramite di una società che doveva far capo a Mtiscogiuri, Strini e Corbisieri,in relazione al quale gli imprenditori parmensi avevano espresso le loro perplessità di ordine economico al capo cosca, per le quali l'affare non andava in porto.
3. Ritiene il Collegio che la ordinanza impugnata non incorre in vizi logici e giuridici in relazione alla ritenuta partecipazione del ricorrente alla compagine associativa, essendosi dato conto degli indici fattuali della piena e consapevole partecipazione del ricorrente alla cosca crotonese in terra emiliana, non rilevando la mancata documentazione di condotte satellite in capo al ricorrente. Gli indici evidenziati si collocano all'interno dell'alveo di legittimità secondo il quale la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.
U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889), risultando comportamento concludente, idoneo a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonché l'essere stato ammesso a partecipare ad incontri deputati all'inserimento di nuovi sodali (Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279597); ancora, considerandosi comportamento concludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale la partecipazione a più riunioni organizzative tenute in un immobile riconosciuto quale "sede" organizzativa del gruppo criminale, non essendo ipotizzabile che un estraneo possa essere più volte ammesso a tali consessi Sez. 1, n. 26684 del :12/04/2013, De Paola, Rv. 256045).
Pertanto, non scalfiscono la corretta valutazione indiziaria le opposte deduzioni difensive sulla pretesa passività del ricorrente nell'ambito delle conversazioni captate, il cui contenuto è invece correttamente ritenuto di univoca rilevanza indiziante, come pure il mancato esito positivo del progetto di acquisizione di "Casarossa", puntualmente considerato dalla ordinanza impugnata e valorizzato in quanto le declinazioni della partecipazione al progetto sono incensurabilmente ritenute espressione della messa a disposizione - al pari delle altre emergenze considerate - del ricorrente.
Generica è, ancora, la censura in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese il 9 gennaio 2021 alla gliZia di Parma in ordine alla inidoneità delle stesse a segnare la valenza indiziante del coacervo investigativo considerato designando una cesura dei rapporti con il Megna. Del tutto generica è, infine, la censura in ordine alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Colosimo, invece puntualmente considerate in relazione alla loro attendibilità intrinseca ed estrinseca.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuaili e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
5. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleri