Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 9152/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9152/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9152/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 13 gennaio 2023, confermava quella emessa da Tribunale di Latina in data 10 ottobre 2018, che aveva ritenuto l'odierno ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 337 cod. pen., commesso il 5 marzo 2015, condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 337 cod. pen; Sentenza — n. 9152/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ne deriva che, considerati gli atti interruttivi, il termine per prescrivere il reato, si è compiuto il 25 novembre 2023, successivamente alla sentenza di appello pronunciata il 13 gennaio 2023. Pacificamente, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

Parole chiave

Generato dall'IA
mantenimento della carcerazione preventiva termine di sospensione revoca della sospensione condizionale sospensione dell'allontanamento riduzione della pena durata di protezione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Notarstefano Claudio, nato il 29/12/1984 a Napoli avverso la sentenza del 13/01/2023 della Corte di appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 13 gennaio 2023, confermava quella emessa da Tribunale di Latina in data 10 ottobre 2018, che aveva ritenuto l'odierno ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 337 cod. pen., commesso il 5 marzo 2015, condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione.

2. Il difensore dell'imputato, con un unico motivo di ricorso, ha denunziato la violazione di legge con riferimento al decorso del termine prescrizionale ex art.157 cod. pen. già prima della pronuncia di appello. Il reato per il quale è stato condannato l'imputato è stato commesso il 5 marzo 2015 e la sentenza di appello è intervenuta il 13 gennaio 2023. Il tempo necessario a prescrivere il reato è pari ad anni sette e mesi sei, considerando anche l'atto interruttivo ed eventualmente 64 giorni dovuti alla pandemia Covid-19. La prescrizione sarebbe comunque maturata - anche volendo tenere conto del periodo di 60 giorni stabilito dal giudice per la redazione della sentenza di primo grado - il 9 gennaio 2023.

Erroneamente essa non è stata dichiarata dalla Corte d'appello, che ben avrebbe potuto procedere di ufficio, anche in assenza di un'apposita istanza. In data 26 gennaio 2024 la Difesa ha replicato alla requisitoria scritta del Procuratore generale, il quale, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ha sostenuto che il ricorrente non aveva tenuto conto di una sospensione di 75 giorni disposta, su richiesta della Difesa, all'esito dell'udienza di convalida. Il Difensore ha sostenuto che, pur considerando rilevante la sospensione sottolineata dal P.G., non deve tenersi conto, diversamente da quanto enunciato nel ricorso originario, del termine per il deposito della sentenza di primo grado in quanto non espressamente indicato nella stessa sentenza e atteso che l'imputato non era sottoposto ad alcuna misura cautelare, né tantomeno della sospensione straordinaria ex art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche (emergenza Covid-19) dal momento che essa opera solo per i procedimenti in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti, il che non è accaduto nel caso di specie.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Secondo consolidato orientamento di legittimità "è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen." (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). E tuttavia nel caso in esame non si è verificato alcun errore. Se è vero quanto affermato dalla difesa, ossia che nella sentenza di primo grado non era espressamente indicata la sospensione del termine prescrizionale durante il periodo di redazione della motivazione e che al caso di specie non si applica la sospensione straordinaria di cui all'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche, non ricorrendone i presupposti, è pur certo che debbono computarsi nel tempo necessario a realizzare la prescrizione oltre ai 75 giorni conseguenti alla richiesta della Difesa all'esito dell'udienza di convalida, ulteriori 371 giorni di sospensione (dal 12 aprile 2017 al 18 aprile 2018), determinati nel giudizio di primo grado dall'adesione del difensore all'astensione dalle udienze degli Avvocati, disposta dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane con delibera del 17 marzo 2017.

Ne deriva che, considerati gli atti interruttivi, il termine per prescrivere il reato, si è compiuto il 25 novembre 2023, successivamente alla sentenza di appello pronunciata il 13 gennaio 2023. Pacificamente, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

3. Di talché il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore