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Sentenza — n. 9155/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9155/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9155/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Giovambattista Pizzo è stato rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani per rispondere dei reati di peculato (capo A) e di appropriazione indebita (capo B) in qualità di legale rappresentante della società FG Matic, esercente la gestione, pe:- conto della concessionaria HBG Connex Spa, delle macchine da gioco e della raccoita del denaro delle giocate.Il Tribunale di Trapani, con sentenza del 9 febbraio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha assolto l'imputato dal delitto di peculato per insussistenza del fatto e dal delitto di appropriazione indebita perché il fatto non costituisce reato. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, su appello della sola parte civile HBG Connex Spa, ha dichiarato Giovambattista Pizzo responsabile, ai soli effetti civili, del reato di peculato condannandolo a pagare alla società HBG Connex Spa la somma di C 47.875,57, oltre al risarcimento del danno morale liquidato in C 1.000 e spese.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 9155/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Giovambattista Pizzo, con atto sottoscritto dal difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando censure di natura processuale, sull'omessa valutazione delle prove e sulla qualificazione giuridica dei fatti. Successivamente, con nota del 13 febbraio 2024, il difensore, procuratore speciale del ricorrente, ha inviato rinuncia al ricorso per cassazione dando atto dell'accordo transattivo intercorso tra il proprio assistito e la costituita parte civile.

Parole chiave

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riscossione di pene pecuniarie reato di poca entità azione civile recupero delle spese esecutive confisca dei proventi di reato reati nel fallimento e nell'esecuzione per debiti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pizzo Giovambattista nato il 14/06/1967 a Castellammare del Golfo avverso la sentenza del 15/09/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; lette la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giovambattista Pizzo è stato rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani per rispondere dei reati di peculato (capo A) e di appropriazione indebita (capo B) in qualità di legale rappresentante della società FG Matic, esercente la gestione, pe:- conto della concessionaria HBG Connex Spa, delle macchine da gioco e della raccoita del denaro delle giocate.Il Tribunale di Trapani, con sentenza del 9 febbraio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha assolto l'imputato dal delitto di peculato per insussistenza del fatto e dal delitto di appropriazione indebita perché il fatto non costituisce reato. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, su appello della sola parte civile HBG Connex Spa, ha dichiarato Giovambattista Pizzo responsabile, ai soli effetti civili, del reato di peculato condannandolo a pagare alla società HBG Connex Spa la somma di C 47.875,57, oltre al risarcimento del danno morale liquidato in C 1.000 e spese.

2. Giovambattista Pizzo, con atto sottoscritto dal difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando censure di natura processuale, sull'omessa valutazione delle prove e sulla qualificazione giuridica dei fatti. Successivamente, con nota del 13 febbraio 2024, il difensore, procuratore speciale del ricorrente, ha inviato rinuncia al ricorso per cassazione dando atto dell'accordo transattivo intercorso tra il proprio assistito e la costituita parte civile.

3. La rinuncia determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna di Giovambattista Pizzo al pagamento delle spese del procedimento ma non anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende non potendosi entrare nel merito dell'impugnazione. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 febbraio 2024 La Consigliera estensora Il P