Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 9438/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds for re-evaluation of evidence and merit issues.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9438/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court erred in applying criminal law regarding specific intent and misinterpreted witness testimony. The court rejected these claims, finding the appeal lacked grounds for re-evaluating evidence and improperly re-litigated substantive issues already resolved without logical or legal flaws.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it proposes questions of merit already answered by the lower court without logical or legal defects, or seeks re-evaluation of evidence without new grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal questions of merit re-evaluation of evidence specific intent witness testimony agitazione politica pubblica istigazione a delinquere disobbedienza civile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
Art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.
art. 337 cod. pen
Con il primo motivo erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Padovani Andrea, nato a Roma il 21/12/1968 avverso la sentenza del 09/03/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto dall'imputato Andrea Padovani avverso la sentenza emessa il 13 gennaio 2022 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 337, 339, comma 1, cod. pen. (capo A) e art. 4, comma 5, I. n. 110 del 1975 (capo B) e condannato a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. in relazione all'assenza del dolo specifico, avendo l'imputato attuato il biasimevole gesto del lancio della bottiglia con un intento più che altro dimostrativo, di disapprovazione e protesta per il trattamento di diniego verso il singolo manifestante, distaccatosi dal corteo, di percorrere via del Corso. A tal riguardo privo di pregio è il dissezionamento delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di meritoiche non ha consentito di collocare temporalmente la condotta, quando l'intera attività di ufficio si era esaurita e di cogliere il dichiarato intento dell'imputato di spostare l'al:tenzione su di sé con il lancio della bottiglia. 2.2.

Con il secondo motivo manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni del Casadei f che aveva radicalmente negato una partecipazione oppositìva del ricorrente, identificando l'autore della resistenza in un altro soggetto. Cosicché il percorso argomentativo della sentenza impugnata assume connotati di manifesta illogicità in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 2.3. Si segnala, infine, la eventuale necessità di procedere ai sensi dell'art. 95 del d.l. n. 162/2022 dinanzi al giudice dell'esec:uzione per la sostituzione della pena detentiva breve con la pena sostitutiva.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO NN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per ragioni non consentite di rivalutazione probatoriaf riproponendo questioni di merito alle quali la sentenza ha dato risposta senza incorrere in vizi logici e giuridici.

Invero, la Corte di merito ha giustificato la sussistenza della responsabilità dell'imputato che, facendo parte del gruppo di manifestanti, nella concitata fase di scontro tra questi e le forze dell'ordine - a seguito dell'impedimento da queste opposto ad un partecipante di accedere a via del Corso - tirava una bottiglia di vetro verso il poliziotto Casadei colpendolo all'avambraccio e scappando subito verso Piazza Venezia-angolo Foro Traiano, dove veniva raggiunto e bloccato. Incensurabile, ai. riguardo, risulta la valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di convalida dell'arreto, precisamente volte a influire sull'attività svolta dalle forze dell'ordine ,e generica9- rispetto al contesto accertato - il preteso travisamento delle dichiarazioni del Casadei.

2. La questione sulla applicazione dell'art. 95 d. I. n. 162/2022 ai processi pendenti al momento della sua entrata in vigore non esplicita censura alla decisione impugnata.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della