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Ordinanza — n. 9161/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9161/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9161/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA Sull'istanza proposta da Mudavoiu Aurelia, nata in Romania il 12/7/1987 per la remissione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del 15/7/2022 della Corte di appello di Perugia Visti gli atti e l'istanza; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Antonio Balsamo, che ha chiesto di accogliere la richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 15 luglio 2022, depositata il 18 maggio 2023, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Terni, con cui Aurelia Mudavoiu è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 548 cod. proc. pen, art. 175 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9161/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dall'esame degli atti emerge che l'avviso di deposito della sentenza di appello ex art. 548 cod. proc. pen. è stato notificato all'imputata presso il domicilio eletto nello studio di un difensore medio tempore revocato, nonostante ella si trovasse, al momento della notifica, in stato di detenzione.

Parole chiave

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deposito tardivo ritardo ingiustificato dell'azione penale rinvio del dibattimento ritiro della querela penale diritto al deposito domanda d'asilo tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
Con sentenza del 15 luglio 2022, depositata il 18 maggio 2023, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Terni, con cui Aurelia Mudavoiu è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 548 cod. proc. pen
Dall'esame degli atti emerge che l'avviso di deposito della sentenza di appello ex art. 548 cod. proc. pen.
art. 175 cod. proc. pen
Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 175 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sull'istanza proposta da Mudavoiu Aurelia, nata in Romania il 12/7/1987 per la remissione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del 15/7/2022 della Corte di appello di Perugia Visti gli atti e l'istanza; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Antonio Balsamo, che ha chiesto di accogliere la richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 15 luglio 2022, depositata il 18 maggio 2023, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Terni, con cui Aurelia Mudavoiu è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.

2. Con istanza del 28 settembre 2023 Aurelia Mudavoiu ha chiesto di essere rimessa in termini al fine di proporre ricorso per cassazione. Premesso che l'Avv. Antonio Cozza, suo difensore di fiducia, il 23 novembre 2022 aveva comunicato alla Corte di appello di Perugia la rinuncia al mandato difensivo e aveva rappresentato che la sua assistita era detenuta presso il carcere di Perugia, la ricorrente ha dedotto che l'avviso di deposito tardivo della motivazione della sentenza era stato notificato il 18 maggio 2023 presso lo studio dell'Avv. Cozza anziché nel luogo di detenzione. La ricorrente ha aggiunto di essere venuta a conoscenza della sentenza solo il 24 agosto 2023, allorquando il nuovo difensore si era recato presso la cancelleria della Corte di appello di Perugia per chiedere informazioni sullo stato del procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'istanza merita accoglimento.

2. Dall'esame degli atti emerge che l'avviso di deposito della sentenza di appello ex art. 548 cod. proc. pen. è stato notificato all'imputata presso il domicilio eletto nello studio di un difensore medio tempore revocato, nonostante ella si trovasse, al momento della notifica, in stato di detenzione.

3. Al riguardo deve rilevarsi che le notificazioni all'imputato detenuto devono essere sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, pur in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio (cfr.: Sez. U, n. 12778 dei 27/02/2020, S., Rv. 278869 - 01, che ha precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa").

4. Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 175 cod. proc. pen. per la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione, essendo la notifica dell'avviso ex art. 548 cod. proc. pen. avvenuta in un luogo diverso dall'istituto penitenziario in cui era ristretta l'imputata, che, quindi, non è venuta a conoscenza della sentenza, ed essendo l'istanza di rimessione nel termine stata presentata il 28 settembre 2023, nel termine di 30 giorni dalla conoscenza della sentenza di appello, avvenuta il 24 agosto 2023.

P.Q.M.

Rimette nel termine Mudavoiu Aurelia per proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 887/2022 del 15 lugl